Sentenza 2 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/07/2002, n. 9611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9611 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2002 |
Testo completo
ес• 74075 1 /02 E ' N REPUBBLICA ITALIANA 5 9 O 6 . 1 I / Z N A NOME DEL POPOL ITALIA R I T . S I L UPREMAREMA A . 'CASSAZIONE L L P G T . A Oggetto E D U R L B R E I IRPEF E SEZIONE TRIBUTARIA D T R agevolazioni sisma 1984 I A T 1 S I 3 N R E dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: S E L T N A A R.G.N. 663/01 Presidente SACCUCCItt. Bruno M Rel. Consigliere Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere Cron. 25792 Dott. Stefano MONACI Consigliere Rep. Dott. Giuseppe FALCONE Ud. 27/02/02 Dott. Antonino DI BLASI Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente SENTENZA has sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,tempore, domiciliato in presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
ricorrente -
contro
OL ST;
- intimato Commissione avversO la sentenza n. 324/99 della . N regionale di PERUGIA, tributaria depositata il 2002 21/12/99; 1097 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 27/02/02 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Visto il ricorso proposto dal Ministero delle Fi- nanze avversO la sentenza della commissione tributaria regionale dell'Umbria 16 - 21 dicembre 1999, con la quale è stato rigettato l'appello dell'ufficio e rite- nuto il diritto di FA IO a detrarre dall'im- haw ponibile i.r.pe.f. l'imposta sospesa ai sensi del- l'art. 13 quinquies per gli eventi sismici del 1984;
ritenuto che
secondo il recente e consolidato in- dirizzo della giurisprudenza della Corte ( fra le al- 8659, 10232, 10236 e tre, sentenze n.4945/2000 е 10338/2001 ), l'art. 3, secondo comma bis, del d.l. 30 dicembre 1985, n. 791, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n.46 il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, SO- spesi, in virtù dell'art.13 quinquies del d.l. 26 mag- gio 1984, n.159, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1984, n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meri- dionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla 2 formazione dell'imponibile i.r.pe.f. e dell'i.lo.r. in virtù dell'interpretazione autentica di cui al- l'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n.133, posto in relazione all'art.11 della legge 18 febbraio 1999, n.28, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella ride- terminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi;
che, pertanto, stante la sua manifesta infondatez- il ricorso deve essere rigettato, senza alcuna sta- za, tuizione sulle spese perché l'intimato non ha svolto attività difensiva;
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la Sezione tributaria, il 27 febbraio 2002. Il Presidente Il Consigliere estensore Enrico Altieri ,Bruno Saccucci Бино Osvald Ascanio.A IL CANCELLIERE OF J - 2 LUG. 2002. 3