Sentenza 17 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/10/2002, n. 14758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14758 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2002 |
Testo completo
се +919 ll. PUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A I R L TE SUPREMA DI CASSAZIONE – A 6 . Oggetto 8 T N E 9 U 1 - N / B O 4 B I TRIBUTI I / SEZIONE TRIP TARIA Z 6 VOLAZIONI147 58/02 R L 2 T A L . R R A . T S P B . I A dagli Ill.mi Si I A D G T L R E E 1 E R D 3 Y T 1 I - Presidente G. . 4337/01 A S A . Dott. Bruno SACCUCCI N D - E N M S E T I A N E - Consigliere Dott. Enrico PAPA S E Rel. Consigliere Cron.34442 Dott. Antonio MERONE - Consigliere Rep. Dott. Francesco RUGGIERO Ud. 15/05/02 Dott. Achille MELONCELLI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 749-19 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente da UFF ENTRATE CITTA' DI CASTELLO, AGENZIA FISCALE ENTRATE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo 2002 rappresenta e difende ope legis;
2129 ricorrente A
contro
TECNIMP SRL;
- intimato avverso la sentenza n. 505/99 della Commissione regionale di PERUGIA, depositata il tributaria 20/12/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/02 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatto, svolgimento del processo e motivi del ricorso La Tecnimp s.r.l., residente in uno dei comuni col- piti dagli eventi sismici del 1984, dopo avere benefi- ciato della sospensione delle pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinquies del d.l. 26 maggio 1984, convertito con modificazioni in legge 24 363, nella dichiarazione dei redditi,luglio 1984, n. presentata nell'anno successivo, ha detratto dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che non spettasse la detrazio- ne, in aggiunta alla sospensione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della detrazione stessa e notificava al contribuente la car- 2 tella di pagamento per la maggior somma. Il contribuente ha proposto ricorso vittoriosamente in entrambi i gradi di merito. Ricorre dinanzi a questa Corte il Ministero, denun- ciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, della legge 13 maggio 1999, n. 133, 3, comma 2 bis, del d.l. 30 dicembre 1985, n. 971, 13, comma 1, legge 27 dicembre 1997, n. 449, 10, legge 28 febbraio 1986, n. 46, e 2 DPR 597/1973. La parte intimata non si è costituita. Diritto e motivi della decisione Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "l'art. 3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n. 791, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n. 46 - il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, SO- spesi in virtù dell'art. 13 quinquies del D.L. 26 mag- gio 1984 n. 159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984 n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla forma- zione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR - autentica di cui in virtù della interpretazione all'art. 28 della legge 13 maggio 1999 n. 133, posto in 3 relazione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella ridetermi- nazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospen- sione, al netto dei versamenti sospesi" (Cass. N. 4945/2000; conf. 8659/2001, 10237/2001, 11248/2001). Ritiene il Collegio che non vi siano motivi per di- scostarsi dall'indirizzo giurisprudenziale oramai con- solidato. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Nulla è dovuto per spese, non avendo svolto alcuna attività processuale la parte vittoriosa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 15 maggio 2002. fogliere Il Presidente Il Consigliere estensore Bruno Saccucci) (dr. Antonio Merone)рей IL CANCELLIERE C DEPOSITATO IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio Oggi 170TT 20:112 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio