Sentenza 13 dicembre 2018
Massime • 1
Nel giudizio direttissimo la costituzione del rapporto processuale, che trae origine dall'esercizio dell'azione penale, si verifica con la presentazione all'udienza dell'imputato arrestato o in stato di custodia cautelare ovvero, nel caso di imputato in stato di libertà, con l'emissione del decreto di citazione seguita dalla trasmissione degli atti al giudice, sicché è legittima la contestazione, nel decreto di citazione, di circostanze aggravanti ulteriori rispetto a quelle contenute nella richiesta di fissazione dell'udienza di convalida, atteso che quest'ultima è mero atto interno e non rappresenta l'esercizio dell'azione penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/12/2018, n. 8109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8109 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2018 |
Testo completo
ACR 08109-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: SALVATORE DOVERE - Presidente - Sent. n. sez. 2498/2018 UP 13/12/2018- EUGENIA SERRAO R.G.N. 26291/2018 MAURA NARDIN ALESSANDRO RANALDI Relatore GIUSEPPE PAVICH ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SS OM NI OT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/03/2018 della CORTE APPELLO di SALERNO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE MASELLIS che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio del ricorso con riferimento alle aggravanti dell'uso della destrezza e del mezzo fraudolento. udito il difensore C RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania, ha ridotto la pena e per il resto ha confermato la declaratoria di responsabilità di SS TH IO TO in ordine al reato di furto pluriaggravato dell'autovettura di GI RE, parroco della chiesa di Maria SS. Di Porto Salvo.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando quanto segue. I) Violazione di legge, per violazione del principio di irretrattabilità dell'azione penale, per intervenuta condanna per circostanze aggravanti mai contestate. Deduce che nella richiesta di data per l'udienza di convalida dell'arresto e rito direttissimo, presentata dal PM al Tribunale, l'imputazione conteneva solo l'aggravante di cui all'art. 625 n. 4 cod. pen., e non le altre aggravanti che sono state riconosciute in sentenza (art. 625 nn. 2 e 4 cod. pen.). Quella prima richiesta non può essere considerata come un atto interno, ma come esercizio effettivo dell'azione penale. Inoltre il PM, in udienza direttissima, ha concordato con la difesa che l'azione penale andava intesa nel senso che era stata contestata solo l'aggravante di cui all'art. 625 n. 4 cod. pen. Pertanto, le ulteriori circostanze aggravanti sono state contestate dopo la prima "richiesta data per convalida arresto e rito direttissimo", e quindi in violazione del principio della irretrattabilità dell'azione penale. II) Violazione di legge, in quanto la Corte di appello ha omesso di considerare che nel primo atto in cui è stata consunta l'azione penale, la condotta ascritta in punto di fatto al SS non contemplava, neppure in astratto, una condotta sussumibile nelle aggravanti riconosciute in condanna. III) Violazione di legge in relazione alla ritenuta aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. Deduce l'insussistenza dell'aggravante, in quanto risulta accertato che l'imputato si è introdotto nella canonica con la scusa di chiedere al parroco, che conosceva il prevenuto, un aiuto finanziario, salvo poi sottrargli le chiavi dell'auto dalla curia mentre il RE stava celebrando la messa. Rileva che l'aggravante del mezzo fraudolento è configurabile allorquando lo spossessamento si verifica invito domino. Nel caso di specie, non esiste alcuna relazione fra l'essersi l'imputato presentato al parroco per chiedere un 2 C finanziamento e l'apprensione delle chiavi dell'auto, avvenuto solo perché il parroco le aveva lasciate nei locali parrocchiali, a prescindere dalla presenza del SS. IV) Violazione di legge in relazione alla ritenuta aggravante di cui all'art. 625 n. 4 cod. pen. Deduce l'insussistenza dell'aggravante, visto che il SS si è solo approfittato di un bene lasciato incustodito, senza adoperare alcuna particolare abilità per eludere la sorveglianza sul bene. V) Violazione di legge, per omessa pronuncia di sentenza di proscioglimento ex art. 529 cod. proc. pen. per difetto di querela. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi due motivi, strettamente connessi fra loro, non sono fondati. In punto di diritto è pacifico che nel giudizio direttissimo la costituzione del rapporto processuale, che trae origine dall'esercizio dell'azione penale, si verifica solo con la presentazione all'udienza dell'imputato arrestato o in stato di custodia cautelare ovvero, nel caso di imputato in stato di libertà, con l'emissione e notifica del decreto di citazione seguita dalla trasmissione degli atti al giudice;
sicché non si instaura detto rapporto allorché a tale emissione non segua la trasmissione degli atti (Sez. 1, n. 5454 del 05/11/1998, Equatore, Rv. 21187801). Ne consegue che contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente nel caso in disamina l'azione penale è stata esercitata solo con l'emissione del decreto dispositivo del giudizio notificato alle parti, contenente nell'imputazione la contestazione delle ulteriori aggravanti, secondo quanto riportato nella sentenza impugnata;
in tale prospettiva, è evidente che la preventiva richiesta della data di udienza da parte del PM costituisce un atto interno che non comporta alcun esercizio dell'azione penale prima della trasmissione degli atti al giudice. Né il PM secondo l'erronea prospettazione avanzata dal ricorrente avrebbe potuto eliminare in giudizio la contestazione di tali aggravanti. E' infatti pacifica in giurisprudenza la considerazione secondo cui viola il principio di irretrattabilità dell'azione penale l'eliminazione da parte del PM, in corso di dibattimento, di una circostanza aggravante, ritualmente indicata nell'originaria imputazione, trattandosi di potere spettante unicamente al giudice e non al PM, cui è riconosciuto il solo potere di integrare l'accusa (Sez. 2, n. 18617 del 08/02/2017, Davicco, Rv. 26974301). 3 て -2. Sono invece fondati ed assorbenti del quinto motivo le doglianze che attengono alla corretta valutazione giuridica delle ritenute circostanze aggravanti di cui all'art. 625 nn. 2 e 4 cod. pen. Al riguardo, colgono nel segno i rilievi del ricorrente che evidenziano una sostanziale carenza giuridico-motivazionale nella descrizione del contesto fattuale della condotta furtiva in esame in rapporto alla sua effettiva sussumibilità nei presupposti tipici delle circostanze aggravanti in questione. Quanto all'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento, è noto che essa delinea una condotta, posta in essere nel corso dell'azione delittuosa, dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 25597401). L'aggravante della destrezza, a sua volta, presuppone una particolare abilità, una condotta "destra", appunto, idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che l'agente si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 27008801). Rispetto a tali autorevoli interpretazioni delle norme che delineano le citate aggravanti, la sentenza impugnata non spiega in che termini l'approfittarsi da parte del prevenuto di una particolare situazione contingente (l'avere il parroco lasciato incustodite le chiavi della sua autovettura all'interno della sacrestia ed essersi allontanato per officiare la messa) sia sussumibile nei parametri legali che caratterizzano e giustificano l'applicazione nel caso concreto delle suddette circostanze aggravanti. Sul punto, in effetti, la sentenza impugnata si limita a dare per scontato che la condotta del prevenuto sia stata "fraudolenta" e "destra", omettendo di darne conto sulla base di una compiuta e ragionata argomentazione di carattere logico- giuridico di sicura sussistenza, nella vicenda in esame, di condotte riconducibili alle fattispecie legali delineate nelle norme di riferimento, anche tenuto conto dei relativi e più recenti insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, cui si è fatto cenno in precedenza.
3. Conseguentemente deve essere disposto l'annullamento della sentenza impugnata sul punto in questione, che dovrà essere riesaminato motivatamente dal giudice del rinvio secondo i principi di diritto dianzi accennati. Il ricorso va rigettato nel resto. 4 Г
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata in relazione al punto concernente il riconoscimento delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625 nn. 2 e 4 cod. pen. e rinvia alla Corte di appello di Napoli per nuovo esame. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso il 13 dicembre 2018 Il PresidentePresidente Il Consigliere estensore Alessandro Ranaldi Salvatore Dovere DEPOSITATO IN CANCELLERIA Opp. 25/2/19 IL FUNZIONAR GIUDIZIARIO Dott.ssa Irene Caliendo oggi, 5