Sentenza 4 febbraio 2015
Massime • 1
Il divieto, ai sensi dell'art. 275, comma secondo bis, cod. proc. pen. di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nel caso in cui il giudice abbia irrogato una pena detentiva inferiore a tre anni, non impedisce di adottare la più grave misura cautelare qualora ogni altra misura si riveli inadeguata e gli arresti domiciliari non possono essere disposti per mancanza del luogo di esecuzione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la applicazione della custodia in carcere nei confronti dell'imputato, che aveva concordato la applicazione della pena di anni due e mesi due di reclusione, essendosi reso responsabile di più reati di furto e rivelatosi privo di domicilio per l'imminente scadenza del contratto di locazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/02/2015, n. 7742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7742 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PALLA Stefano - rel. Presidente - del 04/02/2015
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - N. 145
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 52273/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OU IC N. IL 23/12/1985;
avverso l'ordinanza n. 1373/2014 TRIB. LIBERTÀ di MILANO, del 03/11/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
sentite le conclusioni del PG Dott. Izzo G. di rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Perrone A.M. in sost. dell'avv. Pagano G.. FATTO E DIRITTO
OU MI ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la ordinanza 3.11.14 del Tribunale del riesame di Milano che ha confermato quella in data 26.9.14 del locale G.i.p. con la quale è stata respinta la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata al prevenuto in relazione al reato di furto aggravato in concorso per il quale, ex artt. 444 ss. c.p.p., gli è stata applicata la pena, con sentenza 25.8.14 (oggetto di ricorso per cassazione), sia per il suddetto reato che per altri sei furti in danno di soggetti intenti al prelievo di denaro presso sportelli bancari, ritenuta la continuazione tra tutti i reati, di anni due e mesi due di reclusione. Deduce il ricorrente, nel chiedere l'annullamento dell'impugnata ordinanza, violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all'art. 275 c.p.p., n.
2-bis, come novellato dalla L. n. 117 del 2014, che non consente l'applicazione della misura della custodia in carcere allorché il giudice abbia applicato o ritenga di applicare una pena inferiore agli anni tre di reclusione.
Non trattandosi, nella specie, di reato ostativo alla previsione normativa di cui sopra ed essendo comunque, in caso di ritenuta inadeguatezza di ogni altra misura, ovvero di quelle non detentive, obbligato il giudice a verificare l'esistenza di uno dei luoghi di cui all'art. 284 c.p.p., comma 1 senza alcun potere discrezionale circa l'idoneità o meno degli stessi, era da considerarsi - in presenza nella specie di un alloggio con contratto debitamente registrato e documentazione attestante la capacità economica della parte locataria - illegittimo il provvedimento adottato dai giudici milanesi.
Osserva la Corte che il ricorso non è fondato.
L'art. 275 c.p.p., comma 2-bis, prevedeva effettivamente, nella formulazione di cui al D.L. 26 giugno 2014, n. 92, art. 8 la non applicabilità della misura della custodia cautelare in carcere "se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva da eseguire non sarà superiore a tre anni".
Senonché, in sede di conversione - come correttamente evidenziato dai giudici del riesame - il legislatore, con la L. 11 agosto 2014, n. 117, art. 8, ha reintrodotto la necessità di un vaglio critico da parte dell'autorità procedente nel caso in cui si possa dar corso alla tutela delle riconosciute esigenze cautelari mediante la misura degli arresti domiciliari in luogo di quella intramuraria, prevedendo, all'art. 275 c.p.p., comma 2-bis l'inapplicabilità della disposizione che vieta la misura cautelare della custodia in carcere allorché la pena prevista (o irrogata) non sia superiore ad anni tre, "quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'art. 284, comma 1, presente codice".
Nella specie, pertanto, pur a fronte - in considerazione dell'avvenuta applicazione, in sede di "patteggiamento", della pena di anni due e mesi due di reclusione - della possibilità di applicare la misura cautelare di cui all'art. 284 c.p.p., legittimamente i giudici del riesame, nella valutazione del caso concreto, hanno ritenuto non applicabile all'OU l'invocata misura degli arresti domiciliari. Ritenuta l'attualità ed il perdurare delle esigenze di cautela connesse alla negativa personalità dell'odierno ricorrente - già condannato per fatti analoghi a quelli contestati - e alla gravità dei fatti di cui all'imputazione, commessi con modalità insidiose in danno di numerose parti lese, i giudici della libertà hanno sottolineato, con motivazione non certo illogica, anche l'inidoneità (e quindi la sostanziale "mancanza") del domicilio indicato dall'OU ai fini di cui all'art. 284 c.p.p., evidenziando come dalla documentazione prodotta al riguardo dalla difesa risulti che il contratto di locazione stipulato dalla sorella del prevenuto (registrato il 15.10.14) abbia una durata di soli quattro mesi e non consenta pertanto l'esecuzione della misura degli arresti domiciliari che presuppone un radicamento stabile sul territorio.
Inoltre - hanno rimarcato da ultimo i giudici nel provvedimento impugnato - neanche è stata documentata validamente la capacità reddituale della sorella dell'OU al mantenimento di quest'ultimo in stato di detenzione domiciliare, essendo al riguardo stati prodotti solo documenti in lingua straniera, senza che peraltro - osserva questa Corte - l'odierno ricorrente abbia in questa sede evidenziato in proposito concreti elementi di segno positivo non considerati dai giudici di merito.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2015