Sentenza 5 maggio 2001
Massime • 1
Il regime dettato nel rito ordinario per l'inattività delle parti è applicabile anche al rito del lavoro e, ove tale inattività si verifichi nell'udienza prevista dall'art. 437 cod. proc. civ., deve farsi riferimento, rispettivamente, agli artt. 181 (richiamato nel giudizio di secondo grado dal successivo art. 359) e 348 cod. proc. civ., a seconda che nell'udienza in questione non siano presenti entrambe le parti o sia presente solo l'appellato; restando esclusa in entrambe le ipotesi l'immediata decisione della causa, che deve invece essere rinviata ad una nuova udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale il ripetersi dell'indicato difetto di comparizione comporta, nella prima ipotesi, la cancellazione della causa dal ruolo e, nella seconda, la dichiarazione d'improcedibilità dell'impugnazione.(In base al suddetto principio la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in una ipotesi in cui si era verificata la mancata comparizione di entrambe le parti sia all'udienza di discussione di cui all'art.437 cod. proc. civ. sia alla successiva udienza alla quale la causa era stata rinviata, aveva dichiarato l'improcedibilità dell'appello anziché ordinare la cancellazione della causa dal ruolo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/05/2001, n. 6334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6334 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - rel. Consigliere -
Dott. RAFFAELE DI LELLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FFSS - FERROVIE DELLO STATO SPA, SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell'avvocato CORBO NICOLA, che le rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EO ND, PI NT LU, GA SP, RE VA, NTRIELLO TO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SESTIO CALVINO 193, presso lo studio dell'avvocato AVITABILE TO, rappresentati e difesi dall'avvocato SCIALDONI LU, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 464/98 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 23/01/98 R.G.N. 40906/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/02/01 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;
udito l'Avvocato CORBO NICOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità nei confronti di GA SP, e per l'accoglimento del ricorso nei confronti degli altri controricorrenti.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 12639 del 29.6.1992 il Pretore di Napoli, previa riunione dei ricorsi, accoglieva le domande con le quali gli attuali intimati, tutti dipendenti delle Ferrovie dello Stato s.p.a., avevano chiesto che la base di calcolo dell'indennità integrativa speciale, erogata ai sensi dell'art. 16 del DPR 1 febbraio 1986 n. 13, comprendesse anche gli scatti di anzianità maturati, e condannava la società convenuta al pagamento degli importi indicati in ciascun ricorso.
Contro tale sentenza proponeva appello la società. Gli appellati non si costituivano in giudizio. Alla prima udienza il procuratore dell'appellante non compariva. Veniva fissata una nuova udienza, della quale era data rituale comunicazione. Poiché il procuratore dell'appellante non compariva neppure a questa nuova udienza, il Tribunale, con la sentenza qui impugnata, dichiarava l'improcedibilità dell'appello a norma dell'art. 348 c.p.c. Avverso questa sentenza le Ferrovie dello Stato hanno proposto ricorso per cassazione sostenuto da un unico motivo e illustrato da memoria. Gli intimati hanno resistito con controricorso. Motivi della decisione
Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione degli articoli 414, 181, 309, 348, 171 e 359 c.p.c. nonché difetto di motivazione,
la società sostiene che il Tribunale non avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità dell'appello, bensì, a norma dell'art. 181 c.p.c., avrebbe dovuto disporre la"cancellazione della causa dal ruolo.
In controricorso si deduce l'inammissibilità del ricorso proposto nei confronti di SP TA, sia per l'avvenuta estinzione del giudizio di appello a seguito di rinunzia all'impugnativa da parte delle Ferrovie dello Stato, sia per intervenuta conciliazione. L'eccezione è fondata. Dal verbale di conciliazione sottoscritto in data 26.6.1996 presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro di Napoli dall'SP e dalle Ferrovie dello Stato, di cui il Collegio ha potuto prendere visione in considerazione della natura processuale del vizio dedotto, si evince tra l'altro che "Le F.S. rinunciano all'appello avverso la sentenza della Pretura di Napoli 12639 dep. il 1.7.1992". Per effetto di tale rinunzia, implicitamente accettata dalla controparte, il processo tra SP TA e le Ferrovie dello Stato deve ritenersi estinto. Ne consegue che il ricorso per cassazione proposto dalle Ferrovie anche nei confronti dell'SP deve essere dichiarato inammissibile. Sussistono comunque giusti motivi per compensare interamente tra le parti suddette le spese del relativo giudizio.
Il ricorso proposto dalle Ferrovie dello Stato nei confronti degli altri intimati è fondato.
osserva il Collegio che la giurisprudenza della Corte, dopo alcune oscillazioni, è ora attestata sulla tesi secondo la quale la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche al rito del lavoro (cfr. S.U. n. 5839 del 1993 e successiva giurisprudenza conforme). Dall'affermazione di tale principio la giurisprudenza ha tratto il corollario che, ove tale inattività si verifichi nell'udienza prevista dall'art. 437 c.p.c., si deve fare riferimento, rispettivamente, agli articoli 181 (richiamato nel giudizio di secondo grado dall'art. 359 c.p.c.) e 348 c.p.c., a seconda che nell'udienza in questione non siano presenti entrambe le parti o sia presente il solo appellato, fermo restando che in entrambe le ipotesi non è consentita l'immediata decisione della causa, dato che questa deve essere rinviata ad una nuova udienza da comunicarsi nei modi previsti;
ne consegue che il ripetersi di tale difetto di comparizione alla successiva udienza comporta conseguenze diverse nelle due ipotesi, giacché nella prima (assenza di entrambe le parti) deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, mentre nella seconda (assenza del solo appellante) deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'impugnazione (così S.U. n. 5839 del 1993 in motivazione, Cass. n. 11123 del 1995, Cass. n. 848 del 1996, Cass. n. 5640 del 1998). Nella specie, considerato che sia l'appellante che gli appellati (non costituiti) non erano comparsi ne' all'udienza di discussione di cui all'art. 437 c.p.c., ne' alla successiva udienza del 17.12.1997 alla quale la causa era stata rinviata, il Tribunale, in applicazione dell'art. 181 c.p.c., avrebbe dovuto ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e non dichiarare invece improcedibile l'appello. Il ricorso va quindi accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa ad altro giudice, designato in dispositivo, che si atterrà al principio sopra enunciato e provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto
contro
SP TA e compensa le spese del relativo giudizio;
accoglie il ricorso proposto nei confronti degli altri intimati, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Napoli. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2001