Sentenza 29 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/05/2001, n. 7313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7313 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOM DEL P OLO TAI7313/0 1 REPUBBLICA ITAL N LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Presidente R.G.N. 7606/99 MERCURIO Consigliere - Cron. Dott. Ettore .16800 Dott. Pietro CUOCO Rel. Consigliere Rep. Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere - Ud. 09/03/01 Dott. Giovanni AMOROSO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RI SA VA IA, IA RL, IA ND, IA EN tutti eredi di RENZO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA IA 47, presso lo studio dell'avvocato AGOSTINI ARNO FRANCO, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato 2001 in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso 1116 -1- dagli avvocati CATANIA ANTONINO, DE FERRA' GIUSEPPE, giusta delega in atti;
J - controricorrente avverso la sentenza n. 52/98 del Tribunale di RIETI, depositata il 16/04/98 R.G.N. 962/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/03/01 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito l'Avvocato FAVATA per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza del 9 luglio 1997 il Pretore di Rieti in funzione di giudice del Lavoro condannò l'ISTITUTO NAZIONALE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.) a costituire a favore dei superstiti di ZO IA la rendita per l'infortunio sul lavoro, a causa del quale il IA era deceduto. Decidendo sull'appello proposto dall'I.N.A.I.L., il Tribunale di Rieti Luveo respinse la domanda. Afferma il Tribunale che, poiché la prescrizione triennale del diritto opera anche nei confronti dei superstiti dell'assicurato deceduto ed è suscettibile di interruzione solo con atto giudiziale, nel caso in esame, ove il termine era ampiamente decorso, il diritto era prescritto. Per la cassazione di questa sentenza ricorrono RI VE, nonché CA, NA ed GE IA, quali eredi di ZO IA, percorrendo le linee di un unico motivo, coltivato con memoria. Resiste I'I.N.A.I.L. con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3, 4, e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 111, 112, 231 e 233 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, degli artt. 112, 313 e 434 cod. proc. civ. e dell'art. 2935 cod. civ., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, i ricorrenti rilevano su un piano pregiudiziale che il Tribunale non aveva esaminato l'eccezione di nullità dell'appello determinata dalla carenza degli elementi essenziali e di una valida procura. 3 In ordine alla ritenuta prescrizione, da una generale angolazione i ricorrenti premettono, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, 7 laprescrizione decorre dal momento in cui l'interessato ha la conoscibilità dell'evento, della sua natura professionale e della sua indennizzabilità; e con sentenza 19 dicembre 1990 n. 244 la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 112 primo comma del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 nella parte in cui prevede la decorrenza della prescrizione da un momento anteriore alla morte dell'assicurato, anche quando la malattia professionale sia accertabile solo con esame autoptico. duan E, poiché nel caso in esame ZO IA era deceduto il 25 febbraio 1989 per embolia polmonare a seguito di intervento chirurgico determinato dalla brucellosi, solo nel 1989, a seguito dell'autopsia, si era avuta notizia del fatto cui era connessa la morte dell'assicurato. Ciò era stato fatto presente al Tribunale, che non aveva fornito alcuna indicazione, sia in ordine alla riferibilità della prescrizione al dante causa od ai superstiti, sia in ordine al dies a quo di decorrenza della prescrizione stessa. Con il controricorso l'I.N.A.I.L. sostiene che l'eccezione di nullità dell'atto di appello, priva di riferimenti materiali e giuridici, era palesemente infondata;
e la censura in ordine alla ritenuta prescrizione prospettava una questione non solo nuova, bensì infondata, in quanto, mancando elementi che consentissero di "far slittare il dies a quo”, il termine era conseguentemente decorso. L'eccezione di nullità ed inefficacia dell'atto di appello, formulata in modo assolutamente generico ("per la mancanza dei requisiti sostanziali di cui agli artt. 434 e 414 cod. proc. civ., e la mancanza di una valida procura allo stesso atto di appello"), non esprimendo in forma autosufficiente le ragioni della censura, è inammissibile. Fondato è il motivo attinente alla prescrizione. Ed invero, “il diritto alla rendita in favore dei superstiti, prevista dall'art. 85 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 - diritto che, in caso di morte dell'assicurato determinata dall'evento lavorativo (infortunio o malattia professionale), sorge Juon autonomamente ed ope legis in capo agli interessati (non essendo configurabile come rendita di reversibilità), indipendentemente dalla circostanza che per quell'evento fosse già stata costituita o meno la rendita in favore del lavoratore deceduto - è soggetto alla prescrizione triennale di cui all'art. 112 del medesimo d.P.R., il cui termine decorre dal giorno della morte dell'assicurato” (Cass. 27 novembre 1996 n. 10533, Cass. 21 febbraio 1997 n. 1585). Di questo principio il Tribunale non ha fatto applicazione nel caso in esame, ove i ricorrenti, a seguito del decesso del loro dante causa (avvenuto il 25 febbraio 1989, come risulta dalla stessa sentenza impugnata), avevano formalmente chiesto con ricorso del 25 gennaio 1990 il riconoscimento del diritto alla rendita prevista a favore dei superstiti. La sentenza deve essere cassata, con il rinvio della causa al giudice di merito, che applicherà l'indicato principio, provvedendo anche alle spese del giudizio di legittimità (ortt. 384 e 385 commua Terjs, cod. proc. civ.). I quindi. просториит 5
PQM
La Corte accoglie il ricorso, e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 9 marzo 2001. Il Consigliere estensore блёко слого fall IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 29 MAG, 2001 A L E oggi,. R E H T IL CANCELLIERE 6 alla Corte d'Appello di Roma, IL PRESIDENTEM arinaмочно забороний I D , A O S 0 L S 1 L A . O T 3 , T B 3 R A I 5 S 'A D E . L P A N S L T I E S 3 D N O -7 G I P S O -8 IM N 1 A E 1 A D S D E I E , A E O G T O R G N T T E E S T S I I L E G IR E A D R L L O E D