Sentenza 13 gennaio 2005
Massime • 1
In tema di infortuni sul lavoro, l'uso delle cinture di sicurezza - misura di carattere generale e imperativo - deve essere adottato in tutti i casi in cui il lavoratore sia esposto al rischio di caduta dall'alto, con la sola esclusione della ipotesi di presenza di impalcati di protezione e di parapetti idonei a scongiurare del tutto il rischio di caduta: ne consegue che l'esonero dalla protezione delle cinture non è previsto allorchè tali parapetti siano idonei soltanto a facilitare il lavoro, o, tutt'al più, ad attenuare soltanto il rischio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/01/2005, n. 10213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10213 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 13/01/2005
Dott. TUCCIO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - N. 23
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SPAGNUOLO Antonio - Consigliere - N. 012480/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) EC MA, N. IL 22/12/1956;
avverso SENTENZA del 09/05/2001 CORTE APPELLO di TRIESTE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO Francesco che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
La Corte d'Appello di Trieste, con sentenza 9 maggio 2001, ha parzialmente confermato la sentenza 23 novembre 1999 del Tribunale di Udine, sez. dist. di Palmanova, che aveva condannato EC MA alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 589 cod. pen. in danno di AN AN e per una contravvenzione alle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro concedendo all'imputato le attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla contestata aggravante di cui al 2 comma del citato art. 589. La Corte ha dichiarato estinta la contravvenzione, eliminando la pena inflitta per questo reato, e ha invece confermato le statuizioni relative all'omicidio colposo ritenendo che EC, al momento del fatto, avesse la qualità di caposquadra, e quindi di preposto, e che non avesse dotato il dipendente della cintura di sicurezza (o, comunque, non avesse controllato che il lavoratore la indossasse) mentre operava in altezza.
In particolare i giudici di merito hanno accertato che AN AN stava eseguendo l'attività affidatagli (saldatura di tralicci) operando in altezza all'interno di un cestello situato nella parte terminale di un braccio mobile installato su un mezzo semovente. Il lavoratore, per un errore di manovra, provocava una collisione tra il braccio estensibile e una tubazione aerea determinando il ribaltamento del cestello e la sua caduta al suolo cui conseguivano lesioni mortali.
Contro la sentenza della Corte triestina ha proposto ricorso EC MA il quale ha dedotto, con un primo motivo di ricorso, l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale perché i giudici di merito avrebbero erroneamente attribuito al ricorrente la qualità di preposto.
Il ricorrente, si afferma in ricorso, svolgeva le mansioni e aveva la qualifica di operaio montatore e i giudici di merito alcuna indagine avrebbero svolto sulla natura del rapporto giuridico instaurato con il datore di lavoro ed in particolare avrebbero omesso ogni accertamento sull'esistenza di una delega da cui far discendere la qualità di preposto che non può derivare soltanto dalla possibilità, che il dipendente abbia, di impartire determinate disposizioni agli altri dipendenti ma da una effettiva e sostanziale attribuzione di poteri di sovraordinazione anche in tema di rispetto degli adempimenti in materia di sicurezza.
Nè potrebbe, la qualità di preposto, desumersi da alcune frammentarie e contraddittorie dichiarazioni rese dall'imputato nel corso del suo esame. In ogni caso da alcun elemento di prova emergerebbe che il ricorrente aveva in precedenza dato istruzioni o impartito ordini al lavoratore deceduto ne' risulterebbe che egli abbia mai assunto volontariamente queste funzioni di direzione del lavoro altrui che spettano essenzialmente al datore di lavoro o al direttore dei lavori o a persona idonea delegata purché munita di tutti i poteri necessari.
Con un secondo motivo di ricorso si deducono sostanzialmente le medesime censure sotto il profilo del vizio di motivazione e si afferma che mancherebbe la motivazione sugli elementi in precedenza indicati.
Con il terzo motivo si deduce invece la violazione dell'art. 10 del d.p.r. 7 gennaio 1956 n. 164 perché l'obbligatorietà dell'uso delle cinture di sicurezza sarebbe esclusa nel caso in cui esista un impalcato o un parapetto ad altezza d'uomo. Nel caso di specie il parapetto esisteva e l'affermazione della Corte, secondo cui questa protezione sarebbe stata insufficiente, si pone in contrasto con il testo della norma indicata.
Con il quarto motivo si deduce infine il vizio di motivazione perché la Corte di merito non avrebbe considerato che, esistendo il parapetto, l'evento era stato cagionato da un'improvvida manovra del lavoratore che costituiva condotta abnorme, eccezionale, imprevedibile ed esorbitante rispetto al procedimento di lavoro tale da interrompere il rapporto di causalità tra la condotta del ricorrente e l'evento.
Il ricorso è infondato e deve conseguentemente essere rigettato. Sono in particolare infondati, e al limite dell'ammissibilità, i primi due motivi che si riferiscono - sotto il duplice profilo dell'erronea applicazione della legge penale e del vizio di motivazione - alla accertata, da parte dei giudici di merito, qualità di preposto rivestita dal ricorrente all'interno dell'azienda ed in particolare alla funzione da lui svolta nel settore d'impresa in cui operava la persona offesa.
Orbene su questo punto la motivazione della Corte di merito deve ritenersi del tutto adeguata ed immune dalle censure formulate in ricorso perché la qualità indicata non è stata dedotta dai giudici di merito in base a congetture o supposizioni ma valutando la condotta di CH - che aveva ammesso nel suo interrogatorio di avere una posizione sovraordinata all'interno della squadra di cui faceva parte e si era presentato come responsabile del cantiere ai responsabili del servizio prevenzione della ASL - e dalla documentazione acquisita dalla quale emergeva parimenti che l'imputato era il responsabile del cantiere.
Del tutto conseguente a questo accertamento in fatto, incensurabile in sede di legittimità, è la conclusione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui CH, rivestendo la qualità di preposto, aveva l'obbligo di vigilare sull'osservanza delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro e doveva quindi ritenersi in colpa per non aver preteso che AN indossasse le cinture di sicurezza o per non aver controllato che il mezzo di prevenzione venisse effettivamente utilizzato.
Infondato è anche il terzo motivo con il quale si deduce l'inapplicabilità al caso in esame dell'art. 10 del d.p.r. 7 gennaio 1956 n. 164 perché la piattaforma su cui si trovava la persona offesa era munita di parapetto.
A parte il rilievo che, anche nel caso di ritenuta inapplicabilità della norma in esame, non discenderebbe automaticamente l'esonero del ricorrente da responsabilità, va osservato che l'interpretazione che il ricorrente da alla norma indicata non è condivisibile. La prescrizione contenuta nel 1 comma dell'art. 10 è infatti di carattere generale e imperativo ed impone l'uso della cintura di sicurezza in tutti i casi di lavori "che comunque espongano a rischi di caduta dall'alto". L'esonero da questo obbligo, nei casi in cui sia possibile "disporre impalcati di protezione o parapetti", va letta in relazione alla disposizione in precedenza riportata e va interpretata nel senso che vi sia esonero dall'obbligo dell'uso della cintura di sicurezza solo se gli impalcati di protezione o i parapetti siano idonei a scongiurare rischio di caduta e non quando siano soltanto utili a migliorare le condizioni di lavoro o anche ad attenuare soltanto il rischio di caduta.
Nel caso in esame il parapetto del cestello poteva al più essere idoneo (in astratto perché i giudici di merito non l'hanno descritto) ad attenuare il rischio di caduta ma non certo ad evitarlo proprio perché si trattava di struttura mobile che poteva anche rovesciarsi come di fatto è avvenuto nella tragica ipotesi che ha dato luogo al presente processo. E ciò valeva ad imporne l'obbligo. Infondato è infine l'ultimo motivo di ricorso con il quale si deduce la natura di causa esclusiva e sopravvenuta nella condotta del lavoratore. Ma perché il comportamento del lavoratore possa acquisire natura di causa sopravvenuta da sola idonea a determinare l'evento, ai sensi dell'art. 41 comma 2 c.p.p., deve trattarsi di una condotta non completamente avulsa dall'antecedente ma caratterizzata - a seconda delle varie teorie sulla causalità (che in realtà su questo tema non divergono significativamente;
salvo forse la teoria della "causalità adeguata") - da un percorso causale completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale;
di un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta.
Nel caso in esame l'errore in cui è incorso il lavoratore non ha queste caratteristiche perché compiuto nel normale esercizio delle mansioni affidategli.
Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2005