Cass. civ., sez. II, sentenza 07/03/2001, n. 3312
CASS
Sentenza 7 marzo 2001

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In tema di cessione d'azienda, l'art. 2558 cod. civ., nel disciplinare, in via generale, le vicende dei contratti in corso, stabilisce che, in assenza di diversa pattuizione, l'acquirente subentri nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale. Ne consegue che, per derogare alla regola generale stabilita dalla norma codicistica ed evitare il conseguente subingresso dell'acquirente nei rapporti negoziali del cedente, occorre provare il "carattere personale" del rapporto stesso, ovvero l'esistenza del "patto contrario".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 07/03/2001, n. 3312
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3312
    Data del deposito : 7 marzo 2001

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