Sentenza 8 maggio 1998
Massime • 1
Le ordinanze che ammettono o escludono la parte civile non sono impugnabili, onde la costituzione ammessa non è contestabile nei gradi successivi di giudizio.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/05/1998, n. 6363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6363 |
| Data del deposito : | 8 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. SCORZELLI FERRUCCIO Presidente del 8.5.1998
1. Dott. SCIUTO CARMELO Consigliere SENTENZA
2. " LA IN " N. 1051
3. " IACUBINO TT " REGISTRO GENERALE
4. " CH UI " N. 6590/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da RO NZ, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 29-XI-96 della Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere, dott. M. Iacubino;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Umberto Toscani che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nel capo concernente le statuizioni relativi alla parte civile RI IL per la revoca della costituzione di p.c. della stessa;
annullamento con rinvio della sentenza impugnata nel capo concernente la responsabilità dell'imputato.
Udito il difensore avv. Tito Boscarolli che ha concluso per l'accoglimento di tutti i motivi di ricorso.
OSSERVA IN FATTO
Con la sentenza di un epigrafe GE FR - appellante avverso la sentenza di condanna 27-X-95 del Pretore di Bressanone - è stato riconosciuto colpevole del reato di omicidio colposo, con violazione di norme sulla circolazione stradale, di danni di PA EN e ED UR e di lesioni gravi ai danni di RI IL e lievi ai danni di ZI VI (in Rio di Pusteria il 14-05-1993), in concorso di colpa al 50% della vittima PA e condannato alla pena di anni uno di reclusione (attenuanti generiche) Doppi benefici di legge. Sospensione della patente di guida per mesi sei. Condanna generica al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, eredi ER e RI IL. Provvisionale di L. 15.000.000= in favore di quest'ultima e di L. 25.000.000= in favore dei primi.
Impugna con ricorso per cassazione della sentenza l'imputato per i seguenti motivi:
1) Illogicità della motivazione in punto rigetto delle eccezioni di nullità della costituzione di entrambe le parti civili;
l'atto di costituzione non era stato redatto dal rispettivo rappresentante e difensore bensì direttamente dalle parti, specie quello della RI;
i mandati conferiti ai rispettivi difensori si configuravano come mandati alle liti e non come procure speciali. 2) Nullità della perizia d'ufficio disposta sul dibattimento di I grado, siccome depositata prima dell'udienza del 27-X-1995 e acquisiva agli atti, come relazione scritta, senza il previo esame del perito. Peraltro esso perito si era avvolto di documentazione fotografica fornitogli dalla parte offesa, non costituita parte civile, già comparsa in dibattimento come testimone. 3) Illogicità della motivazione ed erronea applicazione delle norme del codice della strada: pur avendo correttamente rilevato che l'inizio delle tracce di frenata dell'auto condotta da esso imputato avevano inizio all'interno della corsi di sua pertinenza e pur avendo esattamente ricostruito la dinamica dell'incidente, la corte territoriale non aveva dato il giusto rilievo causale alla "imperita e pericolosissima posizione del motociclista PA e della RI. . .", che avevano invaso la corsi di marcia del GE, proveniente in senso opposto di marcia;
nemmeno aveva considerato, essa Corte di merito, i "tempi estremamente ristretti", a disposizione dell'imputato nel porre in essere la manovra di emergenza, imputato cui si è fatto carico di aver deviato sulla sua sinistra, anziché stringere a destra, per evitare l'urto frontale con il motociclista (il quale poi, rientrato dal pericoloso sorpasso nella propria corsia, fu ivi centrato dall'auto del GE).
L'imputato nell'occorso agì nell'"unico modo in cui qualsiasi conducente si sarebbe indotto a comportare" (v. atto di ricorso, fall.
9-10 dello stesso), con manovra necessitata dalle circostanze. 4) Difetto di motivazione in ordine al bilanciamento del concorso causale delle diverse condotte.
5) Difetto di motivazione sull'entità della pena e statuizione sulle provvisionali adottate pur in assenza di specifico motivo di impugnazione ad opera delle parti civili costituite. IN DIRITTO
Nello stesso ordine di esposizione delle censure mosse dal ricorrente di cui in narrativa, osserva questa Suprema Corte, quanto appresso. 1) L'ordinanza che ammette o esclude la parte civile non è impugnabile, anche la costituzione ammessa non è contestabile nei gradi successivi di giudizio (giurisprudenza consolidata;
per tutte v. Cass. Sez. I, 15-03-94, Porcu;
Sez. I 21-02-1994, Spinnicellia;
Sez. VI 29-03-94 n. 994; Sez. VI 19-09-96, Francesconi). 2) A prescindere dal considerare che il vizio denunciato non è riconducibile ad ipotesi alcuna di nullità od inutilizzabilità degli atti (v. Cass. Sez. IV 9-XII-96 n. 10585; Sez. I n. 1723 del 1994 e Sez. II n. 4273 del 1994), la censura è infondata in radice siccome articolata sul presupposto dell'applicabilità dell'art. 511 c.p.p. al caso della perizia disposta ed espletata nel corso stesso del giudizio, autorizzata nella forma scritta ex art. 227 co. 5^ C.P.P. Orbene è agevole obiettare che l'art. 511 detto riguarda le "letture consentite al dibattimento", attraverso le quali vengono ivi acquisiti "gli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento", cioè atti propri della precedente fase processuale a termini dell'art. 431 C.P.P. Il che significa che di lettura di atti ex art. 511 C.P.P. ha senso parlare solo per le attività svolte prima del giudizio e che, proprio a mezzo di quella formalità, vengono immessi nel contraddittorio dibattimentale: Non ha invece senso (e non è perciò applicabile l'art. 511) parlare di lettura per attività raccolta direttamente nel contraddittorio delle parti. Nel caso di perizia, disposta allo stesso dibattimento e autorizzata nella forma scritta (a. 227/5^ cpp), è il suo deposito agli atti del dibattimento che assolve la funzione del contraddittorio. Se abbisognevole di chiarimenti, la parte è abilitata a richiedere al giudice l'esame orale del perito.
Similmente infondata è la censura circa l'utilizzo di fotografie fornite dalla persona offesa, assunta come teste.
Tali rilievi fotografici, considerata la loro provenienza, (hanno lo stesso valore probatorio dovuto alla loro fonte;
le foto, peraltro, parlano da sè). Competeva al perito prima (cui sono state fornite) e al giudice poi vagliarne la attendibilità. Esse, poi, sono state ritualmente acquisite agli atti con provvedimento istruttorio ad hoc del Pretore. Altro non occorre aggiungere al riguardo, non avendo l'imputato contestato nel merito essi rilievi fotografici. 3) Il motivo è fondato nei limiti di cui appresso.
Avendo acceduto, la Corte territoriale, alla diversa (rigetto a quella data dal primo giudice) ricostruzione delle modalità del sinistro, in sintonia con quanto prospettato dall'imputato nei motivi di appello, esso giudice del gravame doveva porsi il quesito se l'automobilista, che pur procedeva a ridosso del centro strada, nella sua corsia, e a velocità non adeguata (come evidenziato nella sentenza impugnata), ebbe il tempo per scegliere la manovra più consona alla situazione.
Se, invero, risultasse (e tanto dovrà stabilirlo il giudice di merito in sede di rinvio) che il GE si vide venire incontro nella propria corsia il Pohl, in fase di sorpasso, a breve distanza - considerati i tempi di reazione -, non gli si potrebbe far carico della scelta di questa o quella manovra.
Considerata, in tal caso, l'emergenza creata dall'attività imprudente e pericolosa del motociclista, non potrebbe censurarsi la manovra di chi, in un attimo, è stato costretto ad una reazione istintiva, anche se poco razionale, per evitare l'urto frontale. In tale ipotesi l'unico fattore di colpa (da apprezzare nella sua efficienza causale dal giudice di merito) a carico dell'imputato resterebbe la posizione dell'auto all'interno della corsia di pertinenza e la velocità inadeguata (che, di per sè, rende difficile e rischiosa ogni deviazione). In quest'ultimo punto inconferente è il rilievo del ricorrente circa l'inizio delle tracce di frenata, giacché i tempi di reazione del guidatore non vanno rapportati solo all'azione sui freni, ma anche a quella sul volante. Se tali tracce sono in prossimità della linea di mezzeria, è nello stesso punto che va collocato l'inizio della deviazione a sinistra dell'auto.
4) La censura coglie nel segno. In effetti nulla dice il giudice di appello sui motivi in base ai quali ha ritenuto pari la colpa di cui effettua un sorpasso vietato, invadendo - per poi rientrare precipitosamente - l'opposta corsia, con quella di chi pone in essere una errata manovra di emergenza, sia o meno indotto a tanto dalla sua non propria corretta condotta di guida (posizione dell'auto e velocità) pregressa.
5) Questi motivi di ricorso restano assorbiti dall'accoglimento di quelli sub 3-4-
Avendo la parte civile RI IL revocato la propria costituzione con atto, personalmente sottoscritto, del 3-X-1997 (dep. il 10-X-97), restano caducate le pronunce e lui relative della sentenza impugnata. Con detta revoca si è infatti estinto il rapporto processuale civile, da lui instaurato, inserito nel processo penale, sicché questa corte deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata in ordine alle statuizioni civili relative a RI IL (cfr. Cass. Sez. VI, 17-XI-1990 n. 12447, Scalo). Per quanto osservato sopra sub 3-4, la sentenza stessa va altresì annullata con rinvio al giudice a quo sul capo concernente l'affermazione (e conseguente bilanciamento) della responsabilità dell'imputato, per nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
LA CORTE ANNULLA senza rinvio la sentenza impugnata nel capo concernente le statuizioni in favore della parte civile IE IB.
In accoglimento del ricorso dell'imputato, ANNULLA la sentenza impugnata sul capo concernente la responsabilità di esso imputato e RINVIA, per nuovo esame nel punto, alla Corte di Appello di Trento, altra sezione.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 1998