Sentenza 6 aprile 2001
Massime • 1
La decadenza dall'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilita dall'art. 47 d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639 (nel testo sostituito dall'art. 4 decreto legge 19 settembre 1992 n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992 n. 438) per le controversie attinenti alla corresponsione di determinate prestazioni previdenziali, è impedita dal semplice deposito del ricorso introduttivo, risultando applicabili i principi generali dello speciale rito del lavoro, mentre, nel silenzio della legge, resta escluso che per impedire l'effetto preclusivo sia necessaria la notifica dello stesso ricorso all'ente previdenziale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/04/2001, n. 5189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5189 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - rel. Consigliere -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
Dott. RAFFAELE DI LELLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AZ IA, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Palestino n. 8, presso l'avv. Antonino Pellicanò, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S., Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17 (Avvocatura Centrale dell'Istituto), presso gli Avvocati Giuseppe Gigante e Vincenzo Cerioni che lo rappresentano e difende giusta delega in atti;
- intimato costituito con procura -
avverso la sentenza n. 592/97, decisa il 10 giugno 1997 e pubblicata il 17 luglio 1997, resa dal Tribunale di Locri nel procedimento n. 204/97 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 8 febbraio 2001 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò;
udito l'avv. Vincenzo Cerioni nell'interesse dell'INPS;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto Cinque, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 11 ottobre 1994, AZ IA conveniva in giudizio l'I.N.P.S. dinanzi al OR di Locri in funzione di Giudice del Lavoro al fine di ottenere il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità giornaliera di maternità, per l'astensione obbligatoria e facoltativa, in relazione a parto avvenuto il 6 maggio 1993. Il Giudice adito, con sentenza n. 1735 in data 12 novembre 1996, accoglieva la domanda. Interponeva appello l'I.N.P.S. e in esito il Tribunale di Locri, con sentenza n. 592/97, emessa in data 10 giugno - 17 luglio 1997, accoglieva il gravame e così, per quanto rileva in questa sede, motivava la decisione.
Osservava che per l'indennità relativa al periodo di astensione obbligatoria era maturata la decadenza alla data di notifica del ricorso introduttivo, mentre nessun rilievo poteva avere la circostanza che il deposito era avvenuto prima della scadenza del termine annuale.
Rilevava che in ogni caso era decorso il termine di prescrizione. Osservava ancora, quanto all'indennità per astensione facoltativa, che mancava la prova circa l'avvenuta comunicazione al datore di lavoro, da effettuarsi ai sensi dell'art. 8 del DPR 25 novembre 1976 n. 1026, in ordine all'intento di astenersi dalla prestazione d'opera.
Avverso la sentenza, non notificata, propone ricorso per cassazione la AZ, con atto notificato in data 9 febbraio 1998; deduce a sostegno due motivi.
L'I.N.P.S. si costituisce mediante deposito di procura. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo mezzo si denuncia, in ordine al diniego dell'indennità di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità e con riferimento ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., la violazione ed errata applicazione dell'art. 4 DL 19 settembre 1992, n. 384 e dell'art. 6 legge 11 gennaio 1943 n. 138, nonché il difetto di motivazione,
sotto il duplice profilo del tempestivo esercizio del diritto sottoposto a decadenza e dell'avvenuta interruzione della prescrizione.
Si afferma sotto il primo profilo che, ad impedire la decadenza, è sufficiente il deposito del ricorso introduttivo, pur se la notifica segue in data successiva.
Si afferma ancora che il Tribunale non ha preso in esame l'atto 28 giugno 1994 col quale il Patronato richiedeva la liquidazione dell'indennità in discorso, mentre l'introduzione di una decadenza annuale comporterebbe comunque l'abrogazione della disciplina relativa alla prescrizione suscettibile di compimento nello stesso termine.
Entrambe le censure si appalesano fondate, nei limiti e nei termini che di seguito si enunciano.
In ordine alla decadenza ravvisata dal Tribunale si premette che, come dispone l'art. 47 del DPR 30 aprile 1970 n. 639, nel testo sostituito con l'art. 4 del DL 19 settembre 1992 n. 384, per le controversie di cui all'art. 24 legge 9 marzo 1989 n. 88, tra le quali rientra appunto quella in esame, "l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno";
detto termine, per quanto attiene alla presente causa, decorre dalla scadenza dei 90 giorni previsti per la decisione del ricorso amministrativo.
Si rileva quindi che, secondo quanto riferito nella sentenza denunciata e non contestato dalla ricorrente, il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato depositato in data 11 ottobre 1994 e notificato in data 28 gennaio 1995, mentre il termine annuale per proporre l'azione giudiziaria andava a scadere il 26 gennaio 1995.
Il Tribunale afferma che la decadenza può essere impedita non col semplice deposito del ricorso ma solamente con la notifica dello stesso, così elevando a rango di principio generale, applicabile a tutte le ipotesi di decadenza comunque disciplinate, quanto affermato nelle sentenze di questa Suprema Corte, puntualmente richiamate, 18 ottobre 1982 n. 5395, 6 dicembre 1984 n. 6432, 4 aprile 1990 n. 2785, 12 dicembre 1990, n. 11812, tutte in tema di impugnativa di licenziamento individuale ai sensi dell'art. 6 legge 15 luglio 1996 n. 604. È il caso di aggiungere, per rendere chiara la portata della questione che ci si accinge ad esaminare, che nella sentenza di questa Corte 22 giugno 1982 n. 3799, il mero deposito del ricorso è stato considerato idoneo a impedire la decadenza dall'impugnativa di rinunce e transazioni ai sensi dell'art. 2113 cc, pur se la notifica avvenga oltre la scadenza, mentre nella sentenza 8 gennaio 1987, n. 44 si è affermato il contrario principio e si è osservato che il mero deposito del ricorso, non essendo di per sè idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore e neppure ad instaurare il contraddittorio, non soddisfa il disposto dell'art. 2113 cc che impone, a pena di decadenza, di proporre l'impugnazione nel termine di sei mesi.
Richiamati tali precedenti, osserva il Collegio che trattasi in entrambi i casi di norme dettate quando le controversie di lavoro erano introdotte con citazione, non essendo ancora entrato in vigore lo speciale rito, e pertanto la causa si instaurava con la notifica mentre il deposito presso l'ufficio giudicante avveniva con l'iscrizione a ruolo. Si deve ancora considerare che sia l'art. 2113 cc che l'art. 6 della legge 604/66 utilizzano formule pressoché
equivalenti nel senso che l'impugnazione può essere proposta con qualsiasi atto scritto anche stragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore.
È dunque richiesto, per entrambe le fattispecie richiamate, un atto ricettizio, suscettibile peraltro di compimento in piena libertà di forma.
Il principio affermato dalle sentenze sopra citate non può quindi essere senz'altro esteso alle ipotesi di decadenza introdotte con leggi successive all'entrata in vigore dello speciale rito lavoro, salvo che dal testo normativo risulti che la decadenza può essere impedita solo da un atto ricettizio, a forma libera.
E poiché la disciplina applicabile al caso in esame prevede che l'azione giudiziaria può essere "proposta a pena di decadenza, entro il termine di un anno..", e non consente altre attività atte ad impedire l'effetto preclusivo, risultano applicabili i principi generali dello speciale rito. Si deve quindi affermare che la decadenza è impedita con il mero deposito del ricorso, atto col quale inizia l'azione con il rito del lavoro.
Non può dunque esser condiviso l'assunto del Tribunale nel senso che si sarebbe verificata la decadenza in parola.
Il Collegio di merito ha osservato altresì che in ogni caso risulterebbe operante la prescrizione annuale "in quanto nell'anno precedente alla notifica del ricorso al OR (28 gennaio 1995 - 28 gennaio 1994) non risulta posto in essere alcun atto interruttivo. Anche questo capo della sentenza risulta investito dal ricorso per cassazione sotto un duplice profilo sostenendosi che, essendo stata introdotta una decadenza sostanziale, non ha più ragione di essere una prescrizione con eguale termine e ancora col rilievo che la AZ, nella memoria di costituzione nel giudizio di secondo grado, a fronte di specifico motivo di appello dell'I.N.P.S. che eccepiva la prescrizione annuale, ha richiamato "l'atto del 28 giugno 1994 col quale l'EPACA richiede la liquidazione dell'indennità di maternità".
In ordine al primo profilo si osserva che attesa la diversa disciplina della decadenza e della prescrizione quanto alla sospensione ed all'interruzione, i due istituti ben possono coesistere e non vi è possibilità di ipotizzare una abrogazione della norma relativa alla prescrizione sol perché è stata introdotta una decadenza con egual termine, dovendosi escludere che vi sia stata una completa nuova regolamentazione della materia. La censura non può dunque trovare accoglimento sotto questo aspetto. È invece fondata la doglianza attinente all'omessa motivazione circa il punto decisivo, dato dall'esistenza dell'atto interruttivo come sopra specificato.
È il caso di osservare che risulta rispettato il principio di autosufficienza del ricorso dal momento che vi è un preciso richiamo agli atti del giudizio di merito nonché a un documento prodotto, del quale vengono indicati gli estremi ed il contenuto. Si aggiunge che, trattandosi di atto proveniente dal Patronato e quindi compiuto secondo schemi consolidati, l'integrale trascrizione nulla potrebbe aggiungere al richiamo effettuato nei termini sopra riferiti. Atteso che risultano sussistenti i denunciati vizi di violazione di legge, in quanto è stata ravvisata una decadenza pur se l'adempimento risultava compiuto nel termine fissato, e ancora di difetto di motivazione, dal momento che nulla è stato detto in ordine a un atto interruttivo della prescrizione, la cui esistenza era stata ritualmente segnalata, si impone l'accoglimento del primo motivo.
Segue la cassazione dell'impugnata sentenza in quanto ha denegato l'indennità di astensione obbligatoria, con rinvio ad altro giudice che si designa come in dispositivo.
Detto giudice deciderà la causa, quanto alla decadenza di cui all'art. 47 citato, con applicazione del principio di diritto che di seguito si enuncia:
"La decadenza annuale per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilita all'art. 47 del DPR 30 aprile 1970 n. 639, nel testo sostituito con l'art. 4 del DL 19 settembre 1992 n. 384, per le controversie attinenti alla corresponsione di indennità giornaliera per astensione obbligatoria e facoltativa per maternità, è impedita dal semplice deposito del ricorso introduttivo poiché risultano applicabili i principi generali dello speciale rito lavoro mentre, non essendo previste altre attività atte ad impedire l'effetto preclusivo risulta escluso, nel silenzio della legge, che l'adempimento debba aver luogo con atto ricevuto dall'intimato. Nelle controversie che seguono il predetto rito la decadenza è infatti impedita dalla sola notifica al convenuto del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, risultando privo di effetti il mero deposito del ricorso, limitatamente ai casi in cui la legge richiede il compimento di un atto ricettizio, suscettibile di compimento in piena libertà di forma".
Il Giudice del rinvio provvederà altresì a valutare l'efficacia, quale atto interruttivo della prescrizione, della richiesta inviata dal Patronato EPACA all'I.N.P.S. e ricevuta dall'Istituto il 28 giugno 1994.
All'esito lo stesso Giudice deciderà anche in ordine alle spese dell'intero processo.
Col secondo mezzo si denuncia, con riferimento ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c. ed ancora degli artt. 7 legge 30 dicembre 1971 n. 1203, 13 DPR 5 novembre 1976 n. 1206, 3 e 4 DPR 9 aprile 1946 n. 212.
La censura viene articolata sotto un duplice profilo. Si osserva anzitutto che si è verificato un vizio di violazione del giudicato interno ed ancora di ultrapetizione poiché, essendo stato rigettato l'appello proposto dall'I.N.P.S. in relazione all'eccezione di prescrizione, erroneamente il Tribunale aveva disatteso la domanda per ragioni di diritto del tutto nuove e mai trattate. Si rileva ancora che il Tribunale ha errato nel richiedere la costanza del rapporto di lavoro nel periodo di astensione facoltativa, dal momento che per le lavoratrici agricole l'indennità spetta per il solo fatto dell'iscrizione negli elenchi nominativi. Risulta fondato il primo profilo, attinente alla violazione del giudicato interno.
Dalla narrativa della denunciata sentenza risulta in effetti che l'I.N.P.S. ha impugnato il capo della pronuncia di primo grado attinente al riconoscimento del diritto all'indennità di astensione facoltativa, limitatamente alla asserita carenza di prova circa il rapporto di lavoro posto a base della domanda e alla pretesa illegittimità dell'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli. Si è dunque formato un giudicato implicito in ordine all'esistenza degli altri presupposti per la concessione del beneficio, come gli adempimenti formali a carico del lavoratore, sui quali non è stata sollevata contestazione di sorta.
Il Collegio di merito non poteva perciò, indipendentemente dalla possibilità di verificare di ufficio l'esistenza dei presupposti di legge, introdurre in causa un nuovo e diverso tema di indagine, del tutto estraneo alle doglianze prospettate dall'appellato e ormai coperto dal giudicato formatosi per mancata impugnazione sul punto. In relazione a tale statuizione l'impugnata sentenza va cassata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, ultimo comma c.p.c., dal momento che l'azione non poteva essere proseguita.
Rimane assorbita la censura in ordine all'asserita inapplicabilità alle lavoratrici agricole della norma che impone la comunicazione al datore di lavoro della volontà di astenersi dalla prestazione.
P.Q.M.
La Corte
Accoglie per quanto di ragione il primo motivo di ricorso e cassa la sentenza impugnata in relazione alla statuizione sull'astensione obbligatoria.
Accoglie il secondo motivo di ricorso e cassa senza rinvio in relazione alla statuizione sull'astensione facoltativa. Rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Catanzaro. Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2001