Sentenza 19 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/04/2001, n. 5811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5811 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOM POLO TALL NO58 1 1 %0.1 LA CORTE SUP A DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE RIMOZIONE DAGRQ ILLEGITIME Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE - Presidente - R.G.N. 5212/99 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere- Cron. 12468 - Rep. 2090 Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO - Rel. Consigliere- Ud. 01/02/01 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO ConsigliereDott. Umberto GOLDONI P renesce TRORBETTA CORTE SUPREMA DI CASSAZIO. UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia stuct SENTENZA dal Sig IL-SOLE 24 OR- per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIE COOP. EDIL LADESA SRL, in persona del Presidente e legale rapp.te pro-tempore DOMENICO RENGA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BRENTA 2/A, CANCELLERIA presso lo studio dell'avvocato STOPPANI ISABELLA, che lo difende unitamente all'avvocato D'ARIENZO LUIGI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
COOP. EDIL MATTEOTTI A RL in persona del liquidatore RAG.MAURO RIZZOTTO, COOPERATIVA EDILIZIA DOMUS MEA in liquidazione A RL, elettivamente domiciliati in ROMA 2001 VIA CICERONE 28, presso lo studio dell'avvocato NATOLI 206 -1- GIORGIO, che li difende unitamente all'avvocato SOTGIU ORLANDO, giusta delega in atti;
controricorrenti avverso la sentenza n. 58/98 del Tribunale di SAVONA, depositata il 28/01/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/02/01 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito 1'Avvocato D'ARIENZO Luigi, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato NATOLI Giorgio, difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto di citazione 4/6/1986 la Cooperativa Edilizia MA e la Co- operativa Edilizia US ME convenivano in giudizio la Cooperativa Edi- lizia LA.DE.SA. chiedendone la condanna alla rimozione dell'allaccio della condotta per il convogliamento delle acque bianche da essa realizzata alle canalizzazioni effettuate da esse società attrici. La convenuta si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda sostenen- done l'infondatezza. L'adito pretore di Savona, con sentenza 30/3/1990, accoglieva la doman- da e condannava la convenuta a rimuovere l'allaccio in questione, con ripri- stino dei luoghi. Avverso la detta sentenza la cooperativa LA.DE.SA. proponeva gravame al quale resistevano le appellate. Con sentenza 28/1/1998 il tribunale di Savona rigettava l'appello osser- vando: che le cooperative appellate avevano costruito un complesso edilizio di sei fabbricati dotati di tubature, per condotta fognaria di acqua bianca, collegate ad un collettore principale;
che a monte di tale complesso edilizio la cooperativa appellante aveva costruito due edifici dotati, per regolamenta- re il regime delle acque bianche, di un tubo in cemento per raccogliere, tra- sportare e scaricare le acque nel tombino costruito dalle appellate e da dove aveva inizio il suddetto collettore principale;
che, come accertato dal c.t.u., il tubo di immissione della LADESA aveva una posizione anomala provo- cando deposito di detriti ( che intasavano il tubo di entrata e danneggiavano il tubo di uscita ) e determinando l'impossibilità di smaltimento delle acque raccolte nel tombino in questione divenuto inadeguato ed insufficiente a smaltire le acque dopo l'inserimento, da parte della cooperativa appellante, del tubo di smaltimento delle proprie acque bianche;
che l'appellante aveva eccepito il difetto di legittimazione attiva delle società appellate ritenendo le opere di canalizzazione delle acque bianche di proprietà del comune;
che tale eccezione era infondata posto che, come risultava dalle convenzioni tra il comune di Albisola Superiore e le cooperative MA e US ME, il comune si era accollato le opere di urbanizzazione secondaria ( acquisendo- ne poi la proprietà dopo la realizzazione ) mentre le opere di urbanizzazione primaria (tra le quali quelle relative alla sistemazione delle acque bianche e nere) erano state poste a carico delle cooperative in capo alle quali andava riconosciuto il diritto di proprietà di dette opere;
che anche la cooperativa LADESA, costruendo il suo complesso edilizio popolare, aveva eseguito le opere di urbanizzazione primaria e, quindi, la realizzazione della canalizza- zione delle acque bianche e nere allacciando la propria rete di acque bianche al tombino di proprietà delle appellate e senza proseguire la canalizzazione per collegarsi alla fogna comunale;
che tale innesto era illegittimo non avendo l'appellante il diritto di esercitare la servitù arbitrariamente imposta alle cooperative MA e US ME;
che la LADESA, anch'essa vin- colata dalle convenzioni stipulate con il comune ad eseguire nel proprio complesso edilizio le opere di urbanizzazione primarie, non poteva sfruttare le opere già realizzate dalle cooperative appellate. La cassazione della sentenza del tribunale di Savona è stata chiesta dalla cooperativa edilizia LA.DE.SA. con ricorso affidato a due motivi illustrati da memoria. Le cooperative edilizie MA e US ME hanno resistito con controricorso. Il difensore della cooperativa ricorrente ha presentato per 4 iscritto brevi osservazioni, ex articolo 379 c.p.c., sulle conclusioni del pub- blico ministero. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso la cooperativa LA.DE.SA. denuncia vio- lazione di legge deducendo che la realizzazione di una canalizzazione (che il concessionario si è obbligato ad eseguire direttamente ) non può conferire il potere di promuovere un giudizio nei confronti di chi si è collegato a tale canalizzazione senza l'autorizzazione di chi l'ha realizzata. Le cooperative MA e US ME avrebbero dovuto chiarire a quale titolo avevano ef- fettuato la canalizzazione in questione in modo da far loro riconoscere la ti- tolarità del potere di promuovere il giudizio con riferimento allo specifico rapporto sostanziale dedotto in lite. Le attrici hanno confuso la realizzazione con la proprietà sostenendo erroneamente che la legittimazione attiva è loro riconosciuta dall'aver realizzato la canalizzazione in questione. Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione di legge, deduce che dalla circostanza che le opere di urbanizzazione secondaria sono state realizzate direttamente dal comune mentre quelle di urbanizzazione primaria sono state eseguite dalle cooperative concessionarie, non può di- scendere la conseguenza ( come erroneamente ritenuto dal tribunale) che le opere di canalizzazione ( rientranti tra quelle di urbanizzazione primaria ) sono di proprietà delle cooperative concessionarie e non del comune. Ad avviso della ricorrente, a norma dell'articolo 11 della legge n. 10 del 1977, il concessionario può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urba- nizzazione primaria e secondaria con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, a scomputo dei relativi contributi. Le canalizzazioni in questione, quindi, sono di proprietà del comune come tutte le opere di urbanizzazione eseguite direttamente da coloro che richiedono concessioni edilizie e che le realizzano a scomputo dei relativi contributi. La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure che possono essere esaminate congiuntamente per la loro evidente e stretta connessione e inter- dipendenza - oltre che per ragioni di ordine logico e di economia di motiva- zione risolvendosi tutte essenzialmente, pur se titolate come violazione di legge, nella prospettazione di una diversa valutazione del merito della causa ( come tale inammissibile in sede di legittimità ) nonché nella pretesa di contrastare valutazioni ed apprezzamenti del fatti e delle risultanze probato- rie ( con riferimento, in particolare, alla titolarità dal lato attivo in capo alle cooperativa resistenti del rapporto giuridico dedotto in giudizio, all'interpretazione del contenuto della convenzione tra queste ultime ed il comune di Albisola Superiore, all'individuazione del proprietario della ca- nalizzazioni, delle condutture e dei tombini realizzati dalle dette cooperative per convogliare gli scarichi delle acque bianche alle fogne comunali ) che sono inalienabile prerogativa del giudice del merito e la cui motivazione al riguardo non è censurabile se, come appunto nel caso in esame, sufficiente ed esente da vizi logici e da errori di diritto: il sindacato di legittimità è sul punto limitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua ed esau- riente motivazione che consenta di individuare le ragioni della decisione e l'iter argomentativo seguito nell'impugnata sentenza. Occorre preliminarmente osservare che, al contrario di quanto sostenuto dalle resistenti, l'eccezione sollevata dalla cooperativa LA.DE.SA. - relativa alla contestazione del diritto di proprietà in capo alle cooperative resistenti 6 della canalizzazione in questione e che, secondo la ricorrente, apparterrebbe al comune di Albisola Superiore - non può ritenersi inammissibile in quanto sollevata per la prima volta con l'atto di appello. Al riguardo è appena il ca- so di rilevare che la contestazione della titolarità in capo all'attore della si- tuazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio integra un'ipotesi di ecce- zione in senso tecnico che come tale - secondo quanto disposto dall'articolo 345 c.p.c. nel testo ( applicabile nel caso in esame) anteriore alla legge 26/11/1990 n. 353 - può essere svolta per la prima volta nell'atto di appello a nulla rilevando l'astratta proponibilità di tale eccezione nel precedente grado del giudizio. La detta eccezione, pur se ammissibilmente sollevata per la prima volta nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado, è stata però corretta- mente ritenuta infondata dal giudice di appello con motivazione adeguata e coerente oltre che immune da vizi logici e da errori di diritto. -come sopra riportato nella parte narrativa che Il tribunale di Savona precede ha esaminato il contenuto della convenzione tra il comune di Al- - bisola Superiore e le cooperative resistenti ed ha poi affermato che, a norma degli articoli 15 e 16 di tale convenzione, le opere di urbanizzazione secon- daria e sociale "andavano realizzate dal comune che ne acquisiva poi la pro- prietà", mentre le opere di urbanizzazione primaria ( tra le quali la sistema- zione delle acque bianche e nere con le relative canalizzazioni ) dovevano essere eseguite dalle cooperative "che ne divenivano, una volta realizzate, proprietarie". Nell'impugnata decisione risulta altresì precisato che "tutte le canalizzazioni, condutture e tombini che servono a convogliare gli scarichi delle acque bianche alle fogne comunali appartengono alla proprietà degli edifici interessati e non passano, una volta effettuati, alla proprietà del co- mune". Il giudice di secondo grado ha dato conto delle proprie valutazioni con coerente apprezzamento di merito, sorretto da congrua motivazione, espo- nendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento ed è pervenuto alle dette conclusioni attraverso argomentazioni complete ed appaganti, im- prontate a retti criteri logici e giuridici, nonché frutto di un'indagine accu- rata e puntuale delle risultanze di causa e, in particolare, del contenuto e delle clausole della citata convenzione tra il comune e le cooperative resi- stenti. In proposito è sufficiente evidenziare che l'interpretazione della detta convenzione, compiuta dal giudice del merito, costituisce un'indagine di fatto che è insindacabile in sede di legittimità se come nella specie - sor- - retta da adeguata motivazione immune da vizi logici e dalla violazione dei comuni canoni di ermeneutica. Le censure mosse dalla cooperativa LA.DE.SA. non sono meritevoli di accoglimento anche per la loro genericità: il ricorso è infatti carente in quanto non precisa il contenuto specifico e completo delle varie clausole e di tutte le pattuizioni della convenzione in questione, né specifica i canoni interpretativi che sarebbero stati violati dal giudice di appello. Alle valutazioni del giudice del merito la ricorrente si limita a contrappo- ne le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal tribunale di Savona non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione. 8 AGENZIA PULL ENTRATE ROMA 2 73 NOV. 2002 Serie 4 Registrple al 19339 149.77 (euro CENT COVE/77 vizi il Respons e (Dr. M Deve peraltro essere posto in evidenza che come questa Corte ha avuto modo di precisare ( sentenza 16/4/1984 n. 2458 ) - le opere necessarie per gli allacciamenti ai pubblici servizi ( nella specie rete fognaria comunale ) non sono opere di urbanizzazione primaria o secondaria ma sono sostan- zialmente a queste ultime equiparate. 10.000 Peraltro nella specie non risulta - né è stato dedotto nei giudizi di merito 40000 - che la canalizzazione effettuata dalle cooperative resistenti sia stata for- 290000 malmente acquisita al patrimonio comunale e destinata all'uso pubblico al fine dell'utilizzazione come opera di urbanizzazione al servizio degli inse- diamenti edilizi esistenti o di quelli da realizzare. In definitiva deve ritenersi corretta l'operazione ermeneutica compiuta dal giudice del merito: con il ricorso è stato investito essenzialmente il "risultato" interpretativo raggiunto il che è inammissibile in questa sede. Sono quindi del tutto insussistenti le asserite violazioni di legge denunciate dalla ricorrente e che presuppongono una ricostruzione dei fatti di causa di- versa da quella ineccepibilmente effettuata dal tribunale di Savona. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessive lire 208,000 ol- tre lire 3.000.000 a titolo di onorari. Roma 1 febbraio 2001 Il presidente Il consigliere estensore Арайни IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna DEPOSITATO IN CANCELLERIA 19 APR. 2001. 9