CASS
Sentenza 22 settembre 2023
Sentenza 22 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/09/2023, n. 38758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38758 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI SA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, LUIGI GIORDANO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
CQ Penale Sent. Sez. 5 Num. 38758 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 07/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Perugia confermava la pronuncia di condanna di primo grado della ricorrente per bancarotta fraudolenta distrattiva derivante dalla cessione di alcuni beni aziendali ad un prezzo incongruo. 2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d'Appello di Perugia l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, avv. SL Fella, articolando un unico motivo di impugnazione con il quale deduce erronea applicazione della legge penale nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 cod. proc. pen. La DI lamenta che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto integrata la sua responsabilità penale per aver ceduto i beni aziendali ad un prezzo inferiore al loro valore, tenendo conto esclusivamente della relazione ex art. 33 l.fall. del Curatore e, in particolare, senza considerare in concreto l'effettivo valore dei beni in questione in ragione della vetustà degli stessi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'unico motivo di ricorso è inammissibile. Occorre premettere che, non essendo richiamata né evincibile l'inosservanza di una disposizione di legge penale, la censura della DI si sostanzia nella deduzione di un errore nel ragionamento inferenziale della sentenza impugnata. Come hanno chiarito più volte le Sezioni Unite, peraltro, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944 - 01). Ricorre in particolare il vizio di motivazione manifestamente illogica nel caso in cui vi sia una frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono (Sez. 5, n. 19318 del 20/01/2021, Rv. 281105 - 01). 2 Ebbene, la motivazione della Corte territoriale non è affetta da alcun manifesto vizio logico poiché, a differenza di quanto prospettato dall'imputata, ha ritenuto dimostrata la distrazione di alcuni beni aziendali per la loro cessione ad un prezzo incongruo tenendo conto del valore residuo degli stessi in forza dell'ammortamento derivante dalla perdita proporzionale di valore attraverso l'uso. Sarebbe dunque rientrato nell'onere probatorio della ricorrente dimostrare l'insussistenza della distrazione per una riduzione, in concreto, nel tempo del valore dei beni superiore a quella derivante dall'applicazione delle regole contabili. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere la ricorrente medesima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 settembre 2023 Il Consigliere Estensore Il Présid
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, LUIGI GIORDANO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
CQ Penale Sent. Sez. 5 Num. 38758 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 07/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Perugia confermava la pronuncia di condanna di primo grado della ricorrente per bancarotta fraudolenta distrattiva derivante dalla cessione di alcuni beni aziendali ad un prezzo incongruo. 2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d'Appello di Perugia l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, avv. SL Fella, articolando un unico motivo di impugnazione con il quale deduce erronea applicazione della legge penale nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 cod. proc. pen. La DI lamenta che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto integrata la sua responsabilità penale per aver ceduto i beni aziendali ad un prezzo inferiore al loro valore, tenendo conto esclusivamente della relazione ex art. 33 l.fall. del Curatore e, in particolare, senza considerare in concreto l'effettivo valore dei beni in questione in ragione della vetustà degli stessi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'unico motivo di ricorso è inammissibile. Occorre premettere che, non essendo richiamata né evincibile l'inosservanza di una disposizione di legge penale, la censura della DI si sostanzia nella deduzione di un errore nel ragionamento inferenziale della sentenza impugnata. Come hanno chiarito più volte le Sezioni Unite, peraltro, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944 - 01). Ricorre in particolare il vizio di motivazione manifestamente illogica nel caso in cui vi sia una frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono (Sez. 5, n. 19318 del 20/01/2021, Rv. 281105 - 01). 2 Ebbene, la motivazione della Corte territoriale non è affetta da alcun manifesto vizio logico poiché, a differenza di quanto prospettato dall'imputata, ha ritenuto dimostrata la distrazione di alcuni beni aziendali per la loro cessione ad un prezzo incongruo tenendo conto del valore residuo degli stessi in forza dell'ammortamento derivante dalla perdita proporzionale di valore attraverso l'uso. Sarebbe dunque rientrato nell'onere probatorio della ricorrente dimostrare l'insussistenza della distrazione per una riduzione, in concreto, nel tempo del valore dei beni superiore a quella derivante dall'applicazione delle regole contabili. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere la ricorrente medesima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 settembre 2023 Il Consigliere Estensore Il Présid