Sentenza 20 gennaio 2004
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di calunnia, la falsa accusa può anche realizzarsi sottacendo artatamente alcuni elementi della fattispecie, così da fornire una rappresentazione del fatto fuori del suo contesto e far apparire quindi come fatti illeciti o maggiormente lesivi di quanto essi effettivamente siano i comportamenti realmente tenuti dall'accusato. Deve quindi trattarsi di una omissione narrativa tale da influire sul reato addebitato nel senso che, in sua mancanza, il reato sarebbe escluso ovvero sarebbe di specie diversa (e meno grave) di quello che appare nel racconto. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che detta condizione non fosse riconoscibile nel solo fatto che l'imputato - al quale si addebitava di aver calunniosamente accusato alcuni appartenenti all'Arma dei Carabinieri di averlo sottoposto ad un "pestaggio",dopo averlo condotto, a seguito di un controllo, presso il loro comando - avesse taciuto di essersi trovato, nell'occasione, in stato di ubriachezza e di aver dato, all'atto del suddetto controllo, in escandescenze, colpendo uno dei militari con un pugno).
Commentario • 1
- 1. Avvocato accusa collega di aver preteso compensi per un atto mai redatto: per la Cassazione è calunniaAccesso limitatoAlessio Scarcella · https://www.altalex.com/ · 16 maggio 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/01/2004, n. 7722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7722 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TROJANO Pasquale - Presidente - del 20/01/2004
1. Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - N. 74
3. Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 06964/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO EL;
contro la sentenza 16 dicembre 2002 della Corte d'Appello di Cagliari;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Antonio Stefano Agrò;
Udito il P.G. Dott. Monetti Vito che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito per il ricorrente l'avvocato Onnis;
RITENUTO IN FATTO
1. TO EL, ritenuto responsabile di calunnia per aver accusato di ingiurie e percosse alcuni carabinieri, ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe.
2. Si duole in primo luogo dell'illogicità della motivazione della pronunzia. In essa, a differenza che nella decisione di primo grado, si è ritenuto che il EL non s'era procurato le contusioni e le fratture riscontrategli nel referto medico, ma che queste gli erano state inferte dai carabinieri. Restava pertanto inspiegabile in qual modo si fosse ritenuto, nonostante ciò, che egli avesse formulato una falsa accusa.
In ogni caso s'era del tutto trascurato l'accertamento dell'elemento soggettivo del reato, addebitandosi in sostanza al ricorrente di non aver riferito circostanze che avrebbero potuto esporlo a procedimento penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
L'episodio in esame trae origine da un controllo nel quale il EL, accompagnato dalla fidanzata, fu sorpreso alla guida in stato di ebbrezza di un'automobile. I carabinieri avevano tentato di perquisire il ricorrente sospettando che fosse armato e questi, dopo aver dichiarato di essere un agente penitenziario (quale in effetti era), si era opposto violentemente. Di qui una colluttazione, iniziata nella pubblica via e, stando almeno al racconto del ricorrente, successivamente proseguita nella caserma, in cui il EL e la fidanzata erano stati condotti.
Dopo essere stato rilasciato, il EL aveva presentato querela in cui accusava i carabinieri di averlo percosso ed ingiuriato.
2. Ora, nella sentenza di primo grado l'intento calunnioso era stato tratto principalmente dalla circostanza che il ricorrente si era volontariamente procurato contusioni e graffi (non riscontrategli all'atto di una sua immediata visita al pronto soccorso), tese ad aggravare le sue condizioni fisiche e così ad avvalorare la tesi, sostenuta nella querela, di essere stato oggetto di un pestaggio. Nella pronunzia in esame si è invece accertato che le ecchimosi, i graffi e la rottura di una costola erano invece reali ed erano derivate dalla colluttazione. La calunnia, peraltro, si doveva ritenere comunque sussistente e perché l'accusa era stata formulata sottacendo i motivi del controllo e le circostanze delle lesioni inferte dai carabinieri (circostanze tali da legittimare l'uso della forza) e perché era falso che in caserma il EL avesse ricevuto violenze, come pure falsa era l'accusa di aver lì subito ingiurie.
3. Simili argomenti non appaiono debitamente motivati. In primo luogo, quanto alle ingiurie e alle violenze in caserma, la sentenza ritiene decisivo osservare che neanche la fidanzata del ricorrente, presente agli avvenimenti, ha sostenuto la sua tesi (pagina 7). Ma tale affermazione non trova riscontro nella pronunzia di primo grado, nella quale (a pagina 8) si ricorda che la donna ha deposto che in caserma era stata separata dal fidanzato e che, ciononostante, l'aveva udito lamentarsi e urlare, mentre sentiva contemporaneamente un carabiniere dire "apri la bocca coglione".
4. Quanto poi all'ulteriore argomento che l'accusa era stata formulata sottacendo i motivi del controllo e le circostanze della collutazione, si deve osservare che in linea di massima, la falsa accusa, elemento costitutivo della calunnia, può anche realizzarsi sottacendo artatamente alcuni elementi della fattispecie, così da fornire una rappresentazione del fatto fuori dal contesto e far apparire come illeciti o come illeciti di natura più lesiva i comportamenti realmente tenuti dall'accusato.
Deve dunque trattarsi di un'omissione narrativa tale da influire sul reato addebitato o nel senso che, se l'omissione non vi fosse, il reato sarebbe escluso o nel senso che sarebbe di specie diversa (e meno grave) da quello che appare nel racconto. Realizzandosi questa eventualità non si può invocare un preteso esercizio del diritto di difesa, in quanto l'agente ben può astenersi dal muovere la falsa accusa e in tal modo non palesare la sua situazione di torto.
5. Ora i silenzi che si addebitano al ricorrente riguardano il fatto che lui era ubriaco e che sulla strada diede in escandescenze e colpì un militare con un pugno.
La sentenza impugnata sembra dar per scontato che la mancata rappresentazione di queste circostanze abbia un'efficacia determinante sul carattere di falsità dell'accusa di "pestaggio in piena regola" di cui ricorrente sarebbe stato vittima. Ma tanto fa perché in realtà esclude che la violenza all'interno della caserma abbia avuto luogo e ammette solo l'uso della forza esercitato nella pubblica via, legittimato appunto dai dati taciuti dal EL. Ma, essendo stato rilevato che l'accertamento di quanto è avvenuto in caserma è affetto da vizio di motivazione, anche il giudizio di rilevanza delle omissioni, influenzato dall'accertamento in parola, dovrà essere oggetto di una rivalutazione. Nel senso che, ove si ritenesse la realtà delle violenze in caserma, si dovrà riconsiderare il carattere rilevante di quanto passato sotto silenzio e sotto il profilo oggettivo e sotto quello soggettivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Cagliari.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2004