Sentenza 27 marzo 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/03/2002, n. 4379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4379 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2002 |
Testo completo
REPUBBLIC04 3 7 9 /02 IN NOME DEL PO LO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE REVOCAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Rafaele CORONA R.G.N. 9073/00 Cron. 19252 Consigliere Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Rep. 1023 Consigliere - Dott. Alfredo MENSITIERI - Rel. Consigliere - Ud. 21/11/01 Dott. Carlo CIOFFI - Consigliere Dott. Sergio DEL CORE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti € 1.5 sul ricorso proposto da: || 27 MAR 2002 -- HI CL, HI RI LE, elettivamente IL CANCELLIERE domiciliati in ROMA VIA DEL CASALE STROZZI 33, presso €0,77 1500 CANCELLER lo studio dell'avvocato GIUSEPPE DEL VECCHIO, difesi dagli avvocati ANNA RI POMENTI, ITALO FELIZIANI, giusta delega in atti;
1031634
- ricorrenti -
1031635
contro
RA ER, IS,RA elettivamente ine domiciliati in ROMA WA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell'avvocato LORENZO NARDONE, che li difende all'avvocato LUCA MALAGU, giusta delega in2001 unitamente 1560 atti;
-1- controricorrenti nonchè
contro
RA PR, RA UG, in proprio e quali cessionari dei diritti di RA RI e RA RI, elettivamente domiciliati in ROMA VLE CITTA' D'EUROPA 78, presso lo studio dell'avvocato CRISTOFORO PARISI, difesi dall'avvocato FERNANDO CIAVARDINI, giusta delega in atti;
controricorrenti - nonchè
contro
RA RI PI, RA TO, RA RI, RA BR, LL IMPERIA, ALTOBELLI NAZZARENA, difle Guinte Regionali REG LAZIO in persona del Presidente P.t., HI ELISABETTA;
- intimati avverso la sentenza n. 798/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 16/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/01 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
OR, difensore dei udito l'Avvocato NARDONE resistenti RA ER e IS, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato CIAVARDINI Fernando difensore dei resistenti RA PR e UG, che ha chiesto il -2- rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 29 aprile 1991 la Corte d'appello di Roma, pronunziando in qualità di giudice del rinvio, rigettò l'appello proposto da NI SC contro la sentenza del Tribunale di Latina, che aveva di- chiarato la nullità del contratto (stipulato con scrittura privata il 7 ottobre 1960) con cui alcuni degli eredi di UI ZI, assegnatario di un podere dell'agro Pontino, avevano promesso di vendergliene tre quarti, vio- lando l'art. 2 della legge 3 giugno 1078, a termini del quale il podere era in- divisibile. Gli eredi di NI SC, nelle more deceduto, ossia Clau- dio e MA TI SC (e la loro madre TI SI, successivamente anch'essa deceduta), impugnarono tale sentenza per revocazione, osservan- do che la Corte romana non aveva tenuto conto del fatto, allegato nel giudi- zio di rinvio, che essi avevano successivamente acquistato (con scrittura privata del 28 luglio 1986) anche il residuo quarto del podere, e dunque che l'esecuzione specifica del contratto preliminare del 1960, chiesta dal loro dante causa con l'atto introduttivo della lite, non avrebbe determinato il fra- zionamento dell'unità poderale. La Corte d'appello di Roma, con la sentenza indicata in epigra- fe, ha dichiarato inammissibile tale impugnazione, "non essendovi materia 4 per ritenere la falsa percezione degli atti e dei documenti allegati”, denun- ziata dai ricorrenti. Ha affermato in particolare che quello denunziato non era un mero errore di percezione della realtà processuale, ma semmai, ed in tesi, un errore di valutazione dei fatti di causa;
perché il giudice del rinvio aveva "preso espressamente in considerazione le successive alienazioni di quote" del podere, e le aveva considerate irrilevanti, "dal momento che esse non determinavano la riunione dell'intera proprietà in capo agli eredi SC". La Corte d'appello di Roma, "ai fini della completezza della motivazione", ha inoltre affermato che è inapplicabile, al caso di specie, la sopravvenuta legge 19 dicembre 1992 n. 191, che ha limitato nel tempo il divieto di frazionamento dell'unità poderale previsto dalla legge del 1978 innanzi citata, in ragione della sua irretroattività. LA e MA TI SC hanno chiesto la cassazione di tale sentenza per tre motivi. Sia MO ed UG ZI, sia DI ed ES ZI hanno resistito con distinti controricorsi. Gli altri intimati non si sono costituiti. MO ed UG ZI hanno anche depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del loro ricorso LA e MA TI SC censurano la sentenza impugnata per aver affermato che quello da essi evidenziato non era un errore costituente motivo di revocazione, e de- nunziano la violazione dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ.. La censura è inammissibile. Si è innanzi evidenziato che:
1. LA e MA TI SC hanno affermato, nel ricorso per revocazione, che nel giudizio di rinvio avevano allegato di essersi resi ac- quirenti, con successive stipulazioni, dell'intero podere;
2. il giudice del rinvio, come riferisce quello della revocazione, ha escluso la corrispondenza al vero di tale allegazione, dopo aver esaminato la documentazione esibita al riguardo;
3. il giudice della revocazione ha affermato che i ricorrenti non ave- vano prospettato ragioni per affermare “la falsa percezione degli atti e dei documenti allegati", ed ha quindi dichiarato inammissibile l'impugnazione. Si rileva allora che i ricorrenti non hanno specificato, nel ricorso per cassazione, le dette ragioni, ossia in che modo si era concretizzata la fal- sa percezione della realtà, da parte del giudice del rinvio, che hanno denun- ziato in sede di revocazione, e qual è il fatto specifico di cui quest'ultimo ha erroneamente affermato l'esistenza o l'inesistenza, per una semplice svista;
e non hanno quindi compiutamente esposto la loro tesi difensiva, in modo che questa Corte potesse verificarne la fondatezza. Con il secondo motivo del loro ricorso LA e MA TI censurano la sentenza impugnata per aver affermato SC l'inapplicabilità, al caso di specie, della sopravvenuta legge 19 dicembre 1992 n. 191, nei termini innanzi riferiti;
e denunziano violazione di tale leg- ge e vizi di motivazione. La censura è infondata. L'articolo unico della legge 19 febbraio 1992 n. 191, a termini del quale il divieto di frazionamento delle unità poderali sancito dall'art. 1 della legge 3 giugno 1940 n. 1078 ha durata trentennale dalla prima asse- gnazione, ha portata innovativa e non meramente interpretativa delle prece- denti disposizioni, perché ha modificato il regime giuridico prima vigente, 3 ACENCIA DEL ENTRATE ROMA Registrato indata a 23129 Serie .4 12277 versate (euro CENTO QUARANTY P. IR (Dots.) Response. eliminando il vincolo d'indivisibilità perpetua, ed introducendo quello dell'indivisibilità temporanea. Agli atti che determinano il frazionamento del podere stipulati prima dell'entrata in vigore della citata legge 19 febbraio 1992 n. 191 si ap- plica dunque la precedente normativa: essi restano nulli, anche dopo la sua entrata in vigore della citata legge (vedi Cassazione civile sez. II, 25 settem- bre 1998, n. 9636). Il terzo motivo del ricorso di LA e MA TI SC, è inammissibile;
con esso i ricorrenti non censurano specifiche statuizioni della sentenza impugnata, ma propongono questioni relative al contenuto e alla portata della sentenza di primo grado del Tribunale di Latina, confer- mata dalla sentenza che ha concluso il giudizio di rinvio, che non sono state oggetto del giudizio di revocazione, e non sono state quindi esaminate dalla sentenza impugnata. Le spese seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
109T 120.11 456T 20.66 La Corte rigetta il ricorso, e condanna LA e MA TI W SC a rifondere MO, UG, DI ed ES ZI le spese del TOT 149.77 giudizio di legittimità, che si liquidano, quelle dei primi due, in 627,29 euro, oltre 2.582, 28 euro per onorari, e quelle degli ultimi due in 156,63 euro, oltre 2.300,75 per onorari. Roma, 21 novembre 2001 Il presidente L'estensore (Rafaele Corona) Carlo Cioff *L CANCELLIERE C1 ValeriaNeri 4 27M0