Sentenza 23 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/12/2002, n. 18281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18281 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2002 |
Testo completo
RE BBL CA ITALIANA1.8 2 81 /0 2 AULA "A" 589/2002 oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LAVORO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno D'ANGELO Presidente Dott. Michele DE LUCA Consigliere R.G.N. 04640/2001 Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere Cron. 43062 CELENTANO Consigliere Dott. Attilio Consigliere ROSELLI Dott. Federico ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA - sul ricorso proposto UD. 23.10.2002 da DE TA AU rapp.to e difeso dagli avv.ti Giorgio Pirani e Silvia Parascandolo, presso i quali elett.te domicilia in Roma, via G. Nicotera, n. 29, giusta procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
contro
NUOVA SOPAL s.p.a. EFIM entrambi soggetti in liquidazione coatta amministrativa,
- intimati -
per l'annullamento della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 00272/2000 del 25.09/30.11.2000, R.G. n. 00512/2000, notificata il 22 dicembre 2000. 4158 1 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 ottobre 2002 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito l'avv. Giorgio Pirani per De IT IO;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza di cui in epigrafe, e qui impugnata, la Corte di Appello di Roma, a conferma della sentenza del Pretore di Roma del 10 febbraio 08 luglio 1999, rigettava le domande proposte da IO De IT contro la UO AL s.p.a. (in appresso AL) e l'EFIM, entrambi i soggetti sottoposti a liquidazione coatta amministrativa. Aveva dedotto il De IT, dirigente con mansioni di responsabile della Direzione degli Affari Legali e Societari e, dal giugno 1985, anche responsabile della Direzione del Personale dei Problemi del Lavoro, che, nonostante il beneficio di stabilità del posto di lavoro fino al compimento del 65° anno di età (28 giugno 1999), era stato licenziato il 30 giugno 1996, e aveva chiesto dichiararsi la illegittimità del recesso e il suo diritto alla permanenza in servizio fino 28 giugno 1999, e condannarsi in solido tra loro la AL e l'EF, quest'ultimo azionista unico della società, al risarcimento del danno in misura delle retribuzioni non percepite, nonché al trattamento di fine rapporto e al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Osservava la Corte che la scrittura privata del 21 gennaio 1993, sulla quale si fondava il presupposto diritto alla stabilità del rapporto di lavoro fino al 28 giugno 1989, altro non esprimeva che l'opzione ai sensi della legge n. 54 del 1982 per la prosecuzione del rapporto fino al compimento del 65° anno di età e che la dizione del Commissario liquidatore "per accettazione” su detta scrittura privata aveva analogo significato delle dizioni "per ricevuta o per presa d'atto e simili”. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il De IT affidandosi a due motivi di censura. La UO AL e l'EF non si sono costituiti. MOTIVI DELLA DECISIONE 2 2 Con il primo motivo di ricorso il De IT denunzia violazione delle disposizoni del codice civile sulla interpretazione dei contratti, ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.. Deduce il De IT che il criterio letterale era quello fondamentale e prioritario di ermeneutica contrattuale, escluso il quale da parte del giudice di merito, non esiste la indicazione di un sostitutivo o integrativo criterio adottato. Nella specie era stato dalla Corte di merito anche disatteso il criterio della valutazione del comportamento successivo delle parti, e frainteso il presupposto della qualità delle stesse, perché proprio il riferimento ad essa, invece, giustificava la estrema sinteticità dell'accordo. Con il secondo motivo di ricorso il De IT denunzia vizio di motivazione per l'omessa ammissione del mezzo istruttorio decisivo per la risoluzione della controversia, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.. Deduce il De IT che la richiesta istruttoria di prova testimoniale sulle indicate circostanze di cui ai capitoli introdotti tendevano con giudizio di certezza proprio alla diversa tesi prospettata dal ricorrente dell'accordo sulla garanzia di stabilità del rapporto di lavoro fino al 65° anno di età. I due motivi, da trattarsi congiuntamente per la loro intima connessione, sono infondati. La scrittura privata così riporterebbe, almeno per quanto riferibile alla materia del contendere, “con la presente chiedo di svolgere la mia attività lavorativa presso codesta società fino al compimento del 65° (sessantacinquesimo) anno di età (28 giugno 1999)”, con annotazione successiva "per accettazione" sottoscritta dal commissario liquidatore della società. Secondo entrambi i giudici di merito la scrittura con tutta evidenza altro non esprimeva che l'opzione esercitata dal De IT ai sensi della legge n. 84 del 1982 per la prosecuzione del rapporto fino al 65° anno di età, e che l'espressione "per accettazione" ad essa apposta aveva analogo significato di altre usuali espressioni di "per ricevuta” o "per presa d'atto", prive di qualsiasi intento negoziale circa il preteso accordo inter partes di clausola di garanzia della stabilità del posto di lavoro per il periodo indicato, in tal caso valevole anche per il commissario liquidatore succeduto a quello della sottoscrizione. Tale interpretazione dell'atto da parte dei giudici di merito risulta 3 4 corroborata dalle ulteriori argomentazioni della sinteticità, ma anche equivocità della scrittura entrambe ammesse dallo stesso ricorrente allorché rileva che “una più ampia formulazione dell'accordo avrebbe eliminato ogni incertezza" attesa la inusualità della formulazione, per il livello dei due interlocutori, e della non inutilità di essa - in entrambe le ipotesi ove interpretata nel senso di un vero e proprio accordo sulla stabilità del posto di lavoro fini al 28 giugno 1999 perché "la manifestata volontà di prosecuzione del rapporto ha l'effetto di impedire anche per il dirigente il licenziamento per raggiungimento del limite di età”. A confutazione della detta interpretazione il De IT, riscontrando motivazioni di cui non v'è traccia agli atti (garanzia di una certa durata ulteriore del rapporto per recedere dalla intenzione di liberarsi dell'impegno presso la società per riprendere la libera professione), e comunque irrilevanti ai fini della interpretazione della scrittura, lamenta la mancata applicazione del criterio letterale in favore di altro criterio non indicato, cui riconnette, conseguentemente, la contemporanea mancata ammissione dei mezzi di prova. Orbene, e in via necessariamente preliminare, deve rilevarsi - premesso che nella interpretazione dei contratti il criterio da seguirsi è quello che più chiaramente rivela la comune intenzione delle parti, e quindi il criterio riconnesso alle espressioni testuali, ove queste, per la loro chiarezza, non sollecitino dubbi o incertezze, che, nel caso di specie, è proprio il criterio letterale che ha determinato la decisione impugnata. Più precisamente, il giudice di appello, rilevato il riferimento del testo della scrittura al 65° anno di età del proponente, e preso atto della laconica espressione "per accettazione", ha ritenuto che quest'ultima non poteva non riferirsi che alla scrittura nella sua esistenza fisica, anche, e forse più usualmente, altrimenti espressa con "per ricevuta" ovvero "per presa d'atto" o con un semplice visto, essendo essa in ogni caso insufficiente ad esprimere una qualche volontà negoziale. E dunque, è proprio il criterio letterale, peraltro confermato dall'ulteriore precisazione “attesa la chiarezza del tenore testuale della scrittura", che ha informato la decisione del giudice di appello, logicamente supportato dalla ulteriore circostanza della estrema sinteticità del tutto. 4 A ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA CENI SPESA, TASSA SEND DELL'ART. 12 . £23 O DIRITTO DELLA LEGA Così esclusa la violazione di legge per come proposta in ricorso, appare del tutto logicamente conseguenziale l'insussistenza del vizio di motivazione circa la mancata ammissione del mezzo di prova, quest'ultimo correttamente ritenuto orientato alla dimostrazione di fatti irrilevanti e in contrasto con l'espressione testuale della scrittura. In conclusione il ricorso va rigettato, e, per assenza di attività difensiva (gli intimati non si sono costituiti) non va presa alcuna decisione sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso, dichiara non doversi provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 23 ottobre 2002. Il Consigliere est. Bruno D AngeloF Giovanni Mazzarella II Presidente giovenwill/ reville CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi,7. 22.07/2010 (23/12/2002) IL CANCELLIERE Y B O C 5