Sentenza 4 gennaio 2002
Massime • 2
Il possesso di luci irregolari, sprovvisto di titolo e fondato sulla mera tolleranza del vicino, non può condurre all'acquisto per usucapione della relativa servitù, in quanto la servitù di aria e di luce - che è negativa, risolvendosi nell'obbligo del proprietario del fondo contiguo di non operarne la soppressione - non è una servitù apparente, perché l'apparenza non consiste soltanto nella esistenza di segni visibili ed opere permanenti, ma esige che queste ultime, come mezzo necessario all'acquisto della servitù, siano indice non equivoco del peso imposto al fondo vicino, in modo da far presumere che il proprietario di questo ne sia a conoscenza. Nè la circostanza che la luce sia irregolare è idonea a conferire alla indicata servitù il carattere di apparenza, non essendo possibile stabilire dalla irregolarità se il vicino la tolleri soltanto, riservandosi la facoltà di chiuderla nel modo stabilito dalla legge, ovvero la subisca come peso del fondo, quale attuazione del corrispondente diritto di servitù o manifestazione del possesso della medesima.
È nel potere discrezionale del giudice disattendere le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, senza dover disporre un'ulteriore perizia, purché disponga di elementi istruttori e di cognizioni proprie, integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza sufficienti a dar conto della decisione adottata; detta decisione può essere censurata in sede di legittimità solo ove la soluzione scelta non risulti sufficientemente motivata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/01/2002, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - rel. Consigliere -
Dott. SERGIO DEL CORE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TI AN, elettivamente domiciliato in ROMA VLE BRUNO BUOZZI 32, presso lo studio dell'avvocato CARLO MARTUCCELLI, che lo difende unitamente agli avvocati CARMINE COVINO, MASSIMO GUZZELONI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ON SA, ON GI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CRESCENZIO 19, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PIPERNO, che li difende unitamente agli avvocati COSTANTINO ERCOLI, PIERAN ERCOLI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 912/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 16/04/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/01 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito l'Avvocato MARTUCCELLI Carlo, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 11.11.1991 TO OT, proprietario dell'Immobile sito in LOvecchio, via S. Rocco 43, affermando che esso era stato edificato sul confine nel 1963 ed aveva due vedute sul fondo confinante.. conveniva davanti al Tribunale di LO AV e IU ON, i quali, nel maggio del 1991, avevano costruito sul terreno di loro proprietà due box in aderenza all'immobile dell'attore, chiedendo l'accertamento del suo diritto di avere vedute dirette e/o oblique sul fondo vicino l'accertamento della illegittimità della costruzione del box di proprietà dei convenuti, in quanto edificati senza il rispetto della norma di cui all'art. 907 c.c. sulle distanze legali, nonché la loro condanna alla eliminazione di dette costruzioni oltre al risarcimento dei danni.
Si costituivano i convenuti, i quali contestavano il fondamento delle avverse domande, chiedendo il rigetto delle stesse, previo accertamento della inesistenza del diritto vantato dall'attore e previa qualificazione delle aperture esistenti sulla proprietà dello stesso come luci, e svolgendo domanda riconvenzionale al fine di ottenerne la regolarizzazione ex art. 901 c.c. Con sentenza in data 25.6/10.9.1996 il Tribunale adito dichiarava il diritto dell'attore (il avere vedute dirette e/o oblique sul fondo vicino di proprietà dei convenuti, nonché la illegittimità della costruzione del box di loro proprietà, condannandoli alla eliminazione degli stessi mediante demolizione e/o arretramento delle costruzioni fino alla distanza di metri tre dall'edificio attoreo, oltre al rimborso delle spese di giudizio, e respingeva ogni altra domanda delle parti.
I ON presentavano impugnazione avverso tale pronuncia, allo scopo di sentirla integralmente riformare - si costituiva l'appellato, il quale chiedeva la reiezione di detto, gravame e proponeva appello incidentale.
Con sentenza in data 17.3/16.4.1999, la Corte di appello di Milano accoglieva l'appello principale, regolando le spese. Osservava la Corte territoriale che il dedotto vizio di ultrapetizione era fondato, Invero, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado il OT noti aveva affatto indicato, nemmeno implicitamente, il titolo a sostegno del suo preteso diritto di veduta sul fondo vicino di proprietà del ON;
in tale atto non era stata certamente allegata l'usucapione quale titolo acquisitivo del diritto affermato, in quanto le espressioni usate (e, in particolare, la frase "immobile di proprietà TO OT è stato edificato sul confine nel 1963 ed ha due vedute sul fondo confinante di proprietà AV ON e IU ON") non consentivano di individuare gli elementi tipici di tale modo di acquisto dei diritto;
anzi, l'acquisto del diritto per usucapione risultava essere stato escluso dal OT medesimo. Inoltre, le aperture in esame non potevano qualificarsi vedute. Infatti, per definirsi veduta l'apertura sul fondo del vicino, essa deve consentire non solo la visione, ma anche la possibilità di affacciarsi, operazione consistente nello sporgere il capo, in modo da assoggettare detto fondo ad una visione mobile e, globale la presenza delle inferriate apposte alle aperture site nel fabbricato del OT escludeva questa speciale attitudine dal solo esame delle fotografie in atti;
inoltre la finestra al piano terra, il cui davanzale interno dista m.1,07 dal piano di calpestio del locale, era munita di uno schermo in vetro non trasparente, fisso, posto sopra il davanzale per un'altezza di cm.60.
Tanto impediva una visuale completa sul fondo alieno muovendosi all'interno del locale del piano terra, secondo quanto asserito dal consulente tecnico d'ufficio e ritenuto dal Tribunale, il cui giudizio sulla facile amovibilità del vetro, tra l'altro, non aveva alcuna giustificazione obiettiva.
Poiché, dunque, le aperture in oggetto non erano vedute, esse non potevano che essere luci, non esistendo un tertium genus;
ne derivavano il rigetto di ogni domanda proposta da(OT e l'accoglimento delle domande formulate in via riconvenzionale dal ON: invero, quella che il OT aveva qualificato nella comparsa di costituzione in appello "eccezione riconvenzionale di usucapione relativa al diritto di veduta dalle due finestre de quibus" costituiva, in effetti, non mera eccezione bensì domanda nuova e, come tale, inammissibile in secondo grado.
Comunque noti era stata fornita prova alcuna in ordine alla sussistenza degli estremi concernenti tale titolo acquisitivo, essendo solo emersa al riguardo una mera tolleranza da parte del ON.
Il OT, conseguentemente, andava condannato a regolarizzare le aperture in oggetto in adempimento a quanto disposto dall'art. 901 c.c.. Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di sette motivi, TO OT, resistono con il controricorso AV e IU ON.
Entrambe le parti hanno presentato memoria.
Motivi della decisione
La sentenza impugnata si basa, per pervenire alla relazione della domanda originariamente proposta dal OT, su due argomentazioni. La prima di esse si basa sii di un rilevato vizio di ultra petizione ravvisabile nella sentenza di primo grado per non avere, nell'atto introduttivo del giudizio, l'odierno ricorrente il titolo del vantato diritto di veduta sul fondo delle controparti, in quanto in ragione delle espressioni usate, non da esse gli elementi tipici dell'usucapione, del resto esclusa dal OT nella comparsa conclusionale di primo grado;
in ogni modo, la domanda avanzata in tal senso in sede di appello incidentale era secondo la Corte di appello di Milano, nuova e, come tale, inammissibile. Dopo tali considerazioni, la Corte territoriale qualifica le aperture di che trattasi come "luci" escludendone la natura di vedute in base ad argomentazioni basate sull'esame diretto delle fotografie in atti ed evidenziando che la presenza delle inferriate e, relativamente alla finestra posta al piano terra, di uno schermo in vetro non trasparente, elementi tali, ad avviso della Corte meneghina, da impedire senza dubbio la necessaria prospectio.
Entrambe tali argomentazioni risultano confutate, nel ricorso in esame, dal OT, sotto pili profili, nei motivi da uno a cinque con riguardo alla questione dell'usucapione e nei motivi quinto e sesto in ordine alla qualificazione delle aperture come luci. Ad avviso di questa Corte l'ordine di esame delle due questioni deve, per assorbenti ragioni di reciproca interdipendenza, essere invertito.
Va infatti ricordata l'ormai consolidata (e condivisa) giurisprudenza di questa Corte secondo cui il possesso di luci irregolari, sprovvisto di titolo e fondato sulla mera tolleranza del vicino, non può condurre all'acquisto per usucapione della relativa servitù, in quanto la servitù di aria e luce - che è negativa, risolvendosi nell'obbligo del proprietario del fondo contiguo di noti operarne la soppressione - non è una servitù apparente, perché l'apparenza non consiste soltanto nell'esistenza di segni visibili ed opere permanenti, ma esige che queste ultime, come mezzo necessario per l'acquisto della servitù, siano indice non equivoco del peso imposto al fondo vicino. In modo da far presumere che il proprietario di questo ne sia a conoscenza Nè la circostanza che la luce sia irregolare è idonea a conferire alla indicata servitù il carattere di apparenza, non essendo possibile stabilire dalla irregolarità se il vicino la tolleri soltanto, riservandosi la facoltà di chiuderla nel modo stabilito dalla legge, ovvero la subisce come peso del fondo quale attuazione del corrispondente diritto di servitù o manifestazione del possesso della medesima (così Cass. SS.UU. 21.11.1996, n. 10285). Su questa base interpretativa è conseguente che si esamini preliminarmente la natura delle aperture in quanto se qualificate come luci (sia pure irregolari) rie risulta l'impossibilità di usucapione del relativo diritto e cade ogni questione al riguardo. La giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto, a far tempo dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 10615 del 28 novembre 1996, che affinché sussista una veduta, a norma dell'art. 900 c.c., è necessario, oltre al requisito dell'inspectio, anche quello della prospectio nel fondo del vicino, dovendo detta apertura non solo consentire di vedere e guardare frontalmente, ma anche di affacciarsi, vale a dire di guardare non solo di fronte, ma anche obliquamente e lateralmente, così assoggettando il fondo alieno ad una visione mobile e globale.
Precedentemente, e condivisibilmente, con riguardo anche alle leggi fisiche che regolano l'agire umano, si era affermato che lo sporgere il capo può in linea astratta non essere impedito dall'esistenza di una inferriata, purché in relazione all'ampiezza delle maglie di questa possa essere in concreto stabiliti la possibilità di affaccio, con la possibilità di protendere il capo (Cass 22 4 l 975, n. 1566; 16.11.1983, n. 6820). Ancora, si e ritenuto che, alla stregua dell'art. 900 c.c., la comodità (o quanto meno la noti disagevolezza) della inspectio e della prospectio va accertata con riferimento al fondo da citi la veduta è esercitata e non già al fondo o(detto della veduta (Cass. 23.11, 1987, n. 8626). È alla stregua di tali consolidate pronunce che il motivo in esame deve essere esaminato.
Giova ricordare anche la pronuncia (Cass.1.9.1997, n. 8331) secondo cui per la sussistenza di una servitù di veduta esercitata mediante una finestra, questa deve avere caratteristiche tali da rilevare la normale e permanente destinazione alla vista ed all'affaccio su fondo altrui e che questo possa esercitarsi senza usare particolari accorgimenti.
Le già indicate circostanze sulla cui base la Corte d'appello è pervenuta a qualificare luci e non vedute le aperture sono state riferite in precedenza;
non ha dubbio che le stesse si fondino su considerazioni obiettive e forniscano ampia giustificazione del convincimento del giudice del merito.
La presenza di inferriate e di un vetro opaco, oltre che di grate, sono infatti elementi elle impediscono l'affaccio e il diverso parere del CT (peraltro espresso senza riferimenti al vetro opaco, ammesso solo in sede di chiarimenti) non può elidere le considerazioni svolte sul punto dai giudici, che accertamento di fatto non sindacabile in questa sede se, come nel la specie. sorrette da argomentazione logica e coerente.
Le considerazioni svolte sulla funzione delle inferriate sono peraltro inidonee a scalfire il ragionamento seguito dalla Corte milanese, in quanto obiettivamente tali strumenti sono stati ritenuti inidonei all'affaccio e quindi alla configurazione della veduta in senso tecnico - giuridico.
È inesatto sostenere che il giudice non possa disattendere le conclusioni del CT senza disporre una ulteriore consulenza;
il provvedimento al riguardo rientra nel potere discrezionale del giudice stesso che, ove disponga di elementi istruttori e di cognizioni proprie, integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza sufficienti a dar conto della decisione adottata, può essere censurato solo ove la soluzione scelta non risulti sufficientemente motivata (cfr. Cass. 21.7.1995, n. 7964). Nel caso che ne occupa la facilità dell'accertamento rientra certo nei canoni di comune esperienza e dà conto del convincimento raggiunto;
ne consegue che il vizio di motivazione non sussiste. Quanto alla finestra del primo piano, è anch'essa munita di inferriata, come dalle fotografie in atti;
e tanto appare sufficiente a dar conto della decisione adottata.
In base alle considerazioni che precedono, il quinto ed il sesto motivo di ricorso non possono essere accolti, tanto comporta che ogni questione in terna (il usucapione risulta assorbita, non essendo configurabile tale titolo di acquisto a titolo originario relativamente a luci, seppure irregolari;
ne consegue l'assorbimento dei motivi da uno a cinque del ricorso.
Il settimo motivo, afferente alla mancata condanna al risarcimento dei danni, risulta assorbito dall'esito complessivo della controversia.
Il ricorso va pertanto respinto;
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in L. 226.100 (euro 116.77) oltre a L. 3.000.000 (euro 1549.37) per onorari.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2002