Sentenza 6 dicembre 2007
Massime • 1
Non riveste i caratteri dell'abnormità l'ordinanza con la quale il G.i.p., richiesto dell'archiviazione, all'esito dell'udienza prevista dall'art. 409, comma secondo, cod. proc. pen., restituisca gli atti al P.M. per il compimento dell'interrogatorio dell'indagato, unitamente al compimento di nuove indagini generiche, inutili ed impossibili, trattandosi di provvedimento che rientra strutturalmente nei poteri che l'ordinamento assegna al G.i.p. e potendo il pubblico ministero darvi corso nei limiti del possibile e di quanto consentito dalle norme del codice di rito, senza che ne derivi una stasi del procedimento.
Commentario • 1
- 1. GIP non accoglie la richiesta di archiviazione e restituisce gli atti al PMDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 29 marzo 2022
Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari non accolga la richiesta di archiviazione e restituisca al pubblico ministero gli atti, perché effettui nuove indagini consistenti nell'interrogatorio dell'indagato, anche se afferente ad un reato diverso da quello per il quale è stata richiesta l'archiviazione. Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione La posizione assunta dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni Il fatto Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona rigettava una richiesta di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/12/2007, n. 47351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47351 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLIVA Bruno - Presidente - del 06/12/2007
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 2191
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 13619/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE;
avverso l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Firenze 28 marzo 2007 di rigetto della richiesta del P.M. di archiviazione degli atti del procedimento penale;
a carico di:
EL IU, nato il [...] a [...] la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
letta la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dr. Angelo DI POPOLO, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze per l'ulteriore corso.
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 28 marzo 2007 il G.i.p. del Tribunale di Firenze, emessa, a seguito dell'udienza camerale ex art. 409 c.p.p., nel procedimento penale a carico di IU ST per il delitto dell'art. 368 c.p., rigettava la richiesta di archiviazione e disponeva che entro sei mesi il P.M. eseguisse tutte le attività istruttorie indicate nell'atto di opposizione.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il P.M., denunciandone l'abnormità e chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. inosservanza o erronea applicazione dell'art. 409 c.p.p. posto che, da un lato, si è postulata la necessità dell'interrogatorio dell'indagato, che non rientra fra gli strumenti di indagine per la sua natura di strumento squisitamente difensivo, e dall'altro, si è realizzata abnorme ingerenza nelle attività investigative, le cui modalità di espletamento e di direzione costituiscono prerogativa esclusiva del P.M.;
2. vizio logico della motivazione, che non ha specificamente precisato gli estremi delle ulteriori indagini nei termini prescritti dagli artt. 409 e 410 c.p.p.;
3. inosservanza o erronea applicazione dell'art. 409 c.p.p., essendo stata genericamente disposta l'acquisizione degli atti di ogni procedimento penale esistente ed eventualmente pertinente alle due gare pubbliche, così vertendosi in ipotesi abnorme di nuove indagini inutili o impossibili;
L'impugnazione è inammissibile.
L'abnormità di un atto può assumere due diversi aspetti, uno di carattere strutturale, conseguente alla non corrispondenza dell'atto al sistema normativo dovuta a difetti che lo rendono non inquadrabile negli schemi del diritto processuale, ed uno di natura funzionale, allorché, pur corrispondendo in astratto allo schema processuale, l'atto è emesso al di fuori dalle ipotesi previste e dai casi consentiti al punto da determinare una stasi irreversibile del processo (Cass., Sez. U., 26 gennaio 2000 n. 26, ric. Magnani;
Sez. 3, 24 novembre 2000 n. 3769, ric. P.M. Milano in proc. DA OM;
Cass., Sez. 6, 17 dicembre 2002 n. 14384/03, ric. Ceraso e altri;
Sez. 6, 9 gennaio 2003 n. 22533, ric. P.M. in proc. Pescatori). In entrambi i casi l'efficienza del processo non può essere ripristinata senza l'immediata rimozione del provvedimento abnorme, che ne giustifica la ricorribilità diretta per cassazione. Non si riscontra ne' l'uno ne' l'altro dei due aspetti nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari, a seguito dell'udienza camerale prevista dall'art. 409 c.p.p., disponga come mezzo d'indagine l'interrogatorio dell'imputato, strumento di natura difensiva, unitamente ad altre indagini, generiche o anche inutili e impossibili, sia perché il provvedimento adottato rientra strutturalmente nei poteri che l'ordinamento processuale assegna al g.i.p.; sia perché il pubblico ministero può darvi corso nei limiti del possibile e di quanto consentito dalle norme del codice di procedura, senza che ne derivi una stasi nel procedimento, sicché non ricorrono i presupposti perché il provvedimento stesso sia considerato abnorme (Cass., Sez. 3, 10 ottobre 2003 n. 47717, ric. P.M. in proc. Angelini;
e, in particolare, Sez. 5, 10 maggio 2005 n. 43841, ric. Bottoli e altro, secondo la quale non è sindacabile ne' dall'indagato, ne' dal P.M. il grado di specificità degli accertamenti richiesti).
L'impugnazione è per conseguenza inammissibile essendo il provvedimento inoppugnabile, senza pregiudizio per la validità delle tesi sostenute dal P.M. impugnante nei motivi di ricorso.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2007