Sentenza 7 marzo 2001
Massime • 1
In tema di cessione d'azienda, l'art. 2558 cod. civ., nel disciplinare, in via generale, le vicende dei contratti in corso, stabilisce che, in assenza di diversa pattuizione, l'acquirente subentri nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale. Ne consegue che, per derogare alla regola generale stabilita dalla norma codicistica ed evitare il conseguente subingresso dell'acquirente nei rapporti negoziali del cedente, occorre provare il "carattere personale" del rapporto stesso, ovvero l'esistenza del "patto contrario".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/03/2001, n. 3312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3312 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO IANNOTTA - Presidente -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. GIOVNN SCHERILLO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BAR PICCADILLY DI FA VI & C SAS, in persona del legale rappresentante Sign. VI FA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ATTILIO FRIGGERI 106, presso lo studio dell'avvocato TAMPONI MICHELE, che lo difende unitamente all'avvocato QUARANTA PIERLUIGI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CAFFÈ BRAZIL SRL, in persona del legale rappresentante sig. Michele CARONA, elettivamente 2000 domiciliato in ROMA VIA RICCARDO GRAZIOLI 16, presso lo STUDIO BONAIUTI, difeso dall'avvocato MIRIZZI GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
FR NN ER;
- intimato -
avverso la sentenza n. 276/98 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 16/03/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/00 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENT0 DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 25 gennaio 1991 la s.r.l. AF AZ conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Bari NN ES LA e la s.a.s. CC esponendo che la LA, titolare del bar CC sito in Bitetto, con contratto stipulato il 20 aprile 1989 si era obbligata a ritirare Kg.3900 di caffe all'anno, in ragione di 15Kg. a settimana ed al prezzo di lire 16.000 al Kg;
che, dopo avere ritirato soltanto Kg.644 di prodotto fino all'8 ottobre 1991, aveva interrotto l'esecuzione del contratto assumendo di non esservi più obbligata per avere ceduto, in data 10 ottobre 1991, l'azienda alla s.a.s. CC;
che, a sua volta, la cessionaria aveva addotto di non essere subentrata nel contratto di fornitura del caffè a causa del carattere personale di tale contratto. Tanto premesso, l'attrice chiedeva la condanna di entrambe le convenute, in solido, al rititro dei residui Kg.3256 di caffè ovvero, in caso di inosservanza, al pagamento dell'equivalente in danaro con le maggiorazioni di prezzo previste dal contratto per il caso di inadempimento.
La LA, costituitasi, chiedeva il rigetto della domanda deducendo, tra l'altro, di essere stata costretta a stipulare il contratto del 20 aprile 1989 dalla necessità di ottenere dalla società attrice un mutuo di 10 milioni, da restituire in ragione di 500.000 lire al mese.
La società Piccadifly, costituitasi anch'essa, chiedeva il rigetto della domanda sostenendo che il contratto del 20 aprile 1989 non le era opponibile perché non menzionato nella cessione di azienda, la quale espressamente prevedeva che tutti i debiti e crediti aziendali maturati prima della cessione sarebbero rimasti in capo alla cedente e perché nulla risultava dai libri contabili. In ogni caso, chiedeva di essere manlevata dalla LA dall'eventuale esito negativo della lite.
Con sentenza 28 giugno 1995 il Tribunale - distinguendo tra debiti anteriori alla cessione dell'azienda (per i quali riteneva obbligate in solido entrambe le convenute) e debiti successivi alla cessione stessa (per i quali riteneva obbligata in via esclusiva la CC), - condannava entrambe le convenute, in solido, a ritirare Kg. 1156 di caffè con obbligo di manleva a carico della LA- condannava la CC, in via esclusiva, a ritirare i residui Kg.2200 di prodotto.
La decisione veniva riformata dalla Corte d'appello di Bari, che, con sentenza 16 marzo 1998, rigettava l'appello principale proposto dalla LA e, in parziale accoglimento di quello incidentale proposto dalla CC, condannava la prima, in via esclusiva, a ritirare Kg.1276 di caffè e la seconda, in via esclusiva, a ritirare i residui Kg.1980.
Contro la sentenza ha proposto ricorso, basato su tre motivi di censura, la sola CC.
Dei due intimati, la LA non si è costituita, mentre la s.r.l. AF AZ ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Col primo motivo si denunciano violazione di legge (artt. 2558, 2560, 2909 cod.civ.) e vizi di motivazione censurando la sentenza impugnata per avere erroneamente affermato la responsabilità esclusiva della società CC (odierna ricorrente) in ordine ai debiti nascenti dal contratto di somministrazione stipulato dalla LA anteriormente alla cessione dell'azienda alla CC, laddove, la mancata conoscenza da parte della cessionaria del preesistente rapporto obbligatorio e la non conoscibilità del medesimo dai libri contabili della cedente comportavano, secondo la ricorrente, l'affermazione della esclusiva responsabilità della cedente anche per i debiti maturati dopo la cessione dell'azienda. Al riguardo la ricorrente sostiene che, in base al combinato disposto degli artt. 2558 e 2560 cod.civ l'acquirente dell'azienda non subentra nei contratti stipulati dall'alienante, qualora questi - come nel caso di specie, in cui il contratto di somministrazione era collegato ad un contratto di mutuo che ne costituiva la causa unica - abbiano carattere personale e non risultino dai libri contabili. La ricorrente censura la sentenza anche per avere erroneamente affermato e posto a base della decisione l'esistenza di un giudicato interno sul punto relativo alla bipartizione tra rapporti anteriori alla cessione e rapporti successivi a questa, osservando che non solo non era configurabile alcun giudicato su un presupposto logico della decisione, ma che nella specie il giudicato non poteva essersi formato perché - contrariamente a quanto affermato dalla sentenza - sul punto vi era stata impugnazione.
La censura va disattesa.
Premesso che, vertendosi sull'esistenza di un giudicato, è consentito l'esame degli atti da parte del collegio, si osserva quanto segue.
Il primo giudice aveva ritenuto la CC obbligata in via esclusiva all'esecuzione del contratto di somministrazione per il periodo successivo alla cessione dell'azienda trattandosi di un contratto "strettamente attinente all'esercizio dell'attività dell'impresa oggetto di cessione, consistente nell'esercizio di un bar, in relazione alla quale è evidentemente indispensabile un costante rifornimento di caffè", e che pertanto non poteva qualificarsi come contratto personale (v. sentenza di primo grado). Con l'appello incidentale la CC, pur deducendo che per il periodo successivo alla cessione dell'azienda il contratto di somministrazione non le era opponibile, non aveva minimamente censurato la pur chiara affermazione del carattere "non personale" di tale contratto, che costituiva la ragione logico-giuridica su cui si basava la decisione del tribunale, limitandosi ad allegare, a sostegno della tesi dell'inopponibilità del detto contratto, la considerazione della mancata indicazione dell'esistenza di esso all'atto della cessione dell'azienda e la mancanza di indicazioni nei libri contabili (v. comparsa di risposta contenente l'appello incidentale della CC).
Alla luce di tali risultanze la decisione del giudice d'appello non merita i rilievi della ricorrente.
Ed invero, l'art. 2558 cod.civ., nel disciplinare in via generale la successione nei contratti, stabilisce che. se non è pattuito diversamente l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale. Pertanto, per derogare alla regola generale stabilita dalla norma ed evitare, quindi, il subentro dell'acquirente nei rapporti negoziali del cedente, occorre poter configurare o il "patto contrario" ovvero "il carattere personale" del rapporto negoziale.
Nessuna delle due ipotesi ricorreva nella specie.
Nell'atto di appello della CC - basato, come già detto, sulla mancata indicazione del contratto di somministrazione all'atto della cessione e sulla mancanza di indicazioni nei libri contabili - non si rinviene, infatti, alcun cenno ad un "patto contrario" e cioè ad un accordo espresso con la cedente che, in deroga alla regola generale stabilita dall'art. 2558 citato, escludesse il subentro della cessionaria per il periodo successivo alla cessione;
ne' si rinviene alcuna contestazione relativa all'esclusione della natura personale del contratto di somministrazione chiaramente affermata dal primo giudice.
Correttamente quindi la corte territoriale ha confermato l'applicabilità al caso di specie della regola generale del subentro stabilita dall'art. 2558 cod.civ. richiamandosi, con sintetica, ma felice espressione, alla "forza della logica giuridica" (da intendersi, in tal caso, come forza del dettato normativo). Altrettanto correttamente la corte di merito ha dato atto della formazione del giudicato sul punto relativo alla inerenza del contratto di somministrazione all'esercizio dell'azienda e alla conseguente esclusione del carattere non personale di tale contratto, posto che, come si è detto, sul punto non vi era stata impugnazione da parte della CC.
La ricorrente, confondendo questo giudicato con quello - pure affermato dalla corte territoriale, sebbene in altra parte della sentenza e ad altri fini - relativo alla "bipartizione" tra debiti anteriori alla cessione dell'azienda e debiti successivi, sostiene che sia per i debiti anteriori che per i debiti successivi alla cessione di azienda avrebbe dovuto applicarsi l'art. 2560 cod.civ., e ciò in quanto, non essendosi formato alcun giudicato sulla "bipartizione" tra gli uni e gli altri debiti, non era possibile distinguerli ai fini della disciplina applicabile. Ma la tesi non ha alcun fondamento e non solo per l'evidente confusione tra i due giudicati, ciascuno dei quali risulta dalla organica lettura della sentenza impugnata essere stato posto a base di un diverso capo della decisione, ma perché la norma invocata dalla ricorrente, e cioè l'art. 2560 cod.civ. si riferisce espressamente ai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda, "anteriori" al trasferimento e non anche ai debiti successivi, cosicché la distinzione tra gli uni e gli altri (cosiddetta "bipartizione") risulta discendere dalla legge, ed è quindi indipendente dal giudicato.
II - Col secondo motivo si denunciano ancora violazione di legge (artt. 1559, 1325 n. 2 e 1418 cod.civ.) e difetto di motivazione, per avere la sentenza qualificato il contratto intercorso tra la società AF AZ e la LA come contratto di somministrazione, senza considerare che il contratto era affetto da una "patologia invalidante" che, in quanto afferente allo stesso sinallagma, ne comportava la nullità per mancanza di causa. Tale "patologia", che aveva formato oggetto di specifiche deduzioni sin dal giudizio di primo grado, richiedeva da parte del giudice d'appello un approfondito accertamento, che era invece mancato. La doglianza è inammissibile.
La questione della nullità del contratto di somministrazione per mancanza di causa non ha formato oggetto dei motivi di appello proposti dalla CC.
III - Con il terzo motivo si denunciano vizi di motivazione per avere la sentenza omesso di considerare che il contratto di somministrazione aveva come presupposto il mutuo concesso dalla società AF AZ (somministrante) alla LA (somministrata). Secondo la ricorrente tale collegamento funzionale, risultante specificamente dall'art. 3 del contratto di somministrazione, se esaminato dal giudice d'appello, avrebbe evidenziato che il contratto era nullo per assenza di causa. Anche tale doglianza è inammissibile.
Non risulta, infatti, che la questione del collegamento negoziale abbia formato oggetto di specifico gravame da parte dell'appellante incidentale, essendosi la CC limitata ad invocare il detto collegamento soltanto per sostenere, in via del tutto subordinata, che il contratto di somministrazione poteva avere efficacia nei ridotti limiti in cui era stato eseguito fino al momento della cessione.
Consegue il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come segue.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della resistente AF AZ, liquidate in lire 2.280.000 di cui lire due milioni per onorari.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2001