Sentenza 14 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/02/2003, n. 2259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2259 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2003 |
Testo completo
C.C. 6342P TONE 31. 131 TAB. ALL. I L. 5 REPUBBLICA ITALIANA R OTARIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO02 2 59/03 LA CORTE SUPREM SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Presidente R.G.N. 644/99 Cron.5164 Dott. Massimo ODDO Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Rep. Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere Ud. 14/06/02 Dott. Antonino DI BLASI - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Serz sul ricorso proposto da: LE LU, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell'avvocato NAPOLITANO LU, che lo difende, giusta procura a margine;
CORTE SUF A DI CASSAZIONE ricorrente CAMPIONE CIVILE
contro
N. 63429 UFF PROV IVA CAMPOBASSO, in persona del Ministro pro elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEItempore, PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
controricorrente - 2002 nonchè contro 2712 MINISTERO DELLE FINANZE;
-1- intimato avverso la sentenza n. 146/98 della Commissione tributaria regionale di CAMPOBASSO, depositata il 24/06/98; ud ta la relazione della causa svolta nella pubblica ud:enza del 14/06/02 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
ud:ito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo ER LU, imprenditore agricolo, proponeva ricorso, in data 17-1-92, presso la Commissione Tributaria di primo grado di Campobasso avverso il provvedimento con cui l'Ufficio Iva di Campobasso gli aveva denegato il rimborso Iva per £ 7.000.000 relativamente all'anno 1983, in mancanza di un'esplicita dichiarazione, entro il termine del 5-3-83, di rinuncia all'esonero di cui all'art.34, terzo comma, del DPR n.633/72 (testo all'epoca vigente). L'adita commissione, con sentenza in data 18-9-91, accoglieva il ricorso, ritenendo, in base alla suddetta norma che, in tema di Iva, gli imprenditori agricoli che nell'anno solare precedente abbiano realizzato un volume di affari inferiore ad un certo importo (all'epoca £ 10.000.000), non sono tenuti, ai fini della rinuncia all'esonero da detta imposta, ad una formale ed esplicita dichiarazione potendo la stessa desumersi da comportamenti concludenti (ad esempio la tenuta di una regolare contabilità con registri acquisti e vendite), con la conseguenza che, avendo optato per il regime ordinario, sorge nei loro confronti il diritto al rimborso in caso di chiusura della dichiarazione "a credito". A seguito dell'impugnazione proposta dall'Ufficio, la Commissione Regionale del Molise, costituitosi il ER, con la decisione in esame, accoglieva il gravame, sostenendo, in riforma di quanto statuito in primo grado, che, in base all'art.34, terzo comma, del DPR n.633/72, “il carattere perentorio del termine per esercitare la speciale facoltà concessa ai produttori agricoli preclude il riconoscimento di legittimità di manifestazioni equivalenti o di comportamenti per facta concludentia". Ricorre per cassazione, con un unico motivo, il ER;
resiste con controricorso l'Amministrazione. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art.34, terzo comma, del DPR n.633/72, come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'espressa comunicazione di rinuncia all'esonero non costituisce l'unica modalità di esercizio della facoltà di sottoporsi al regime normale di imposta, potendo tale rinuncia risultare da comportamenti concludenti. Il ricorso merita accoglimento. In base, infatti, all'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (tra le altre, Cass. nn. 5931/2001 m.546204 e 11455/2001 m.549178), in tema di regimi speciali Iva, l'art. 1, primo comma, del DPR n.442/97, che dispone, con efficacia retroattiva per quanto previsto dall'art.4 della 1.n.342/2000, che "l'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili" e che "la validità dell'opzione della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attività", comporta che i contribuenti soggetti al regime speciale per produttori agricoli ed ittici di cui all'art.34 del DPR n.633/72 non sono tenuti a manifestare in maniera esplicita la volontà di optare per un regime contabile anziché per un altro, né, tantomeno, sono tenuti al rispetto di forme vincolanti, essendo sufficiente che adeguino il loro comportamento al regime prescelto. Censurabile è, dunque, l'impugnata sentenza laddove non ha ritenuto comportamenti concludenti, quale la tenuta di contabilità ordinaria, equivalente a detta formale rinuncia all'esonero Iva ed opzione per il regime ordinario.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa e rinvia, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Molise. ESENTE DA REGISTRAZIONE 26/4/1986 MIS ALS N. 5 In Roma, 1 14-6-2002 MATERIA TRIBUTARIA II Presidente L'estensore Ал C all O Ашевь благо IL CANCELLIERE C DEPOSITATO IN CANCELLERIA 14 FEB 2003) NA AS IL CANCELLIERE C1 Oggi NA AS Arnold