CASS
Sentenza 5 maggio 2026
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/05/2026, n. 16181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16181 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: AN ES nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/09/2025 del GIP TRIBUNALE di Palermo vista la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi;
vista la requisitoria con cui il Sost. Procuratore Generale Simone Perelli ha concluso per la inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 15 settembre 2025 il Tribunale di Palermo – quale giudice della esecuzione – ha respinto la domanda introdotta da AN ES. La domanda riguarda la eventuale riqualificazione di un fatto di reato già giudicato. In particolare, secondo la difesa AN – che risulta condannato in via definitiva anche per il reato di cui all’art.416 ter come descritto nel capo di imputazione n.11 della decisione emessa in data 20 novembre 2020 – la fattispecie andava riqualificata nel reato, meno grave, di cui all’art.86 del dPR n.570 del 1960. Secondo il Tribunale, pur prendendosi atto della riqualificazione operata in diverso procedimento del medesimo fatto in relazione alla posizione del coimputato, la operazione di riqualificazione in sede esecutiva è preclusa, anche in ragione del fatto che il tema è stato Penale Sent. Sez. 1 Num. 16181 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: GI AE Data Udienza: 06/02/2026 oggetto di specifica trattazione nel giudizio di appello. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – AN ES. Il ricorrente deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. In premessa si evidenzia che il reato è contestato come commesso tra aprile e giugno 2017, dunque ricade nel perimetro applicativo della disposizione incriminatrice (art.416 ter cod.pen.) come modificata dalla legge n.62 del 2014. L’accordo è punibile in quanto si dimostri – per quanto qui rileva - che il ‘procurare voti’ si sarebbe prodotto tramite il ricorso mediante le modalità intimidatorie di cui al terzo comma dell’art.416 bis cod.pen. Non può trovare applicazione, pertanto, la modifica successivamente adottata con la legge n.43 del 2019 secondo cui l’accordo riguarda la promessa di voti «da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis». Ora, ad avviso della difesa le motivazioni delle decisioni di merito finiscono con applicare la ‘versione post 2019’ perché valorizzano esclusivamente l’appartenenza di AN alla organizzazione mafiosa e non la prospettazione di impiego del metodo mafioso nella raccolta del consenso elettorale. Da ciò la tesi per cui AN sarebbe stato condannato in applicazione di una norma incriminatrice entrata – in realtà - in vigore solo dopo la commissione del fatto, il che giustificava la rivedibilità del giudicato. Nel procedimento parallelo si è accertato che non vi fu impiego del metodo mafioso, tanto che la contestazione è stata diversamente qualificata nel reato di cui all’art.86 del dPR n.570 del 1960. In subordine si rappresenta che il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto dichiarare – quantomeno – la illegalità della pena (sia pure nella dimensione del reato satellite e nella quota di 8 mesi di reclusione), inflitta per un fatto non previsto dalla legge come reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. La questione posta dalla difesa in sede introduttiva dell’incidente di esecuzione è limitata alla diversa qualificazione giuridica del fatto. Rispetto a tale tipologìa di domanda non vi è dubbio alcuno circa la esattezza della risposta fornita dal giudice della esecuzione, atteso che per costante indirizzo giurisprudenziale (avallato da Sez. Un. sent. n. 29023 del 27.06.2001, Avitabile, Rv 219223) il giudice dell’esecuzione non può essere sollecitato a realizzare un atto (diversa qualificazione giuridica di un fatto giudicato) che non rientra nelle sue attribuzioni. 2 2. Nel ricorso, per il vero, si introducono delle specificazioni che tendono ad una mutatio libelli, posto che si compie riferimento ad una condanna priva di base legale, in ragione del fatto che la norma incriminatrice effettivamente applicata sarebbe entrata in vigore solo dopo il fatto commesso dall’AN. E’ un tema che non può essere trascurato, pur rappresentando una evidente variazione della prospettiva iniziale. Ad avviso del Collegio se vi fosse stata una effettiva assenza di ‘base legale’ della condanna la prospettiva difensiva avrebbe dovuto essere accolta. Ciò in ragione di quanto affermato dalle Sezioni Unite nel noto arresto MR del 2015 (Rv 267862 ) secondo cui il giudice dell'esecuzione può revocare, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., una sentenza di condanna pronunciata dopo l'entrata in vigore della legge che ha abrogato la norma incriminatrice, allorché l'evenienza di abolitio criminis non sia stata rilevata dal giudice della cognizione. Il principio espresso in detta decisione rende possibile la rilevazione – in sostanza - in fase esecutiva di una particolare «svista» del giudice della cognizione, sia che riguardi la avvenuta abolitio criminis non rilevata sia che riguardi una assenza di copertura legale della affermazione di responsabilità (per assenza di norma incriminatrice, entrata in vigore dopo la commissione del fatto). Ciò è reso evidente dalla motivazione di detta decisione ove si afferma che [..] la mancanza nella motivazione della sentenza di condanna di qualunque valutazione circa l'eventualità di una parziale abolitio criminis della norma incriminatrice induce a ritenere, in assenza di ulteriori elementi desumibili dal contesto della motivazione, che il giudice della cognizione (che si è pronunciato prima dell'intervento delle Sezioni Unite) non sia incorso in un errore "valutativo" nel senso inteso dalla citata sentenza Basile delle Sezioni Unite, in cui si afferma che solo «quando il giudice della cognizione abbia espresso le sue valutazioni (a meno di errori macroscopici di calcolo o di applicazione di una pena avulsa dal sistema), non sia possibile rimettere in discussione il giudicato». E' quindi possibile ravvisare nel silenzio del giudice della cognizione un mero errore percettivo, che legittima l'intervento del giudice dell'esecuzione il quale è garante della legalità della pena ed è tenuto a valutare se nel caso concreto la sentenza di condanna debba essere revocata perché pronunciata in relazione ad un fatto commesso dopo l'entrata in vigore della legge abrogatrice. La condanna successiva all'abrogazione (per via legislativa) della norma incriminatrice deve infatti ritenersi pronunciata in violazione del principio di legalità (artt.1 e 2, primo comma, cod. pen. e 25, secondo comma, Cost.), anche in considerazione dell'elaborazione della Corte EDU sul principio nullum crimen, nulla poena sine lege previsto dal primo comma dell'art. 7 CEDU (Corte EDU, G.C. 21/10/2013, Del Rio Prada c. Spagna, §§ 77-80 e 18/04/2015, Rohlena c. Repubblica Ceca, § 50, in cui si afferma che l'art. 7 della Convenzione richiede una base legale per poter infliggere una condanna e una pena e che è compito della Corte EDU verificare che, nel momento in cui un imputato ha commesso l'atto che ha comportato l'esercizio dell'azione penale e la condanna, esistesse una disposizione 3 di legge che rendeva l'atto punibile, e che la pena inflitta non eccedesse i limiti fissati da tale disposizione). La tutela dei diritti costituzionalmente e convenzionalmente presidiati, quale il diritto fondamentale alla libertà personale e il principio di legalità, deve infatti prevalere sull'intangibilità del giudicato, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 210 del 2013 e dalle Sezioni Unite a partire dalle sentenze CO e TT, non potendo accettarsi «l'applicazione di una pena avulsa dal sistema» (Sez. U, Basile, più volte citata) come quella inflitta con una sentenza di condanna pronunciata per un fatto che, al momento della sua commissione, non aveva rilievo penale e per questo era da ritenersi illegale ab origine. … 3. Tuttavia, il caso portato alla attenzione del giudice dell’esecuzione non rientra in detto ambito. Ciò perché nel caso dei mutamenti di testo che hanno interessato il reato di scambio elettorale politico-mafioso va detto che tra il 2014 (legge n.62/2014) e il 2019 (legge n. 43/2019) la punibilità era certamente ancorata al fatto che in sede di pattuizione si proponeva (da un lato) e accettava (dall’altro) di procurare voti mediante l’utilizzo del potere di intimidazione, mentre solo dal 2019 in avanti il fatto tipico può essere integrato anche dalla mera appartenenza del contraente alla associazione mafiosa ( ..promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità.. ). Dunque, se una contestazione del reato, per un fatto accaduto in tale range temporale, avesse fatto riferimento esclusivamente alla qualità di associato di uno dei contraenti si sarebbe effettivamente «anticipata», come sostiene la difesa la vigenza di una norma incriminatrice in realtà inesistente. Ma nel caso in esame il capo di imputazione nei confronti di AN fa riferimento ad una pattuizione che implica il ricorso alle modalità di cui al terzo comma dell’art.416 bis ed è su detto capo di imputazione che si è formato il giudicato, in ragione del generale principio per cui il capo di imputazione fissa e determina l’oggetto del giudizio. Si tratta, a ben vedere, di un tema di «prova del fatto» che non è possibile rimettere in discussione dopo la formazione del giudicato. Va peraltro ricordato che la giurisprudenza di questa Corte ha più volte ritenuto che l'avvalimento del metodo mafioso nel procacciamento dei voti deve essere oggetto di pattuizione espressa quando la promessa di questi provenga da non affiliati, mentre è presunto quando la promessa proviene da affiliati soprattutto se di rango elevato, purchè ovviamente il promissario sia consapevole della caratura mafiosa del promittente. Da ciò deriva che non può mettersi in discussione né la qualificazione giuridica del fatto (compito non rimesso al giudice della esecuzione) né la base legale della decisione di condanna in riferimento al testo all’epoca vigente dell’art.416 ter cod.pen. . Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 06/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 5
vista la requisitoria con cui il Sost. Procuratore Generale Simone Perelli ha concluso per la inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 15 settembre 2025 il Tribunale di Palermo – quale giudice della esecuzione – ha respinto la domanda introdotta da AN ES. La domanda riguarda la eventuale riqualificazione di un fatto di reato già giudicato. In particolare, secondo la difesa AN – che risulta condannato in via definitiva anche per il reato di cui all’art.416 ter come descritto nel capo di imputazione n.11 della decisione emessa in data 20 novembre 2020 – la fattispecie andava riqualificata nel reato, meno grave, di cui all’art.86 del dPR n.570 del 1960. Secondo il Tribunale, pur prendendosi atto della riqualificazione operata in diverso procedimento del medesimo fatto in relazione alla posizione del coimputato, la operazione di riqualificazione in sede esecutiva è preclusa, anche in ragione del fatto che il tema è stato Penale Sent. Sez. 1 Num. 16181 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: GI AE Data Udienza: 06/02/2026 oggetto di specifica trattazione nel giudizio di appello. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – AN ES. Il ricorrente deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. In premessa si evidenzia che il reato è contestato come commesso tra aprile e giugno 2017, dunque ricade nel perimetro applicativo della disposizione incriminatrice (art.416 ter cod.pen.) come modificata dalla legge n.62 del 2014. L’accordo è punibile in quanto si dimostri – per quanto qui rileva - che il ‘procurare voti’ si sarebbe prodotto tramite il ricorso mediante le modalità intimidatorie di cui al terzo comma dell’art.416 bis cod.pen. Non può trovare applicazione, pertanto, la modifica successivamente adottata con la legge n.43 del 2019 secondo cui l’accordo riguarda la promessa di voti «da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis». Ora, ad avviso della difesa le motivazioni delle decisioni di merito finiscono con applicare la ‘versione post 2019’ perché valorizzano esclusivamente l’appartenenza di AN alla organizzazione mafiosa e non la prospettazione di impiego del metodo mafioso nella raccolta del consenso elettorale. Da ciò la tesi per cui AN sarebbe stato condannato in applicazione di una norma incriminatrice entrata – in realtà - in vigore solo dopo la commissione del fatto, il che giustificava la rivedibilità del giudicato. Nel procedimento parallelo si è accertato che non vi fu impiego del metodo mafioso, tanto che la contestazione è stata diversamente qualificata nel reato di cui all’art.86 del dPR n.570 del 1960. In subordine si rappresenta che il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto dichiarare – quantomeno – la illegalità della pena (sia pure nella dimensione del reato satellite e nella quota di 8 mesi di reclusione), inflitta per un fatto non previsto dalla legge come reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. La questione posta dalla difesa in sede introduttiva dell’incidente di esecuzione è limitata alla diversa qualificazione giuridica del fatto. Rispetto a tale tipologìa di domanda non vi è dubbio alcuno circa la esattezza della risposta fornita dal giudice della esecuzione, atteso che per costante indirizzo giurisprudenziale (avallato da Sez. Un. sent. n. 29023 del 27.06.2001, Avitabile, Rv 219223) il giudice dell’esecuzione non può essere sollecitato a realizzare un atto (diversa qualificazione giuridica di un fatto giudicato) che non rientra nelle sue attribuzioni. 2 2. Nel ricorso, per il vero, si introducono delle specificazioni che tendono ad una mutatio libelli, posto che si compie riferimento ad una condanna priva di base legale, in ragione del fatto che la norma incriminatrice effettivamente applicata sarebbe entrata in vigore solo dopo il fatto commesso dall’AN. E’ un tema che non può essere trascurato, pur rappresentando una evidente variazione della prospettiva iniziale. Ad avviso del Collegio se vi fosse stata una effettiva assenza di ‘base legale’ della condanna la prospettiva difensiva avrebbe dovuto essere accolta. Ciò in ragione di quanto affermato dalle Sezioni Unite nel noto arresto MR del 2015 (Rv 267862 ) secondo cui il giudice dell'esecuzione può revocare, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., una sentenza di condanna pronunciata dopo l'entrata in vigore della legge che ha abrogato la norma incriminatrice, allorché l'evenienza di abolitio criminis non sia stata rilevata dal giudice della cognizione. Il principio espresso in detta decisione rende possibile la rilevazione – in sostanza - in fase esecutiva di una particolare «svista» del giudice della cognizione, sia che riguardi la avvenuta abolitio criminis non rilevata sia che riguardi una assenza di copertura legale della affermazione di responsabilità (per assenza di norma incriminatrice, entrata in vigore dopo la commissione del fatto). Ciò è reso evidente dalla motivazione di detta decisione ove si afferma che [..] la mancanza nella motivazione della sentenza di condanna di qualunque valutazione circa l'eventualità di una parziale abolitio criminis della norma incriminatrice induce a ritenere, in assenza di ulteriori elementi desumibili dal contesto della motivazione, che il giudice della cognizione (che si è pronunciato prima dell'intervento delle Sezioni Unite) non sia incorso in un errore "valutativo" nel senso inteso dalla citata sentenza Basile delle Sezioni Unite, in cui si afferma che solo «quando il giudice della cognizione abbia espresso le sue valutazioni (a meno di errori macroscopici di calcolo o di applicazione di una pena avulsa dal sistema), non sia possibile rimettere in discussione il giudicato». E' quindi possibile ravvisare nel silenzio del giudice della cognizione un mero errore percettivo, che legittima l'intervento del giudice dell'esecuzione il quale è garante della legalità della pena ed è tenuto a valutare se nel caso concreto la sentenza di condanna debba essere revocata perché pronunciata in relazione ad un fatto commesso dopo l'entrata in vigore della legge abrogatrice. La condanna successiva all'abrogazione (per via legislativa) della norma incriminatrice deve infatti ritenersi pronunciata in violazione del principio di legalità (artt.1 e 2, primo comma, cod. pen. e 25, secondo comma, Cost.), anche in considerazione dell'elaborazione della Corte EDU sul principio nullum crimen, nulla poena sine lege previsto dal primo comma dell'art. 7 CEDU (Corte EDU, G.C. 21/10/2013, Del Rio Prada c. Spagna, §§ 77-80 e 18/04/2015, Rohlena c. Repubblica Ceca, § 50, in cui si afferma che l'art. 7 della Convenzione richiede una base legale per poter infliggere una condanna e una pena e che è compito della Corte EDU verificare che, nel momento in cui un imputato ha commesso l'atto che ha comportato l'esercizio dell'azione penale e la condanna, esistesse una disposizione 3 di legge che rendeva l'atto punibile, e che la pena inflitta non eccedesse i limiti fissati da tale disposizione). La tutela dei diritti costituzionalmente e convenzionalmente presidiati, quale il diritto fondamentale alla libertà personale e il principio di legalità, deve infatti prevalere sull'intangibilità del giudicato, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 210 del 2013 e dalle Sezioni Unite a partire dalle sentenze CO e TT, non potendo accettarsi «l'applicazione di una pena avulsa dal sistema» (Sez. U, Basile, più volte citata) come quella inflitta con una sentenza di condanna pronunciata per un fatto che, al momento della sua commissione, non aveva rilievo penale e per questo era da ritenersi illegale ab origine. … 3. Tuttavia, il caso portato alla attenzione del giudice dell’esecuzione non rientra in detto ambito. Ciò perché nel caso dei mutamenti di testo che hanno interessato il reato di scambio elettorale politico-mafioso va detto che tra il 2014 (legge n.62/2014) e il 2019 (legge n. 43/2019) la punibilità era certamente ancorata al fatto che in sede di pattuizione si proponeva (da un lato) e accettava (dall’altro) di procurare voti mediante l’utilizzo del potere di intimidazione, mentre solo dal 2019 in avanti il fatto tipico può essere integrato anche dalla mera appartenenza del contraente alla associazione mafiosa ( ..promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità.. ). Dunque, se una contestazione del reato, per un fatto accaduto in tale range temporale, avesse fatto riferimento esclusivamente alla qualità di associato di uno dei contraenti si sarebbe effettivamente «anticipata», come sostiene la difesa la vigenza di una norma incriminatrice in realtà inesistente. Ma nel caso in esame il capo di imputazione nei confronti di AN fa riferimento ad una pattuizione che implica il ricorso alle modalità di cui al terzo comma dell’art.416 bis ed è su detto capo di imputazione che si è formato il giudicato, in ragione del generale principio per cui il capo di imputazione fissa e determina l’oggetto del giudizio. Si tratta, a ben vedere, di un tema di «prova del fatto» che non è possibile rimettere in discussione dopo la formazione del giudicato. Va peraltro ricordato che la giurisprudenza di questa Corte ha più volte ritenuto che l'avvalimento del metodo mafioso nel procacciamento dei voti deve essere oggetto di pattuizione espressa quando la promessa di questi provenga da non affiliati, mentre è presunto quando la promessa proviene da affiliati soprattutto se di rango elevato, purchè ovviamente il promissario sia consapevole della caratura mafiosa del promittente. Da ciò deriva che non può mettersi in discussione né la qualificazione giuridica del fatto (compito non rimesso al giudice della esecuzione) né la base legale della decisione di condanna in riferimento al testo all’epoca vigente dell’art.416 ter cod.pen. . Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 06/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 5