Sentenza 15 settembre 2015
Massime • 1
Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali di cui all'art. 2, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, conv. in legge 11 novembre 1983, n. 638, in quanto illecito omissivo istantaneo, si consuma alla scadenza del termine entro il quale il datore di lavoro deve versare le ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti, momento nel quale deve sussistere l'elemento soggettivo, sicché non può dedursi l'assenza del dolo dalla mancata conoscenza della diffida ad adempiere, inviata al contravventore a seguito dell'accertamento della violazione per consentirgli di giovarsi della speciale causa di non punibilità ivi prevista mediante il versamento integrale dei contributi entro tre mesi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/09/2015, n. 43607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43607 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2015 |
Testo completo
43 6 0 7 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez..3067 Claudia Squassoni Presidente - Renato Grillo PU 15/09/2015- Luca Ramacci R.G.N. 25763/2015 Aldo Aceto Relatore Enrico Mengoni ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PI RA TO, nato a [...] il 14/0471970, avverso la sentenza del 17/03/2015 della Corte di appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Il sig. RA TO PI ricorre per l'annullamento della sentenza del 17/03/2015 della Corte di appello di Catanzaro che, in parziale riforma della sentenza del 24/04/2013 del Tribunale di Cosenza, ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per i reati commessi da gennaio a maggio dell'anno 2007, perché estinti per prescrizione, riducendo la relativa pena e confermando nel resto l'affermazione della sua responsabilità per il reato continuato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, per aver omesso di versare all'INPS le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti dal mese di giugno 2007 al mese di febbraio 2008. 1.1. Con il primo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione in punto di riconoscimento dell'elemento soggettivo del reato e, sulla deduzione fattuale di non aver ricevuto la diffida ad adempiere dell'INPS, lamenta che la Corte di appello supera l'argomento difensivo della omessa indicazione della qualità del ricevente e della illeggibilità della firma apposta sulla ricevuta della raccomandata richiamando due massime di questa Suprema Corte in ordine alle modalità di consegna della diffida stessa.
1.2.Con il secondo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., erronea applicazione dell'art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983 e deduce, al riguardo, che non v'è prova certa della effettiva conoscenza della diffida che non gli è stata recapitata personalmente. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.Il ricorso è inammissibile perché totalmente infondato.
3.I due motivi possono essere trattati congiuntamente.
3.1.Il reato di cui all'art. 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è di natura omissiva propria e istantanea e si consuma alla scadenza del termine entro il quale il datore di lavoro deve versare le ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti (il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento).
3.2. L'elemento soggettivo deve pertanto sussistere al momento della consumazione del reato, non un momento prima, né un momento dopo.
3.3.Non hanno pertanto alcuna incidenza sul dolo le vicende estrinseche e successive alla perfezione del reato e che attengono alla punibilità dell'autore.
3.4.La diffida ad adempiere di cui all'art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463, cit., inviata al contravventore a seguito dell'accertamento dell'omesso versamento delle ritenute contributive, consente a questi di giovarsi della speciale causa di non punibilità ivi prevista, ma le questioni che attengono alla sua conoscenza esulano del tutto dall'accertamento del reato, ormai già perfetto.
3.5.Costituisce chiaro errore dogmatico dedurre dalla mancata conoscenza della diffida, l'assenza del dolo del reato omissivo in questione: il versamento integrale dei contributi nel termine di tre mesi non fa venir meno il dolo del reato, esclude puramente e semplicemente la sua punibilità. 2 3.6. Nel caso in esame l'imputato (l'affermazione della cui responsabilità è stata tratta dall'invio all'INPS dei modelli DM/10) nulla eccepisce in ordine ai costituti fondamentali della sua condanna, non avendo contestato di aver corrisposto le retribuzioni, di aver operato le ritenute, di non averle versate entro il termine di scadenza.
3.7.Quanto alla conoscenza della diffida che, secondo affermazione non contestata dal ricorrente, è stata effettivamente recapitata presso la propria residenza con lettera raccomandata, correttamente la Corte di appello ha ritenuto irrilevante che la sottoscrizione della cartolina di ricevimento fosse illeggibile e non fosse indicata la qualità del ricevente, essendo sufficiente l'effettivo recapito presso l'abitazione dell'interessato (cfr. in termini Sez. 3, n. 2859 del 17/10/2013, Aprea, Rv. 258373, citata anche dalla Corte di appello).
3.8.In ogni caso è assorbente il rilievo che il termine di tre mesi per corrispondere l'importo dovuto ai fini della integrazione della causa di non punibilità del reato decorre dal momento in cui l'indagato o imputato, oltre ad essere informato del periodo di omesso versamento, dell'importo dovuto e del luogo ove effettuare il pagamento, risulti anche posto compiutamente a conoscenza della possibilità di ottenere l'esecuzione della pena, ma la consapevolezza di tale facoltà può essere acquisita in qualunque forma, non presupponendo la comunicazione di un avviso formale in ordine ai benefici conseguibili per effetto del pagamento nel trimestre. Ne consegue che, aldilà della possibile non conoscenza della diffida, l'imputato che con i motivi di appello dimostri di essere consapevole di poter fruire della causa di non punibilità non può dolersi di non averne potuto fruire perché avrebbe potuto sanare la posizione anche nel corso del giudizio (Sez. 3, n. 46169 del 18/07/2014, Gabrielli, Rv. 260912; cfr. altresì, Sez. 3, n. 23914 del 14/05/2014, Cibin, Rv. 261510, secondo cui qualora non risulti ritualmente effettuata la comunicazione dell'avviso di accertamento della violazione e il decreto di citazione non contenga l'indicazione di tutti gli elementi propri di detto avviso, deve essere ritenuto tempestivo, al fine del verificarsi della causa di non punibilità di cui all'art. 2, comma primo-bis, D.L. n. 463 del 1983, conv. in legge n. 638 del 1983, il versamento delle ritenute previdenziali effettuato dall'imputato nel corso del giudizio).
3.9.Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
3.10. L'inammissibilità preclude la possibilità di rilevare cause di estinzione del reato, quale la prescrizione, verificatesi successivamente alla pronunzia della sentenza impugnata. Alla detta declaratoria consegue, ex art. 616 c.p.p., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere per la stessa delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che 3 si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 15/09/2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Claudia Squassoni Aldo Aceto dhe flok Alo Xcal DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 29 OTT 2015 IL CANCELLIERE 4