Sentenza 13 novembre 2001
Massime • 1
Integra il tentativo di frode in commercio, in quanto condotta idonea e diretta in modo non equivoco alla vendita della merce ai potenziali acquirenti, anche la semplice esposizione sui banchi di vendita, con segni mendaci, del prodotto alimentare, indipendentemente dal concreto contatto con la clientela.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/11/2001, n. 42920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42920 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. UMBERTO PAPADIA - Presidente - del 13/11/2001
1. Dott. VINCENZO ACCATTATIS - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PIERLUIGI ONORATO - Consigliere - N. 3026
3. Dott. ALFREDO TERESI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. LUIGI PICCIALLI - Consigliere - N. 43235/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dall'avv. Antonio Bove, del foro di Cosenza, nell'interesse dell'imputato DI NO IO, n. il 21.10.1965 a Cosenza, ivi res.te avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, del 14.29/6/2000, di parziale riforma di quella in data 18/5/1999 del Pretore in sede.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piccialli
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. P.G. Dott. G. Izzo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Udito, per la parte civile, l'Avv. Bove il quale ha concluso come da ricorso.
FATTO E DIRITTO
IO Di UO, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza in epigrafe, che, proscioltolo da altro addebito per sopravvenuta depenalizzazione, ne ha confermato la responsabilità, rideterminando la pena in m. 1 di reclusione e L. 100.000 di multa, con i benefici di legge, per il delitto di tentativo di frode in commercio (artt. 56, 515 c.p., acc. il 1/2/95), per avere, nel pubblico esercizio da lui gestito, esposto in vendita dolciumi congelati, senza alcuna menzione al riguardo, "così ponendo in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a somministrare agli avventori merce diversa per qualità da quella offerta". Della confermata statuizione di condanna il ricorrente si duole, anzitutto, denunciando nel primo motivo "violazione e falsa applicazione dell'art. 515 c.p.", sotto i seguenti profili: a) la mera esposizione di un prodotto, quand'anche con segni mendaci, non integrerebbe gli estremi del tentativo, non essendo, secondo autorevole dottrina, "un atto idoneo diretto in modo non equivoco a compiere la frode in commercio"; b) l'imputato non sarebbe stato "consapevole di perpetrare un inganno nei confronti dei potenziali acquirenti", essendosi limitato a porre in mostra sul banco di vendita i prodotti (nella specie "cornetti" congelati, passati al forno) muniti dei cartelli, indicativi degli ingredienti, forniti dalla ditta produttrice;
c) per di più, i "cornetti" esposti in vendita non erano identici, nella composizione, a quelli rinvenuti dai verbalizzanti nel congelatore;
d) in ogni caso in relazione a tali particolari prodotti non sussisterebbe, dopo lo scongelamento e la cottura, lo specifico obbligo di indicare l'originario stato di congelamento, e comunque l'omissione sarebbe irrilevante agli effetti dell'art. 515 c.p., sia pure allo stato di tentativo, non essendo ipotizzabile che i consumatori di un prodotto di così larga diffusione possano essere tratti in inganno da tale mancata indicazione e ritenerlo "fresco".
Con il secondo e subordinato motivo, denunciante "violazione e falsa applicazione dell'art. 133 c.p.", il ricorrente lamenta, in relazione alla "esigua gravità del reato", il confermato diniego delle attenuanti generiche, che invece avrebbero dovuto essere concesse in considerazione dell'incensuratezza del reo, "onesto lavoratore artigiano e padre di famiglia".
Il primo motivo di ricorso è infondato sotto tutti i profili esposti.
Per quanto riguarda il primo, è sufficiente rilevare che le S.S.U.U. penali di questa Corte, consolidando il già maggioritario e più convincente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, hanno affermato il principio, dal quale il collegio non ritiene di doversi discostare, rinviando alla più diffusa motivazione della relativa pronunzia (n. 28 del 25/10 - 21/12/2000), a termini del quale anche la semplice esposizione, indipendentemente dal concreto contatto con la clientela s i banchi di vendita di prodotti alimentari, può integrare il tentativo di frode in commercio in concorso degli altri elementi specificamente attinenti (in relazione all'origine, provenienza, qualità o quantità) all'oggetto di tale offerta, trattandosi di condotta idonea e diretta in modo non equivoco alla vendita della merce ai potenziali acquirenti.
Inammissibile è il secondo profilo, nel quale si censura, in punto di fatto, la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, che i giudici di merito hanno ravvisato, in termini di coscienza e volontà di porre in essere la condotta in questione (vale a dire l'esposizione per la vendita di "cornetti" originariamente congelati ed oggetto di successiva cottura al forno), non esclusa dall'inconferente circostanza che i dolciumi fossero stati esposti con lo stesso cartellino (indicativo degli ingredienti) che li accompagnava all'origine (essendo il successivo procedimento di scongelamento e cottura posto in essere dal dettagliante)e, vieppiù, rafforzata dall'aggiunta della lettera "S" (come rilevato dal giudice di primo grado), che nelle protestate intenzioni dell'imputato avrebbe dovuto rivelare trattarsi di dolciumi già surgelati, ma che in concreto è stata, correttamente sul piano logico, ritenuto un pretestuoso espediente, del tutto inidoneo per la sua equivocità a porre sull'avviso gli avventori, per mettersi formalmente in regola con l'obbligo, secondo buona fede, di indicare tale qualità originaria del prodotto.
Altrettanto inammissibile è il terzo profilo di censura, considerato che la corrispondenza tra i "cornetti" esposti e quelli rinvenuti, ancora surgelati, all'interno dell'esercizio, è stata, dai giudici di merito accertata sulla base della deposizione del verbalizzante, accertamento di fatto che si sottrae ad ogni possibilità di censura nella presente sede di legittimità.
Per quanto attiene al quarto profilo, va osservato che la vendita o somministrazione alla clientela di sostanze alimentari già congelate o surgelate, senza rivelare tale pregresso stato della delle stesse, è stata ritenuta, dalla costante giurisprudenza di questa S.C. (v, tra le altre, sez. 6^ n. 17201/89, n. 1829/90, 10108/94, sez. 3^ n. 12107/99, 3/8/98 n. 2038), integrare gli estremi del delitto di cui all'art. 515 c.p. (tentato, nei casi di sola offerta), sul rilievo, del tutto condivisibile, in quanto fondato su nozioni di comune esperienza e sulle altrettanto notorie preferenze dei consumatori, che un alimento sottoposto ai menzionati procedimenti di lunga conservazione, a prescindere dalla genuinità e dal valore nutritivo sia comunque di minor pregio rispetto a quelli corrispondenti, cd. "freschi". Tacere, pertanto, all'atto della somministrazione o vendita, o relative proposte, tale provenienza, si risolve in un dolus malus incidente sulla qualità della merce offerta, sì da ingannare le tacite aspettative della controparte acquirente, la quale ha motivo di confidare nella "freschezza" del prodotto destinato al consumo, a meno che l'origine, congelata o surgelata, dello stesso, connotato eccezionale rispetto alla normalità dei casi, non le sia stato espressamente palesato.
Nè si ravvisa alcuna plausibile ragione per la quale, la natura di genere "di largo consumo" del cd. "cornetti" debba comportare una deroga ai suddetti principi, già affermati in relazione ad altri, di altrettanto generalizzato consumo, quali carni e pesci (che hanno dato occasione alle citate ed altre analoghe pronunzie giurisprudenziali), ove si consideri come proprio la larga diffusione dello specifico dolciume de quo sia dovuta ad un'agevole immediata consumabilità, propiziata non solo dalle notorie grate caratteristiche organolettiche, ma anche dal diffuso gradimento del pubblico per quello che viene, comunemente, ritenuto un dolce di produzione artigianale, c.d. "di giornata".
Fondato è invece, il secondo motivo di ricorso.
La corte territoriale ha ritenuto di poter disattendere la richiesta, subordinatamente formulata nell'atto di appello, di concessione delle circostanze attenuanti generiche, con la laconica motivazione, letteralmente riproduttiva di quella esposta nella sentenza di primo grado, della "mancanza di elementi utilizzabili".
Ma tale argomentazione si risolve in una motivazione apparente, e dunque del tutto carente, posto che l'appellante aveva nella parte finale del gravame, indicato una serie di elementi (o presunti tali) che, a suo avviso, avrebbero dovuto indurre i giudici di merito all'ulteriore mitigazione, ex art. 62 bis, della pena inflitta (peraltro qualitativamente il legale, comminando l'art. 515 c.p. la reclusione la multa in via alternativa, e non congiunta;
ma sul punto non vi è specifico motivo d'impugnazione).
Su tali addotti elementi, l'oggettiva ridotta gravità dell'episodio, lo stato d'incensuratezza del reo, la qualità di "onesto lavoratore artigiano", tutti riferibili a parametri valutativi indicati dall'art. 133 c.p. (che com'è noto, possono essere presi in considerazione non solo ai fini della determinazione della pena entro i limiti edittali, ma anche dell'eventuale concessione delle attenuanti generiche), quale che ne fosse la concreta fondatezza nel caso de quo, i giudici di merito, segnatamente la Corte d'Appello, che pur ne era stata investita nella non generica richiesta, hanno del tutto taciuto.
Si impone, conclusivamente, l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla rilevata omissione di motivazione, con rinvio ad altra sezione della corte territoriale, rigettandosi nel resto, il ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Catanzaro, e rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 13 novembre 2001. Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2001