Sentenza 29 novembre 1999
Massime • 1
Poiché il reato di cui all'art. 650 cod. pen. non è configurabile allorché il provvedimento dell'autorità rimasto inosservato sia munito di proprio, specifico meccanismo sanzionatorio, l'inosservanza del provvedimento interdittivo all'esercizio dell'attività non autorizzata di estetista, soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 12 della legge 4 gennaio 1990 n. 1, non integra il reato citato, ne' può essere ricondotto alla fattispecie prevista dall'art.17-ter, comma quinto, R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), riguardante l'inosservanza dei provvedimenti di chiusura di attività non autorizzata emessi dall'autorità di p. s., in quanto le autorizzazioni relative all'attività in questione non rientrano fra quelle di competenza di detta autorità. (Fattispecie nella quale il ricorrente, parrucchiere autorizzato alla vendita di cosmetici, era stato già colpito da sanzione amministrativa per avere svolto attività non autorizzata di estetista, la cui prosecuzione gli era stata inibita con ordinanza sindacale).
Commentari • 3
- 1. COVID-19: le condotte vietate dalla legge e le sanzioni irrogabilihttps://www.penaledp.it/category/articoli/ · 22 marzo 2020
Il presente articolo ha lo scopo di illustrare gli illeciti penali disciplinati dalle norme per il contenimento del contagio da coronavirus, per soffermarsi sulla rilevanza penale delle condotte di coloro che non si attengano ai precetti imposti e sui reati che potrebbero configurarsi. Qualche cenno anche sulle norme emanate per i detenuti. This article aims to illustrate the criminal offences introduced by the rules for containment of coronavirus, and then focusing on the criminal relevance of the conduct of those who do not abide by the precepts imposed and what crimes could arise and on the rules adopte for detainees. Sommario: 1. Le norme adottate dal Governo ed il loro contenuto – …
Leggi di più… - 2. 19: le condotte vietate dalla legge e le sanzioni irrogabiliFabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 22 marzo 2020
Il presente articolo ha lo scopo di illustrare gli illeciti penali disciplinati dalle norme per il contenimento del contagio da coronavirus, per soffermarsi sulla rilevanza penale delle condotte di coloro che non si attengano ai precetti imposti e sui reati che potrebbero configurarsi. Qualche cenno anche sulle norme emanate per i detenuti. This article aims to illustrate the criminal offences introduced by the rules for containment of coronavirus, and then focusing on the criminal relevance of the conduct of those who do not abide by the precepts imposed and what crimes could arise and on the rules adopte for detainees. Sommario: 1. Le norme adottate dal Governo ed il loro contenuto – …
Leggi di più… - 3. Disobbedire ad un ordine dell'autorità quando è reato? (Cass. 44957/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 ottobre 2018
L'inosservanza di un provvedimento dell'autorità è reato solo se il provvedimento contiene un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato, per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico, o di igiene o di giustizia, in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna previsione normativa che comporti una specifica ed autonoma sanzione e sia adottato nell'interesse della collettività e non di privati individui. La norma che punisce l'inosservanza di un provvedimento dell'autorità è una norma penale in bianco a carattere sussidiario, applicabile solo quando il fatto non sia previsto come reato da una specifica disposizione ovvero allorché il provvedimento dell'autorità rimasto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/11/1999, n. 2653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2653 |
| Data del deposito : | 29 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. EDOARDO FAZZIOLI Presidente del 29/11/1999
1. Dott. SEVERO CHIEFFI Consigliere SENTENZA
2. Dott. PAOLO BARDOVAGNI Consigliere N. 1059
3. Dott. ANTONIO MARCHESE rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. ANGELO VANCHERI Consigliere N. 16932/1999
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AR Alfredo, n.
3.1.1947 a Cittanova
avverso la sentenza in data 22.1.1999 del Pretore di Milano Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bardovagni
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Gianfranco VIGLIETTA che ha concluso per l'annullamento senza rinvio, non essendo il fatto previsto come reato, e la trasmissione degli atti al Comune di Milano per la violazione amministrativa
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 22.1.1999 il Pretore di Milano condannava a lire 300.000 di ammenda AR Alfredo, ritenendolo responsabile di continuata contravvenzione all'art. 650 C.P.. L'imputato, parrucchiere autorizzato anche alla vendita di cosmetici, era stato già sanzionato in via amministrativa per avere svolto attività non autorizzata di estetista, la cui prosecuzione gli era stata inibita con ordinanza del Sindaco notificata il 15.2.1995. L'inosservanza di tale provvedimento, per cui era stato tratto a giudizio, era stata constatata con verbali del 16.6 e 4.7.1995. Il Pretore lo riteneva quindi pienamente consapevole dell'infrazione commessa, non giustificata dalla domanda di autorizzazione presentata al Sindaco, sulla quale non poteva ritenersi formato il silenzio assenso ex D.P.R. 18.4.1994 n. 384, trattandosi di norma concernente gli esercizi di vendita, e non attività artigianali come quella in questione, soggetta oltretutto a preventivo nulla osta sanitario, al momento dell'accertamento non posseduto.
Il AR ricorre per cassazione denunciando la mancanza di correlazione fra l'originaria imputazione - che si riferiva ad accertamento del 26.7.1995 - e la sentenza, che aveva ritenuto la continuazione con episodi irritualmente o per nulla contestati;
la violazione delle norme sulla semplificazione del procedimento amministrativo di cui alla L.
7.8.1990 n. 241 ed al D.P.R. 26.4.1992 n. 300, che avrebbero dato luogo a silenzio - assenso a seguito di domanda di ampliamento dell'attività commerciale già svolta, l'illogicità della motivazione, non aderente alle risultanze processuali. Con motivo aggiunto tempestivamente depositato deduce altresì che il fatto non configurerebbe comunque contravvenzione all'art. 650 C.P., norma che sanziona l'inosservanza di provvedimenti singolari ed urgenti, e non già di quelli emessi in esecuzione di norme generali vigenti.
Il nuovo motivo di gravame - che solleva una questione rilevabile anche d'ufficio ex art. 129 C.P.P. - è fondato ed assorbente. Va premesso che l'esercizio dell'attività di estetista senza i prescritti requisiti professionali o in carenza di autorizzazione comunale è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art.12 L.
4.1.1990 n. 1; la relativa procedura risulta nel caso in esame regolarmente attivata. Nella fattispecie, le infrazioni presentano la particolarità di essere realizzate con abuso di altre attività artigianali e commerciali - di parrucchiere e rivenditore di cosmetici e affini - regolarmente autorizzate. L'ingiunzione del sindaco, di cui è in questa sede contestata la violazione, prescrive la cessazione immediata dell'attività abusiva, sotto comminatoria di chiusura coatta dell'esercizio e degli altri provvedimenti sanzionatori previsti dalle leggi statali in materia e dal regolamento comunale concernente i barbieri ed affini. Ora, in tema di inosservanza di provvedimenti dell'autorità vige il principio secondo cui la contravvenzione prevista dall'art. 650 C.P. non è configurabile quando i provvedimenti stessi siano dotati di propri, specifici meccanismi sanzionatori (cfr., per tutte, Cass., Sez. I, 12.11/30.12.1997, P.M. in proc. Maltagliati), come appunto avviene nell'ipotesi in esame. Questa non è neppure riconducibile alla previsione dell'art. 17 ter, co. 5, del T.U. 18.6.1931 n. 773, che sanziona con le pene previste dall'art. 650 C.P. l'inosservanza dei provvedimenti di chiusura dell'attività non autorizzata emessi dall'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni di polizia;
infatti, le autorizzazioni relative alle attività in questione non sono comprese fra quelle di competenza dell'autorità di P.S., restando soggette soltanto alla disciplina del commercio e della specifica professione. Le infrazioni in esame sono perciò prive di rilevanza penale;
la sentenza impugnata va per tale motivo annullata senza rinvio. Nessun ulteriore adempimento è necessario, essendosi l'autorità amministrativa già attivata per quanto di competenza.
P.Q.M.
La corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2000