Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/05/2001, n. 6334
CASS
Sentenza 5 maggio 2001

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Il regime dettato nel rito ordinario per l'inattività delle parti è applicabile anche al rito del lavoro e, ove tale inattività si verifichi nell'udienza prevista dall'art. 437 cod. proc. civ., deve farsi riferimento, rispettivamente, agli artt. 181 (richiamato nel giudizio di secondo grado dal successivo art. 359) e 348 cod. proc. civ., a seconda che nell'udienza in questione non siano presenti entrambe le parti o sia presente solo l'appellato; restando esclusa in entrambe le ipotesi l'immediata decisione della causa, che deve invece essere rinviata ad una nuova udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale il ripetersi dell'indicato difetto di comparizione comporta, nella prima ipotesi, la cancellazione della causa dal ruolo e, nella seconda, la dichiarazione d'improcedibilità dell'impugnazione.(In base al suddetto principio la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in una ipotesi in cui si era verificata la mancata comparizione di entrambe le parti sia all'udienza di discussione di cui all'art.437 cod. proc. civ. sia alla successiva udienza alla quale la causa era stata rinviata, aveva dichiarato l'improcedibilità dell'appello anziché ordinare la cancellazione della causa dal ruolo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/05/2001, n. 6334
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6334
    Data del deposito : 5 maggio 2001

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