Sentenza 7 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/04/2003, n. 5436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5436 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2003 |
Testo completo
Ce78920 ESENTE DA REGISTRAZIONE. N. 131 TAB. ALL. B N.AI SENSI DEL D.P.R. 26/ 7 MATERIA TRIBUTARÍN REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta dag] Il mai s05436/03 SEZIONE TRIBUTARIA Infote al bum Presidente Dott. Enrico R.G.N. 17809/ Cron. 11358 : Dott. Giulio GRAZIADKI Consigliere - Rel. Consigliere Dott. Stefano MONACI Rep. Consigliere Dott. Francesco RUGGIERO od 24/09/02 Consigliere Dott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente CORTE SUPR. MA SSAZU CAMPO CIVIC SEN TENZA 73920 N. sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, presso 1 AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legia;
ricorrente - e da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI tempore, elettivamente PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO che lo rappresenta e difende ope legis;
STATO, ricorrente 2002 3292
contro
-1- ES IO;
intimato . avversO la sentenza п. 272/00 della Commissione tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 12/05/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/02 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dot.t.. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il contribuente signor IN MA residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984, dopo aver beneficiato della sospensione del pagamento delle impostc dirette, previsto dall'art. 13 quinquies del D.L. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, n.363, detraeva, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo, l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenuto che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribucnte una cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso per cassazione il Ministero delle Finanze, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt.28 della legge 13 maggio 1999, n.133; 3, comma 2ª bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n.971; 13, comma 1°, della legge 27 dicembre 1997, n.449; 10 della legge 28 febbraio 1986, n.46 e 2 del D.P.R. n.597 del 1973. La parte intimata non si è costituita. h MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso non è fondato, e non può trovare accoglimento. Secondo, infatti, il consolidato orientamento di questa Corte “in tema di agevolazioni tributarie, l'art.3, comma secondo bis, del D.L. n.791 del 1985, introdotto con la legge di conversione n.16 del 1986 il quale prevede che le somme relativi a - pagamenti delle imposte dirette, sospese, ex art.13 quinquies del D.L. n.159 del 1984, convertito, con modificazioni, nella legge n.363 del 1984, fino al 31 dicembre 1985, per i residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984 - sospensione, poi, estesa dall'art. 13, primo comma, della legge n.449 del 1997, a tutte le somme dovute a titolo di tributi il cui pagamento sia stato sospeso o differito da norme adottate a seguito di calamità pubbliche non CONCOFTONO alla formazione dell'imponibile ai fini IRPEF ed ILOR, in virtü dell'interpretazione autentica di cui all'art.28 della legge n. 133 del 1999, posto in relazione all'art. 11 della legge n.28 del 1999, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi. Ne consegue che, conducendo l'esclusione di un determinato importo dalla base imponibile, dal punto di vista del prelievo fiscale, al medesimo risultato che si avrebbe qualificando lo stesso come onere deducibile, l'errata deduzione, nella dichiarazione dei redditi, della relativa somma dal reddito imponibile, in luogo della sua esclusione dallo stesso, dà luogo ad una dichiarazione formalmente sbagliata, ma sostanzialmente esatta, e, pertanto, inidonea a giustificare una rettifica da parte dell'Ufficio." (Cass., n.14780 del 22/11/2001; nello stesso senso, tra le altre, Cass. n.11248/2001, n. 10237/2001, 8659/2001, 4945/2001). Non essendo state addotte nuove e valide argomentazione che possano indurre il Collegio a discostarsi da questo indirizzo giurisprudenziale, il ricorso non può che essere respinto, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio, in quanto la parte vittoriosa non ha svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso Così deciso in Roma il 24 settembre 2002. Il Presidente Il Consigliere estenson (dr. Enrico Papa) (dr.Steffino Monaci) While trico IL CANCELLIERECT Dr. Ennis Amicone RIA 7 APR.
7. ILCANCE LE GETI Dr. Ennie Africane