Sentenza 9 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/2004, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AR IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 47, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCO AGOSTINI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 36/01 della Sezione distaccata di Corte d'Appello di SASSARI - R.G.N. 125/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/03 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;
udito l'Avvocato ASSENNATO per delega AGOSTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16.2.1996 CA AN, già titolare di assegno di invalidità, chiedeva al giudice del lavoro di Nuoro il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità. Instauratosi il contraddittorio il Tribunale di Nuoro, disposta una consulenza tecnica medico legale, con sentenza del 21 marzo 1999 dichiarava il diritto del ricorrente a percepire l'assegno di invalidità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Avverso tale pronuncia proponeva appello l'INPS osservando che il giudicante erroneamente aveva condannato l'Istituto ad erogare una prestazione (l'assegno di invalidità) che già corrispondeva al CA dal novembre 1988, mentre avrebbe dovuto respingere la domanda. L'assistito proponeva a sua volta appello incidentale insistendo per il riconoscimento della pensione di inabilità. La Corte di Appello di Cagliari - Sezione Distaccata di Sassari - con la sentenza qui impugnata rigettava l'appello principale dell'INPS ed in accoglimento dell'appello incidentale dichiarava che il CA aveva "diritto a percepire la pensione di inabilità nella misura, con la decorrenza e alle condizioni di legge".
In motivazione la Corte territoriale osservava che nel giudizio di primo grado l'INPS non aveva mai fatto presente che il CA godeva dell'assegno di invalidità dal novembre 1988, per cui non poteva ora addebitare al giudice di primo grado il riconoscimento al ricorrente della più limitata prestazione. Riteneva per contro meritevole di accoglimento la domanda del ricorrente poiché le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio avevano evidenziato che le patologie da cui il CA era affetto comportavano l'impossibilità per il lavoratore di accudire a qualsiasi attività lavorativa. Per la cassazione di tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso con un unico articolato motivo. L'intimato resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere rilevata la inammissibilità del controricorso, perché notificato ben oltre il termine fissato dall'art. 370 primo comma c.p.c.. Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 222 del 1984 nonché difetto di motivazione, l'INPS osserva che il CTU di primo grado ha espresso nei confronti del CA soltanto un giudizio di invalidità e non un giudizio di inabilità, sicché il giudice di appello si è discostato dalle conclusioni del perito di ufficio senza fornire alcuna adeguata motivazione della sua decisione. Rileva altresì il ricorrente che la Corte territoriale non ha precisato quale fosse il momento di decorrenza della pensione di inabilità, rinviando genericamente ed immotivatamente alla "decorrenza di legge".
Il ricorso è fondato.
La Corte territoriale ha accolto la domanda del CA affermando di dissentire dall'apprezzamento del quadro nosografico del periziato formulato dal CTU nominato in primo grado "alla luce del carattere invalidante delle due patologie che, per la gravità con cui interessano il CA, importano l'impossibilità d'accudire a qualsiasi attività lavorativa".
Tali conclusioni della Corte, che non ha ritenuto necessario disporre il rinnovo della consulenza tecnica in appello, non sono sorrette da adeguata motivazione.
Il CTU nominato dal Tribunale, infatti, nella sua relazione, peraltro ampiamente motivata, ha riscontrato al CA una duplice patologia principale (artrite reumatoide e artrosi diffusa), oltre a patologie di minore incidenza (pleurite cronica e amputazione delle falangi distali del 1^ mano sinistra) ed ha concluso che le predette infermità "riducevano alla data della domanda di invalidità, e la riducono attualmente, a meno di un terzo del normale la capacità di lavoro in occupazioni autonome a lui confacenti che non è più in grado di svolgere".
Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, dunque, escludono che il periziato si trovi "nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa", condizione cui l'art. 2 primo comma della legge n. 222 del 1984 subordina il riconoscimento della pensione di inabilità, e si attagliano con maggiore precisione alla condizione dell'assicurato che presenti una "riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini", cui l'art. 1 della legge predetta subordina la concessione dell'assegno ordinario di invalidità. Tali conclusioni peritali la Corte territoriale ha però disatteso in modo assertivo e apodittico senza dare alcun conto della propria decisione ponendosi in contrasto con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza di legittimità.
Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che il giudice di merito non è vincolato dalle deduzioni del CTU e può legittimamente disattenderle, senza per ciò dover disporre una ulteriore perizia, purché disponga di elementi istruttori e di cognizioni scientifiche, integrati eventualmente da presunzioni e da nozioni di comune esperienza, sufficienti a dar conto del mancato accoglimento, e purché la decisione di disattendere le conclusioni peritali sia adeguatamente motivata (cfr. Cass. N. 333 del 1999, Cass. N. 71 del 2002). La sentenza impugnata, peraltro, si mostra carente di motivazione anche in ordine alla data di decorrenza della prestazione, atteso che il momento dell'insorgenza dello stato invalidante deve essere sempre accertato con la massima precisione dal giudice di merito attraverso una accurata valutazione di tutte le risultanze di causa e mediante l'esercizio di tutti i più idonei poteri di indagine (cfr. Cass. n. 3047 del 1996, Cass. N. 7191 del 1995). Per tutte le considerazioni sopra esposte il ricorso, dunque, deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa per un nuovo esame ad altro giudice, designato in dispositivo, che provvedere anche al regolamento delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di Appello di Cagliari.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2004