Sentenza 1 giugno 2002
Massime • 1
In caso di rendita unificata per inabilità permanente da silicosi e altre patologie, la disciplina dettata dall'art. 146, quinto comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965, secondo cui la revisione può avvenire anche oltre il termine di quindici anni stabilito dall'art. 137 dello stesso d.P.R., non può trovare applicazione allorquando il miglioramento riguardi le patologie diverse dalla silicosi, le quali, pur concorrendo a determinare l'incapacità lavorativa dell'assicurato, non siano direttamente associabili con tale forma di pneumoconiosi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/06/2002, n. 7954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7954 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CELLERINO - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - rel. Consigliere -
Dott. GRAZIA CATALDI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OT IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSTANTINO MORIN 45, presso lo studio legale Maltese/Ciolina rappresentato e difeso dall'Avv. ANTONINO BONGIORNO GALLERA nonché dall'Avv. Francesco Firriolo giusta delega in atti:
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2496/98 del Tribunale di GENOVA, depositata il 02/11/98 - R.G.N. 808/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/03/02 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;
udito l'Avvocato FIRRIOLO;
udito l'Avvocato RASPANTI;
udito il P.m. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso al Pretore del lavoro di Genova IO TT esponeva: di essere titolare di rendita INAIL per ipoacusia bilaterale (17%), angioneurosi (8%) e silicosi polmonare (80)% per una invalidità complessiva del 91%; che l'INAIL, con provvedimento del 12.12.1996 aveva ridotto l'invalidità all'86%, giudicando i postumi di angioneurosi migliorati al 3%; che tale revisione era illegittima in quanto intervenuta dopo oltre un quindicennio dal riconoscimento dell'invalidità, risalente al 1975, e comunque perché infondato. Tanto premesso chiedeva condannarsi l'INAIL al ripristino della rendita nella pregressa misura.
L'INAIL si costituiva e si opponeva alla domanda osservando che il termine di revisione della rendita unificata andava computato con riferimento al termine più lungo non ancora scaduto;
che nella specie il regime di rivedibilità era quello, non soggetto a termine, previsto per la silicosi;
che il miglioramento riscontrato era effettivo.
Il Pretore accoglieva la domanda rilevando l'avvenuto decorso del termine di rivedibilità della rendita unificata ex art. 137 d.p.r. n. 1124 del 1965 ed escludendo che a tale termine potesse sostituirsi il regime di permanente rivedibilità vigente per la silicosi. Il Tribunale di Genova, con sentenza depositata il 2 novembre 1998, accoglieva l'appello proposto dall'Istituto e rigettava la domanda dell'assicurato.
In motivazione il Tribunale, premesso che in caso di molteplici patologie invalidanti l'invalidità è unica ed unica è la rendita, osserva che ai fini della revisione la rendita unificata deve essere considerata come rendita unica, sicché valgono per essa gli ordinari termini di revisione, mentre perderanno rilevanza i singoli eventi invalidanti, nel senso che, non avendosi singole rendite, non potranno decorrere singoli termini di revisionabilità. Rileva, altresì, che l'unica eccezione è rappresentata, dopo l'intervento della Corte Costituzionale con sentenza n. 318 del 1989, dal primo infortunio o malattia professionale per il quale, alla data di costituzione della rendita unificata, sia già decorso il termine di revisionabilità.
Osserva poi il Tribunale che nella specie la presenza di una patologia, la silicosi, per la quale il legislatore ha previsto la rivedibilità in ogni tempo, come impedisce il consolidamento della rendita unica per la sola silicosi, così è di ostacolo anche al consolidamento della rendita unificata, che trovi fondamento anche in tale patologia, non essendo possibile un isolato consolidamento delle altre invalidità a fronte della imprescindibile necessità do rivalutazione dell'invalidità complessiva.
In definitiva, conclude il Tribunale, poiché nella specie la silicosi ha costituito la prima ragione di riconoscimento di rendita (nel 1967) e le rendite unificate, in seguito costituite, furono sin dall'inizio interessate dalla rivedibilità in ogni tempo, che ne costituiva il corollario, la revisione operata dall'INAIL oltre il decennio dalla costituzione dell'ultima rendita unica deve ritenersi legittimo.
Per la cassazione di questa sentenza l'assicurato ha proposto ricorso con un unico motivo. L'INAIL ha resistito con controricorso. Motivi della decisione
Con l'unico motivo, denunciando violazione degli articoli 80 e 83 del d.p.r 30 giugno 1965 n. 1124 il ricorrente sostiene che il principio della intangibilità dei postumi degli infortuni già consolidati al decennio, che si trae dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 318 del 1989, deve trovare logica applicazione anche nella fattispecie in esame.
Il ricorso è fondato nei limiti delle considerazioni che seguono. È pacifico in causa che nella specie l'INAIL ha proceduto alla revisione della rendita unificata, per accertato miglioramento della angioneurosi, a distanza di oltre quindici anni dall'ultimo provvedimento di unificazione.
Il Tribunale ha ritenuto del tutto lecita tale revisione "in ragione della appartenenza, al complesso quadro di invalidità, di una patologia, la silicosi, per la quale il legislatore ha previsto la rivedibilità in ogni tempo"; "questa circostanza - prosegue il Tribunale - come impedisce il consolidamento della rendita unica, in ipotesi attribuita per la sola silicosi, è di ostacolo anche al consolidamento della rendita unificata, non essendo possibile un isolato consolidamento delle altre invalidità a fronte della imprescindibile necessità di rivalutazione dell'invalidità complessiva".
Le affermazioni del Tribunale, sulle quali si fonda la decisione di riforma della sentenza pretorile, non possono essere condivise. L'art. 146 comma 5 del d.p.r. n. 1124 del 1965 dispone che la revisione della misura della rendita di inabilità permanente da silicosi può essere richiesta o disposta anche oltre il termine di quindici anni previsto dall'art. 137.
Il Tribunale ha correttamente rilevato che questa disposizione costituisce una "norma di favore per gli assicurati, stante l'evoluzione inevitabilmente peggiorativa di questa patologia". Tale affermazione merita senz'altro di essere condivisa, in quanto il legislatore, pur prevedendo la possibilità di una riduzione della rendita per intervenuto miglioramento, ha tenuto conto del fatto che di norma la silicosi tende ad aggravarsi progressivamente, anche a distanza di anni dalla cessazione della esposizione al rischio, e tende a sviluppare nel tempo altre forme morbose dell'apparato circolatorio e respiratorio (come espressamente previsto nel primo comma), sicché non ha posto limiti di tempo alla possibilità della revisione della rendita. Non deve trarre in inganno la previsione, pure contenuta nella norma in esame, di riduzione della rendita, atteso che il recupero della capacità di lavoro può in concreto dipendere dal miglioramento delle patologie connesse alla silicosi. Da tale esatta premessa il Tribunale, però, riconoscendo all'Istituto la facoltà di procedere in ogni tempo alla revisione della rendita unificata, non ha tratto corrette conseguenze. Infatti, in caso di rendita unificata in conseguenza di silicosi ed altre patologie, non è lecito desumere dalla norma suddetta la possibilità per l'istituto di procedere senza limiti di tempo alla revisione della rendita unificata anche in caso di miglioramento delle patologie diverse dalla silicosi che non risultino direttamente connesse con detta forma di pneumoconiosi.
Così ragionando una norma, introdotta dal legislatore per favorire il lavoratore affetto da una malattia correntemente ritenuta dalla letteratura scientifica non suscettibile di miglioramento nel tempo, si trasformerebbe in una disposizione palesemente sfavorevole per l'assicurato, a vantaggio del quale non potrebbe mai aversi consolidamento dei postumi derivanti da diversa patologia non dipendente dalla silicosi. Verrebbe in tal modo tradito lo spirito e la lettera della norma che, invece, per il suo carattere eccezionale, va correttamente interpretata nel senso che la revisione della rendita unificata può avvenire senza limiti di tempo solo in dipendenza di modificazioni riguardanti la silicosi e le patologie cardiache e polmonari a questa connesse;
quando invece il miglioramento riguardi le altre patologie che concorrono a determinare l'incapacità lavorativa dell'assicurato, ma che non sono direttamente associabili alla silicosi, devono trovare applicazione le limitazioni poste dalla sentenza n. 318 del 1989 della Corte Costituzionale e dalla costante giurisprudenza di questa Corte sul consolidamento della rendita (cfr Cass. S.U. n. 12023 del 1990 e successiva giurisprudenza conforme).
Il suddetto principio non si pone in contrasto con quanto affermato da questa Corte con sentenza n. 14330 del 1999 (per quanto la lettura della massima possa far ritenere il contrario), in quanto il caso allora esaminato si riferiva ad ipotesi di miglioramento accreditabile a malattie respiratorie e cardiocircolatorie associate alla silicosi.
Nella specie l'INAIL non ha provato che la angioneurosi (normalmente legata a disfunzione del sistema nervoso vegetativo) da cui era affetto il ricorrente e di cui ha riscontrato il miglioramento, fosse dipendente dalla silicosi. Di conseguenza l'Istituto non poteva provvedere alla riduzione della rendita, ormai consolidata, per l'accertato miglioramento di tale patologia.
Per le considerazioni sopra espresse il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata.
Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte, decidendo nel merito a norma dell'art. 384 primo comma c.p.c., conferma la sentenza del pretore, anche per le spese del giudizio di primo grado.
Si ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di appello.
Per quanto riguarda il giudizio di legittimità, l'Inail deve essere condannato al pagamento in favore del ricorrente delle spese relative, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito conferma la sentenza del Pretore, anche per le spese. Compensa tra le parti le spese del giudizio di appello. Condanna l'Inail al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 13,00 oltre ad euro mille e cinquecento per onorari. Così deciso in Roma, il 6 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2002