Sentenza 1 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/06/2001, n. 7447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7447 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2001 |
Testo completo
REP 7447 /0 1 IN NOME DEL POLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Regolamento SEZIONE TERZA CIVILE de competenze Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Gaetano NICASTRO R.G. N. 9970/00 - Cron.17202 Dott. Ugo FAVARA Consigliere Rep. 2739 Dott. Ernesto LUPO Rel. Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Ud. 10/04/01 Dott. Francesco TRIFONE Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSA UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L.3000. ASCOM SPA, con sede in Formigine (Mo), in persona del TRIANGELDA legale rappresentante pro tempore Sig. BE ON, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G G 3000 BELLI 27, presso lo studio dell'avvocato GIAN MICHELE CANCELLERIA GENTILE, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato GIAMPIERO SAMORI' giusta delega in atti;
DF455 38 ricorrente
contro
CREDITO EMILIANO SPA, con sede in Reggio Emilia, in persona del Presidente e legale rappresentante pro Dott. Giorgio Ferrari, elettivamente 2001 tempore domiciliata in ROMA VIA MONTE DELLE GIOIE 13, presso 722 -1- lo studio dell'avvocato CAROLINA VALENSISE, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato GIULIO TERZI, giusta delega in atti;
resistente avverso la sentenza n. 149/00 del Tribunale di MODENA, Sezione III Civile, emessa il 03/04/00 e depositata il 03/04/00 (R.G. 11651/99); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 10/04/01 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario IO RUSSO che ha chiesto si rigetti il ricorso e si dichiari la competenza del Tribunale di Reggio Emilia, con ogni consequenziale statuizione di legge. -2- 3 Svolgimento del processo. Con atto di citazione notificato il 14 giugno 1999 la società Ascom s.p.a. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Modena il Credito Emiliano s.p.a., assumendo che lo stesso non avrebbe dovuto effettuare - per l'avvenuta escussione di garanzia bancaria costituita da lettera irrevocabile di credito (performance bond) rilasciata il 1° marzo 1994 - certi pagamenti in favore di ER CH OE, bensì sollevare obbligatoriamente l'exceptio doli, e, conseguentemente, non effettuare rivalsa nei confronti dell'attrice. Tanto premesso, chiedeva la condanna del Credito Emiliano al pagamento in suo favore della somma di L.153.872.500, oltre interessi e rivalutazione. La banca convenuta, costituendosi, sollevava, pregiudizialmente, eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito sulla base della clausola contraddistinta con la lettera "V" del contratto di apertura di credito documentario irrevocabile in favore di ER CH OE stipulato tra le parti, del seguente tenore: “per tutti gli effetti del presente mandato ed in genere per qualsiasi rapporto giuridico che da esso intercorresse tra voi e noi, è sempre competente l'Autorità giudiziaria di Reggio Emilia". Il Tribunale di Modena, con la sentenza depositata il 3 aprile 2000, accoglieva l'eccezione e dichiarava la propria incompetenza per territorio, per essere competente il Tribunale di Reggio Emilia, condannando la società Ascom al pagamento delle spese processuali. 3 4 La società Ascom ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza. Il Credito Emiliano ha presentato memoria, chiedendone il rigetto, ed altra memoria di replica alle richieste del P.M.. Motivi della decisione. 1.- La società ricorrente censura la pronunzia di incompetenza territoriale emanata dal Tribunale di Modena per due motivi. Con il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 29, secondo comma, c.p.c., secondo cui l'accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale “non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito". La ricorrente sostiene che la clausola della lettera "v" del contratto di apertura di credito documentario, che si è trascritta in 5 m i precedenza, non contiene una volontà espressa o almeno inequivoca diretta ad attribuire competenza esclusiva al foro di Reggio Emilia, ed essa va perciò interpretata nel senso di aggiungere tale foro a quelli già previsti dalla legge, contrariamente a quanto ha deciso la sentenza impugnata. Il motivo di ricorso è infondato. Nella clausola contrattuale (trascritta in narrativa) che individua come “sempre competente l'Autorità di Reggio Emilia", l'avverbio “sempre" è stato correttamente inteso dalla sentenza impugnata nel senso di “unicamente" o "solamente”, e quindi "esclusivamente". Va, infatti, tenuto presente che l'individuazione del giudice competente è, nella detta clausola, già riferita a "tutti gli effetti del presente mandato ed in genere per qualsiasi rapporto giuridico” che da esso derivi, onde la precisazione 4 5 "sempre" competente non può essere intesa, come vorrebbe il ricorrente, nel significato di comprendere ogni tipo di controversia (rispetto a cui il foro di Reggio Emilia si aggiungerebbe a quelli indicati dalla legge). Tale significato renderebbe l'avverbio “sempre” del tutto inutile, perché il più vasto ambito di estensione della clausola di deroga della competenza territoriale già deriva dalle altre espressioni in essa usate. Il rispetto del senso letterale della clausola contrattuale (art.1362 c.c.) e l'esigenza logica di dare al termine “sempre" un significato aggiuntivo rispetto alle altre espressioni già usate nella clausola (esigenza logica che ispira la regola ermeneutica posta dall'art. 1367 c.c.) impongono di condividere l'interpretazione ad esso data dalla sentenza impugnata e seguita anche dal P.M., secondo cui detto termine va, "nel suo contesto logico", inteso come “in ogni caso", "dunque con valore 5 escludente di ogni altra evenienza (o competenza)". کیا L'insistenza del ricorrente sull'osservazione secondo cui il citato art.29 esige che la competenza esclusiva sia espressamente attribuita dall'accordo delle parti non tiene conto che la disposizione normativa, se esige una dichiarazione espressa (di attribuzione esclusiva), non richiede formule sacramentali come l'impiego necessario dei termini “esclusivo" o “esclusivamente", consentendo invece che siano usate altre parole idonee a manifestare l'intenzione di escludere la competenza del foro o dei fori stabiliti dalla legge. E tale intenzione può esprimersi anche con un avverbio temporale come "sempre”, giacché recependosi altro passaggio della richiesta del P.M. - "se è competente sempre un giudice, vuol dire che esso è il solo, unico ed esclusivo giudice". 5 6 Le considerazioni che precedono non sono, infine, superabili per la considerazione del criterio ermeneutico posto dall'art. 1370 c.c. (invocato nella memoria del ricorrente), secondo cui le clausole inserite in moduli predisposti da uno dei contraenti si interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro. Tale criterio si applica nelle ipotesi di clausole formulate in termini oscuri o ambigui, e quindi tali da fare sorgere dubbi sul loro effettivo significato, mentre, nel caso di specie, la clausola, se interpretata tenendo presenti tutte le parole impiegate, assume chiaramente il significato dell'accordo previsto dall'art. 29, secondo comma, c.p.c.. 2.- Con il secondo motivo la società ricorrente deduce "violazione e falsa applicazione dell'art. 1341 c.c.. Inefficacia della clausola indicata گر con la lettera "V" nei confronti della Ascom s.p.a.". La ricorrente ritiene che la clausola relativa al foro convenzionale non sia stata specificamente approvata per iscritto a norma dell'art. 1341, secondo comma, c.c., poiché la sua seconda firma è stata apposta in calce ad una dichiarazione in cui sono previste senza distinzione anche clausole non vessatorie, onde "il modulo approntato dalla banca non consentiva di adeguatamente richiamare l'attenzione del contraente debole sull'onerosità della clausola", con la conseguenza che la clausola posta a base dell'eccezione di incompetenza accolta dalla sentenza impugnata doveva essere dichiarata nulla o inefficace, in conformità dell'orientamento affermato dalle sentenze della Cassazione n.5860/98 e 5832/99. Il motivo di ricorso è infondato. 6 7 La sentenza impugnata ha ritenuto che la clausola alla deroga di competenza territoriale sia stata specificamente approvata per iscritto a norma del secondo comma degli artt. 1341 e 1342 c.c., conformandosi alla giurisprudenza di questa Corte che considera sussistente tale approvazione specifica quando detta clausola sia stata approvata mediante sottoscrizione diversa da quella di accettazione del contratto in generale, anche se la clausola stessa sia stata richiamata con la sola indicazione del numero o della lettera che la contiene (V., ex plurimis, Cass. 20 giugno 1997 n.5533; 21 giugno 1995 n.6976; 11 ottobre 1990 n.9998; oltre alla sentenza 25 agosto 1989 n.3756 la cui massima è stata riportata nella sentenza impugnata). Il fatto che, come osserva il ricorrente, la clausola in esame fosse stata prevista insieme con altre clausole, alcune delle quali non vessatorie, non esclude, per ciò solo, l'applicabilità del richiamato orientamento giurisprudenziale. Occorre tenere presente che, nel caso di specie, la dichiarazione di approvazione specifica aveva per oggetto cinque delle ventuno clausole di cui era composto il contratto e che di queste cinque clausole soltanto una o due non avevano contenuto vessatorio. Non è allora pertinente il richiamo che il ricorrente fa alla sentenza di questa Corte 12 giugno 1998 n.5860, che ha ritenuto insussistente l'approvazione specifica di una clausola di deroga della competenza territoriale nel caso in cui tale approvazione abbia per oggetto “tutte le condizioni generali di contratto, senza distinzione tra vessatorie e non". Se in quest'ultima ipotesi si è detto che la seconda sottoscrizione apposta sul contratto non può considerarsi sufficiente per 7 0 0 8 richiamare l'attenzione del contraente sull'onerosità della clausola di deroga della competenza, nella fattispecie qui esaminata il numero delle clausole approvate in modo autonomo era limitato e l'attenzione del sottoscrittore non può essere esclusa per il solo fatto che l'approvazione concernesse anche qualche clausola non vessatoria. Altrimenti opinando, si avrebbe la conseguenza che il semplice inserimento di una clausola non vessatoria nella formula di approvazione specifica delle clausole vessatorie avrebbe l'effetto automatico di invalidare l'approvazione stessa. Né giova al ricorrente il richiamo dell'altra sentenza di questa Corte 14 giugno 1999 n.5832, che concerne fattispecie diversa da quella qui giudicata. Come risulta dalla motivazione di detta sentenza (al di là della massima dal tenore equivoco), essa ha ritenuto insussistente la j specifica approvazione per iscritto della clausola di deroga convenzionale del foro per l'assenza totale di “una sottoscrizione autonoma e distinta, ulteriore rispetto a quella riferibile all'intero contratto", mentre, nel caso di specie, la sottoscrizione distinta da quella dell'intero contratto incontestabilmente esiste e si discute soltanto se essa sia o meno valida, e cioè specifica. Deve, in conclusione, osservarsi che la seconda sottoscrizione apposta sul contratto e riferita a cinque clausole indicate con le lettere che le distinguevano consentiva al sottoscrittore di prestare attenzione al contenuto di quelle vessatorie, e quindi alla deroga convenzionale della competenza territoriale. 8 3.- Il ricorso per regolamento di competenza, essendo infondato, va rigettato e va dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di Reggio Emilia. La novità del tenore della clausola esaminata costituisce giusto motivo per disporre la compensazione totale tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Reggio Emilia. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. 60000 Così deciso a Roma il 10 aprile 2001. 310000 Il Relatore-Estensore Il Presidente всталь Нелдет Emast lupoпро IL CANCEED. IO ST Depositata in Cancelleria E' copia conforme all'originale Roma, li - 1 GIU. 2001 16 .2001. oggi, lìli IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERE C1 CA IO ST IO ST UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in da 7. SET. 2001 al40941 1.... venate 5.310.000 (lire trecentodieci a p. Dirigento Thea Servizi (Dott.ssa Mare razia DI FILIPPO) Responsabile Servizio Atti Giudiziari (Pt. MRACCICHINI)