Sentenza 5 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/06/2002, n. 8134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8134 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2002 |
Testo completo
0066571 08134 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE SUP Oggetto SEZI N TRIBUTARIA Tributaria sta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Pasquale REALE R.G.N. 20745/99 Cron. 22369 Dott. Enrico Consigliere PAPA MONACI Rel. Consigliere Rep. Dott. Stefano Consigliere Ud. 16/01/02Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE S ENT ENZA N. 66511 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
IMR IMM AGRICOLA DI RONZONI EFEPL & C S, in persona del socio accomandatario pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. NICOTERA 31, presso lo studio dell'avvocato GIULIO TREMONTI, che lo difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE CORVACE RUSSO, giusta2002 103 delega a margine;
-1- - controricorrente avversO la sentenza n. 355/98 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 08/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/02 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato dello Stato GIACOBBE, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato CORVACE, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La controversia trae origine da un accertamento emesso dall'Ufficio del Registro di Milano a carico della società I.M.R. Immobiliare Agricola s.a.s. di Ronzoni e C. L'accertamento era volto a rideterminare il valore finale di un lotto di terreno rispetto a quanto dichiarato in sede di registrazione. Il contribuente ha impugnato l'accertamento ritenendo che non fosse adeguatamente motivato, e questa tesi veniva accolta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, e poi, in sede di appello, con sentenza in data 6 giugno / 8 settembre 1998, dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.
2. Propone ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria chiedendo l'annullamento della pronunzia impugnata con ogni statuizione consequenziale in ordine alle spese, ed allegando tre motivi di impugnazione. Con il primo lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. La sentenza di primo grado aveva ritenuto non adeguatamente motivato l'avviso di accertamento. Secondo l'Amministrazione la sentenza avrebbe dovuto riferirsi ad una ipotetica inadeguatezza dei criteri di determinazione del quantum, e doveva ritenersi non 1 corretta nella misura in cui si riferiva, invece, alla motivazione dell'avviso di accertamento. Con l'atto di appello l'Ufficio aveva contestato la prima sentenza sul punto relativo alla differenza tra la carenza di motivazione di un avviso di accertamento e la fondatezza, nel merito, dei motivi posti a fondamento dell'accertamento stesso. Il giudice di appello non aveva risposto sul punto, limitandosi a ribadire che l'accertamento non era motivato.
3. Con il secondo motivo l'Amministrazione ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 48 e 49 del D.P.R. n.634 del 1972 e degli artt.51 e 52 del D.P.R. n.131 del 1986. La Commissione Regionale aveva ritenuto che i criteri adottati dall'Ufficio per la determinazione del valore fossero contenuti in una clausola di stile. La ricorrente sostiene che invece l'avviso indicava i criteri concretamente applicati dall'Ufficio, e che su di essi il contribuente si era difeso concretamente;
nell'avviso vi erano delle indicazioni precise, che non costituivano una semplice clausola di stile.
4. Con il terzo motivo l'Amministrazione ricorrente eccepisce il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia. La Commissione Tributaria Regionale si era limitata a riportarsi genericamente alla "documentazione presente in atti", senza indicare specificamente né i documenti su cui si era basata, e nemmeno, di conseguenza, per quali ragioni aveva ritenuto che la valutazione della superficie dei terreni non corrispondesse a quella effettiva.
5. Si è costituita con controricorso datato 3 dicembre 1999 la società I.M.R. Immobiliare Agricola. -Eccepisce preliminarmente per la verità per il caso in cui fosse prevalsa la tesi secondo cui parte del giudizio di cassazione continuava ad essere l'Ufficio periferico l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva, in quanto presentato dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato, vale a dire dall'Amministrazione Centrale. Sosteneva poi che la sentenza della Commissione Tributaria Regionale era correttamente motivata anche sui motivi dell'appello, e che le doglianze poste alla base del ricorso avversario erano infondate. La sentenza aveva ritenuto giustamente che quella indicata apposta dall'Ufficio come motivazione dell'accertamento fosse una semplice clausola di stile. 3 F Aveva rilevato nel merito, l'esistenza di una incongruenza tra la pretesa fiscale e le reali dimensioni dei cespiti sottoposti a tassazione. La controricorrente argomenta poi, conclusivamente, che anche nel caso in cui la sentenza impugnata non fosse stata ritenuta legittima per difetto di motivazione, non per questo avrebbe potuto essere accolta la tesi dell'Ufficio, che non aveva fornito le prove della propria pretesa;
anzi quella pretesa avrebbe dovuto essere annullata comunque, in quanto l'Ufficio stesso avrebbe dovuto fornire le prove anche se l'avviso di accertamento fosse stato motivato. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria non è fondato e non può trovare accoglimento. Il primo motivo proposto, infatti, appare specioso perché basato, piuttosto che sull'effettivo contenuto della pronunzia impugnata, su di un'interpretazione, fondata su presupposti errati, della stessa sentenza da parte della ricorrente. Nella propria pronunzia la Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto, infatti, che la motivazione dell'avviso di accertamento non fosse sufficiente. L'Amministrazione ricorrente ritiene che avrebbe dovuto esaminare, piuttosto, la diversa questione, proposta dall'Ufficio, dell'adeguatezza dei criteri astratti posti a base dell'avviso stesso, e lamenta perciò la violazione dell'art. 112 c.p.c. sulla corrispondenza tra il chiesto e il pronunziato. L'affermazione secondo cui avrebbe dovuto essere valutata soltanto l'adeguatezza dei criteri astratti, e non quella della motivazione adottata in concreto, costituiva, peraltro, una mera argomentazione giuridica di parte, e non una domanda di natura sostanziale. Proprio per questo, da un lato il giudice del merito non era tenuto a motivare su di essa in dettaglio (ben potendo come ha fatto - disattenderla implicitamente), e, d'altro lato, mancava una domanda specifica (di merito) cui il giudice stesso potesse rispondere, o non rispondere.
2. Il secondo motivo di ricorso, per la verità, è generico non indicando in concreto in che cosa consisterebbe la violazione delle varie norme, della nuova e della vecchia legge di registro, che vi sono indicate. L'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui i criteri di valutazione adottati sarebbero contenuti in una clausola di stile, non solo non comporta violazioni di legge, ma si risolve, in realtà, in una valutazione di merito non suscettibile di controllo in sede di procedimento di legittimità (ma, eventualmente, in sede revocatoria). 5 3. E' ugualmente infondato anche l'ultimo motivo con cui viene denunziato il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia. Innanzi tutto, la doglianza è generica, perché non indica in che cosa consisterebbe in concreto la carenza, o la contraddittorietà, della motivazione. Soprattutto, la sentenza impugnata appare adeguatamente e razionalmente motivata, in particolare là dove rileva che l'avviso di accertamento non reca, al contrario, alcuna motivazione circa le modalità e i criteri seguiti per la valutazione. L'effettiva sussistenza di queste carenze nell'avviso di accertamento si risolve poi anch'essa in una valutazione di merito non suscettibile di riesame in sede di legittimità.
4. Concludendo dunque, il ricorso va respinto. Tenuto conto delle particolarità della fattispecie sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Spese compensate. Così deciso in Roma il 16 gennaio 2001 Il Consigliere estensore Il Presidente (d Stefano Monaci) (dr.Pasquale Reale) еш ན་ ☐ ARE C1 Alista DEPOSITATO IN CANCELLERIA -5 GIU. 2002 Oggi. IL CANCELLERE C1 Innocenzo Battista 7