CASS
Sentenza 3 aprile 2023
Sentenza 3 aprile 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/04/2023, n. 13820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13820 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TA RI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/12/2022 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 dl. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 dl. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art.
5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. Felicetta Marinelli che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 13820 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 02/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 20/12/2022 il Tribunale del Riesame di Napoli ri- gettava l'appello avverso l'ordinanza con cui il GIP del Tribunale di Napoli, in data 27/10/2022, aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura della custo- dia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, nei confronti di TA RI, in quanto indagato per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74 DPR 309/90), con il ruolo di capo, promotore ed organizzatore del sodalizio, e per plu- rimi reati fine di cui all'art. 73 DPR 309/90 aventi ad oggetto cocaina e marijuana. 2. Ricorre il IT UR, a mezzo del proprio difensore di fiducia, dedu- cendo, con un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente neces- sari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. vizio di motivazione in relazione al superamento della presunzione ex art. 275 cod. proc. pen. e adeguatezza della custodia cautelare domiciliare: interru- zione delle attività criminale in investigazione, in seguito all'applicazione della mi- sura auto custodiale da parte di altra autorità giudiziaria. Il ricorrente espone di aver sottoposto, sia al GIP che al tribunale del rie- same la questione dell'adeguatezza della misura autocustodiale rispetto ad un reato associativo ritenuto operativo dal P.M. fino al 2020. Le indagini -si legge in ricorso- erano proseguite fino alla fine dell'anno 2020 e l'informativa finale depositata nell'anno successivo attestava che le ultime condotte delittuose rilevanti ai sensi dell'art. 73 DPR 309/90 erano risalenti al mese di aprile 2020. Tale circostanza era dovuta al fatto che agli inizi del mese di maggio 2020, l'indagato era attinto da misura custodiale, prima carceraria e poi agli arresti domiciliari, per provvedimenti cautelari emessi da altra autorità giudi- ziaria. Nel contempo, ciò dimostrava, secondo il ricorrente, l'adeguatezza della misura meno gravosa invocata per azzerare il rischio di reiterazione criminosa. Ci si duole, però, che l'impugnata ordinanza abbia omesso ogni riscontro alla tesi difensiva, in quanto, pur evidenziando la necessità di dare riscontro alle specifiche doglianze difensive, ne ometteva sostanzialmente la valutazione, travi- sandone il contenuto. I giudici partenopei, infatti, affermano che la censura difen- siva costituiva una delle varie allegazioni dirette a convincere il giudice della cau- tela del venir meno delle esigenze cautelari e la ritenevano assorbita nelle valuta- zioni di merito dirette a dimostrare l'inadeguatezza della misura cautelare rispetto al fatto reato. Ci si duole, pertanto, di motivazione apparente in quanto non rispondente alla specifica censura. 2 La doglianza difensiva -prosegue il ricorso- era tesa ad ottenere una valu- tazione preliminare e assorbente rispetto al giudizio di disvalore del fatto reato compiuto dal tribunale. Si sottolinea che la Difesa ha offerto al giudicante circostanze, non note all'autorità che ha emesso la misura, che determinavano l'interruzione delle con- dotte criminali, alla cui luce le valutazioni rese relative al giudizio prognostico di- vengono inconferenti, nella misura in cui il tribunale ha frainteso la censura difen- siva. Si rileva che l'impugnata ordinanza ha riconosciuto l'avvenuta interruzione delle condotte nell'aprile 2020, cristallizzando una circostanza che modifica di fatto la stessa imputazione prospettata dalla Procura. L'avvenuta applicazione della misura autocustodiale, da parte dell'autorità giudiziaria catanese, nel locus commissi delicti dei fatti relativi al presente proce- dimento, ha reso inconferenti le valutazioni sulla gravità delle condotte e sulla personalità dell'indagato, essendo stato dimostrata l'avvenuta interruzione dell'at- tività delittuosa a seguito della sottoposizione agli arresti domiciliari. Si contesta il richiamo alla motivazione resa dal tribunale del riesame in altra precedente ordinanza, che costituisce vizio di assenza di motivazione. Il ricorrente deduce che nell'impugnato provvedimento non si rinviene nes- sun cenno alla rilevanza dell'applicazione della misura autocustodiale rispetto all'interruzione delle condotte delittuose. L'unico riferimento rilevante viene identificato dal ricorrente nella pag. 5 del provvedimento dove il tribunale rileva la commissione dei fatti contestati anche nell'abitazione dell'indagato, munita di videosorveglianza. Ma anche qui ricorrerebbe il vizio di illogicità in quanto viene ravvisata l'in- capacità della misura degli arresti domiciliari a preservare le specifiche esigenze cautelari a causa della circostanza relativa alla commissione del reato in un appar- tamento, tra l'altro diverso da quello dell'indagato e, soprattutto, in un periodo in cui lo stesso era libero e non attinto da alcuna misura. La motivazione avrebbe dovuto confrontarsi, invece, con la provata capa- cità delle prescrizioni connesse agli arresti domiciliari ad interrompere la prosecu- zione delle condotte associative, cristallizzando la successiva astensione del IT dal reiterare delitti analoghi per un significativo lasso di tempo. Inoltre, nel periodo di sottoposizione del IT alla misura degli arresti do- miciliari, indicato erroneamente dal 23/2/2022, mentre l'esecuzione risaliva in realtà al 9/3/2022, il IT non commetteva alcun reato né violava le prescrizioni e l'impugnata ordinanza avrebbe dovuto valutare la circostanza che la commis- sione di reati tra le mura domestiche risaliva ad un periodo in cui l'indagato era libero. 3 Anche la considerazione della commissione di reati tra le mura domestiche, viene ritenuta frutto di travisamento delle emergenze procedimentali, perché l'abi- tazione in questione non è quella del IT, posta all'ultimo piano del fabbricato, ma quella di MA FI, titolare di contratto di locazione, posta al primo piano. Evidente sarebbe, pertanto, il travisamento laddove il tribunale ritiene che la base dell'attività di spaccio, protetta da impianto di videosorveglianza, fosse l'abitazione del IT. Si lamenta, infine, che l'ordinanza impugnata abbia fornito un'argomenta- zione contraddittoria ed illogica sull'erroneo presupposto che la Difesa avesse ri- chiesto un giudizio sul ridimensionamento delle esigenze cautelari, sulla scorta di altri provvedimenti cautelari quali l'ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata del 13/8/2021 e l'ordinanza del Tribunale di Catania. Il reiterato richiamo alla circostanza che il IT avesse elevato a mestiere l'attività di traffico di stupefacenti, tanto da impedire la concessione degli arresti domiciliari anche in La Spezia dove la moglie aveva trovato lavoro e trasferito la dimora familiare, apparirebbe contraddittorio con la precedente affermata incen- suratezza. Si evidenzia che l'indagato, nato nel 1987, nel 2022 appariva incensurato ed inoltre che il periodo in cui avrebbe commesso i reati appare temporalmente del tutto trascurabile. Ci si duole dell'illogicità dell'affermazione di assenza di elementi nuovi al fine di smentire il giudizio di attualità dei collegamenti del IT con la consorteria di appartenenza, tanto più che il nucleo familiare si era trasferito a La Spezia. Il trasferimento, l'inserimento lavorativo della moglie e la disponibilità all'assunzione nei confronti del IT, erano valorizzate nell'ordinanza resa ex art. 299 cod. proc. pen. dal Tribunale di Torre Annunziata in data 13/8/2021 e allegate e documentate nell'istanza difensiva. L'impugnata ordinanza non si sarebbe confrontata con tali circostanze. Chiede pertanto che questa Corte annulli con rinvio l'ordinanza impugnata. 3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 dl. 137/2020), il P.G., che ha chiesto rigettarsi il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e pertanto il proposto ricorso va rigettato. 4 Il provvedimento impugnato appare contrassegnato da motivazione che, secondo il perimetro di cognizione del giudice di legittimità in sede cautelare, con- tiene l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determi- nato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni ri- spetto al fine giustificativo del provvedimento (anche con riferimento alla puntuale analisi delle specifiche doglianze difensive), oltre ad essere corretto in diritto. 2. Va ricordato che nel sistema processualpenalistico vigente, così come non è conferita a questa Corte di legittimità alcuna possibilità di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né dello spessore degli indizi, non è dato nemmeno alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche del fatto o di quelle soggettive dell'indagato in relazione all'apprezzamento delle stesse che sia stato operato ai fini della valutazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate. Si tratta, infatti, di apprezzamenti rientranti nel compito esclu- sivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, non- ché, in sede di gravame della stessa, del tribunale del riesame. Quanto alle esigenze cautelari ed alla loro attualità, l'art. 274, co. 1, lett. c), cod. proc. pen. come novellato dalla legge n. 47/2015 stabilisce, dunque, che le misure cautelari personali possono essere disposte - con riferimento al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede (evenienza rav- visata nel caso in esame) - soltanto quando il pericolo medesimo presenta i carat- teri della concretezza e dell'attualità, ricavabili dalle specifiche modalità e circo- stanze del fatto e dalla personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'im- putato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali;
con l'ulteriore precisazione - ancora introdotta dalla I. n. 47 del 2015 - per cui le situa- zioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell'imputato, non possono essere comunque desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede. Ricordato, come fa il tribunale partenopeo a pag. 2 del provvedimento im- pugnato, che per il reato associativo in contestazione vige la doppia presunzione ex art. 275 co. 3 cod. proc. pen. per cui va applicata la custodia cautelare in car- cere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure, e che tale presunzione è relativa, ma non risulta contrastata nel caso che ci occupa da alcun elemento introdotto nel procedimento da cui concretamente inferire l'assenza di attualità delle esigenze cautelari o la possibilità di salvaguardare le stesse con una misura meno afflittiva, l'ordinanza impugnata appare avere assolto al suo onere motivazionale, anche in relazione 5 all'intenso pericolo di recidiva che, come correttamente ravvisato nel provvedi- mento genetico della misura, si desume ampiamente dall'ambito di operatività dell'organizzazione criminale di cui lo stesso faceva parte, impegnata in una plu- ralità di episodi di detenzione ai fini di cessione e di cessione di diversi quantitativi di droga, posti in essere anche in un brevissimo arco temporale e nonostante gli arresti e i sequestri subiti, e dal ruolo tutt'altro che marginale rivestito dall'odierno ricorrente nell'ambito di detta struttura associativa, trattandosi del capo, promo- tore e organizzatore. I giudici partenopei evidenziano anche che, alla luce degli elementi di prova raccolti che lasciano trasparire un'attività illecita svolta quotidianamente, nonché organizzata e delle dichiarazioni rese dal IT in sede di interrogatorio di garanzia (ove lo stesso ha dichiarato di essere disoccupato), è verosimile ritenere che l'im- putato abbia assurto a "mestiere" la commissione di reati in materia di sostanze stupefacenti, traendo dagli stessi la fonte per il suo sostentamento. Viene anche considerato, a sostegno della sussistenza di concreti e specifici profili cautelari, che l'odierno ricorrente è gravato solo da un precedente penale per guida in stato di ebbrezza, ma è altresì vero che lo stesso è gravato da ben due carichi pendenti per artt. 74 e 73 DPR 309/1990 e da un carico pendente per arti. 10 e 12 L. 497/1974, aggravato ex art. 416 bis 1, comma 1, c.p., per i quali, tutti, è stato in regime cautelare. 3. Il tribunale partenopeo si confronta criticamente anche con la circo- stanza, riproposta in questa sede, che i fatti in contestazione abbracciano l'arco temporale che va fino all'aprile 2020, e, quindi, trattasi di un dato temporale vicino a quello attuale, ma, comunque, ad avviso dei giudici del gravame cautelare, la gravità dei fatti in contestazione, dal momento che il IT è stato ritenuto parte- cipe di un'associazione, articolata e collaudata, dedita a traffici ingenti di droga, sia per quanto concerne i quantitativi commerciati che il valore d'affari generato, con un ruolo stabile e fondamentale per la sopravvivenza del sodalizio delinquen- ziale, le modalità di svolgimento dei fatti in contestazione che sono sintomatiche di una certa abitualità criminosa, la pervicacia criminale dimostrata dall'indagato, la sua professionalità acquisita nel crimine, l'insussistenza di elementi che depon- gano nel senso di un effettivo mutamento della condotta di vita da parte dello stesso e la sussistenza, di contro, di elementi che depongono nel senso che l'ap- pellante abbia ormai optato per un scelta delinquenziale fortemente radicata e consolidata, rispetto alla quale alcuna efficacia deterrente sono stati in grado di esercitare i periodi detentivi già sofferti e le condanne già inflitte sono, tutti, ele- menti che danno conto della continuità del periculum libertatis nella sua dimen- sione temporale. 6 I giudici napoletani prendono atto anche della circostanza loro sottoposta che il IT in relazione a un altro procedimento penale pendente presso il Tribu- nale di Torre Annunziata ha già chiesto e ottenuto la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari in un comune diverso e lontano da quello di svolgimento dei fatti in contestazione e precisamente in La Spezia ove la moglie è riuscita a trovare una sistemazione e un lavoro, che l'odierno ricorrente dal maggio 2020, allorquando è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la sua abitazione in Castellammare di Sta- bia nell'ambito di ulteriore procedimento penale pendente presso il Tribunale di Catania, ha cessato le sue condotte illecite e che ha sempre rispettato le prescri- zioni inerenti alle misure cautelari applicategli, ivi comprese quelle relative agli arresti domiciliari e quella che lo stesso è incensurato. Con motivazione priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto i giudici partenopei reputano, tuttavia, che tali circostanze non incidono sulle esigenze cau- telari al punto di farle ritenere scemate la circostanza che Ciò in quanto trattasi di argomenti, tutti, non nuovi, ma già valutati e rite- nuti non ostativi al mantenimento della misura cautelare di massimo rigore con l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli, adito sempre ex art. 310 c.p.p., del 21 luglio 2022, la cui motivazione, ove si fa riferimento al fatto che la sostitu- zione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari è stata disposta in un momento antecedente all'emissione del secondo titolo caute- lare relativo a condotte illecite poste in essere in epoca successiva ai falli di cui al primo titolo cautelare, in tal modo denotando un'aumentata pericolosità sociale del IT viene ribadita e trascritta a pag. 4 del provvedimento impugnato In quella si ricordava, tra l'altro, essere accertato che il sodalizio promosso da IT UR utilizzava proprio l'abitazione dello stesso, adeguatamente mu- nita di sistema di videosorveglianza, quale base dell'attività di spaccio di sostanze stupefacenti, circostanza questa che per i giudici partenopei denota l'oggettiva inidoneità della misura detentiva domiciliare a garantire la salvaguardia del peri- colo di recidiva specifica. 4. In ultimo, nell'ordinanza impugnata si dà conto motivatamente che non incide sulle esigenze cautelari neppure l'argomentazione difensiva alla cui stregua il IT è in regime cautelare da un lasso temporale lungo. Ciò in quanto per i giudici partenopeo il tempo trascorso dallo stesso in regime cautelare è breve in sé e se raffrontato alla pena che gli sarà irrogata all'esito del giudizio e, comunque, è fisiologico all'esecuzione della misura cautelare. Per quanto concerne infine la possibilità per l'odierno ricorrente di essere posto agli arresti domiciliari in un luogo diverso e lontano da quello di svolgimento 7 dei fatti in contestazione e precisamente presso l'abitazione della moglie in La Spezia -anche questo tema riproposto nel presente ricorso senza alcun reale con- fronto critico con l'ordinanza impugnata- per i giudici del gravame cautelare mo- tivatamente inadeguato appare il meno grave presidio cautelare degli arresti do- miciliari, anche se seguito in un luogo, diverso e lontano, da quello di commissione dei fatti in contestazione e anche se eseguito con il presidio del cd braccialetto elettronico, perché non assicurerebbe una sicura separazione del IT dal conte- sto criminale di riferimento, né impedirebbe come tale la reiterazione dei reati, in considerazione della mancata emersione di qualsiasi elemento che possa deporre nel senso di una recisione dei suoi legami con l'associazione di appartenenza, e della emersione, per contro, di elementi dai quali si desume che lo stesso ha ormai optato per un scelta delinquenziale fortemente radicata e consolidata, rispetto alla quale alcuna efficacia deterrente sono stati in grado di esercitare i periodi detentivi già sofferti e le condanne già inflitte e della circostanza che l'imputato sembra aver tratto sinora le fonti del proprio sostentamento proprio da tale attività illecita, as- surgendo a "mestiere" il traffico di sostanze stupefacenti, sicché è verosimile rite- nere che Io stesso continui a svolgere tale attività illecita anche ove sottoposto ad una misura detentiva domiciliare, ovunque quest'ultima si trovi. Peraltro, costituisce ius receptum, che, per reati quale quello di cui all'art. 74 DPR 309/90 vi è un più intenso obbligo di motivazione sul punto del giudice della cautela solo quando l'indagato abbia dedotto elementi idonei a dimostrare l'insussistenza di esigenze cautelari o la possibilità di tutelare le stesse con altre misure (così questa Sez. 4, n. 21086 del 6.4.2018, Morabito, non mass., che ri- chiama le con-formi Sez. 1, n. 30734 del 09/01/2013, Scarfo, Rv. 25638801; Sez. 1, n.29530 del 27/06/2013, De Cario, Rv. 25663401). 5. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali. Vanno dati gli avvisi di cui all'art. 94 c. 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso un Roma il 2 marzo 2023 Il C sigliere est nsore Il Presidente
Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 dl. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 dl. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art.
5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. Felicetta Marinelli che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 13820 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 02/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 20/12/2022 il Tribunale del Riesame di Napoli ri- gettava l'appello avverso l'ordinanza con cui il GIP del Tribunale di Napoli, in data 27/10/2022, aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura della custo- dia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, nei confronti di TA RI, in quanto indagato per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74 DPR 309/90), con il ruolo di capo, promotore ed organizzatore del sodalizio, e per plu- rimi reati fine di cui all'art. 73 DPR 309/90 aventi ad oggetto cocaina e marijuana. 2. Ricorre il IT UR, a mezzo del proprio difensore di fiducia, dedu- cendo, con un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente neces- sari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. vizio di motivazione in relazione al superamento della presunzione ex art. 275 cod. proc. pen. e adeguatezza della custodia cautelare domiciliare: interru- zione delle attività criminale in investigazione, in seguito all'applicazione della mi- sura auto custodiale da parte di altra autorità giudiziaria. Il ricorrente espone di aver sottoposto, sia al GIP che al tribunale del rie- same la questione dell'adeguatezza della misura autocustodiale rispetto ad un reato associativo ritenuto operativo dal P.M. fino al 2020. Le indagini -si legge in ricorso- erano proseguite fino alla fine dell'anno 2020 e l'informativa finale depositata nell'anno successivo attestava che le ultime condotte delittuose rilevanti ai sensi dell'art. 73 DPR 309/90 erano risalenti al mese di aprile 2020. Tale circostanza era dovuta al fatto che agli inizi del mese di maggio 2020, l'indagato era attinto da misura custodiale, prima carceraria e poi agli arresti domiciliari, per provvedimenti cautelari emessi da altra autorità giudi- ziaria. Nel contempo, ciò dimostrava, secondo il ricorrente, l'adeguatezza della misura meno gravosa invocata per azzerare il rischio di reiterazione criminosa. Ci si duole, però, che l'impugnata ordinanza abbia omesso ogni riscontro alla tesi difensiva, in quanto, pur evidenziando la necessità di dare riscontro alle specifiche doglianze difensive, ne ometteva sostanzialmente la valutazione, travi- sandone il contenuto. I giudici partenopei, infatti, affermano che la censura difen- siva costituiva una delle varie allegazioni dirette a convincere il giudice della cau- tela del venir meno delle esigenze cautelari e la ritenevano assorbita nelle valuta- zioni di merito dirette a dimostrare l'inadeguatezza della misura cautelare rispetto al fatto reato. Ci si duole, pertanto, di motivazione apparente in quanto non rispondente alla specifica censura. 2 La doglianza difensiva -prosegue il ricorso- era tesa ad ottenere una valu- tazione preliminare e assorbente rispetto al giudizio di disvalore del fatto reato compiuto dal tribunale. Si sottolinea che la Difesa ha offerto al giudicante circostanze, non note all'autorità che ha emesso la misura, che determinavano l'interruzione delle con- dotte criminali, alla cui luce le valutazioni rese relative al giudizio prognostico di- vengono inconferenti, nella misura in cui il tribunale ha frainteso la censura difen- siva. Si rileva che l'impugnata ordinanza ha riconosciuto l'avvenuta interruzione delle condotte nell'aprile 2020, cristallizzando una circostanza che modifica di fatto la stessa imputazione prospettata dalla Procura. L'avvenuta applicazione della misura autocustodiale, da parte dell'autorità giudiziaria catanese, nel locus commissi delicti dei fatti relativi al presente proce- dimento, ha reso inconferenti le valutazioni sulla gravità delle condotte e sulla personalità dell'indagato, essendo stato dimostrata l'avvenuta interruzione dell'at- tività delittuosa a seguito della sottoposizione agli arresti domiciliari. Si contesta il richiamo alla motivazione resa dal tribunale del riesame in altra precedente ordinanza, che costituisce vizio di assenza di motivazione. Il ricorrente deduce che nell'impugnato provvedimento non si rinviene nes- sun cenno alla rilevanza dell'applicazione della misura autocustodiale rispetto all'interruzione delle condotte delittuose. L'unico riferimento rilevante viene identificato dal ricorrente nella pag. 5 del provvedimento dove il tribunale rileva la commissione dei fatti contestati anche nell'abitazione dell'indagato, munita di videosorveglianza. Ma anche qui ricorrerebbe il vizio di illogicità in quanto viene ravvisata l'in- capacità della misura degli arresti domiciliari a preservare le specifiche esigenze cautelari a causa della circostanza relativa alla commissione del reato in un appar- tamento, tra l'altro diverso da quello dell'indagato e, soprattutto, in un periodo in cui lo stesso era libero e non attinto da alcuna misura. La motivazione avrebbe dovuto confrontarsi, invece, con la provata capa- cità delle prescrizioni connesse agli arresti domiciliari ad interrompere la prosecu- zione delle condotte associative, cristallizzando la successiva astensione del IT dal reiterare delitti analoghi per un significativo lasso di tempo. Inoltre, nel periodo di sottoposizione del IT alla misura degli arresti do- miciliari, indicato erroneamente dal 23/2/2022, mentre l'esecuzione risaliva in realtà al 9/3/2022, il IT non commetteva alcun reato né violava le prescrizioni e l'impugnata ordinanza avrebbe dovuto valutare la circostanza che la commis- sione di reati tra le mura domestiche risaliva ad un periodo in cui l'indagato era libero. 3 Anche la considerazione della commissione di reati tra le mura domestiche, viene ritenuta frutto di travisamento delle emergenze procedimentali, perché l'abi- tazione in questione non è quella del IT, posta all'ultimo piano del fabbricato, ma quella di MA FI, titolare di contratto di locazione, posta al primo piano. Evidente sarebbe, pertanto, il travisamento laddove il tribunale ritiene che la base dell'attività di spaccio, protetta da impianto di videosorveglianza, fosse l'abitazione del IT. Si lamenta, infine, che l'ordinanza impugnata abbia fornito un'argomenta- zione contraddittoria ed illogica sull'erroneo presupposto che la Difesa avesse ri- chiesto un giudizio sul ridimensionamento delle esigenze cautelari, sulla scorta di altri provvedimenti cautelari quali l'ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata del 13/8/2021 e l'ordinanza del Tribunale di Catania. Il reiterato richiamo alla circostanza che il IT avesse elevato a mestiere l'attività di traffico di stupefacenti, tanto da impedire la concessione degli arresti domiciliari anche in La Spezia dove la moglie aveva trovato lavoro e trasferito la dimora familiare, apparirebbe contraddittorio con la precedente affermata incen- suratezza. Si evidenzia che l'indagato, nato nel 1987, nel 2022 appariva incensurato ed inoltre che il periodo in cui avrebbe commesso i reati appare temporalmente del tutto trascurabile. Ci si duole dell'illogicità dell'affermazione di assenza di elementi nuovi al fine di smentire il giudizio di attualità dei collegamenti del IT con la consorteria di appartenenza, tanto più che il nucleo familiare si era trasferito a La Spezia. Il trasferimento, l'inserimento lavorativo della moglie e la disponibilità all'assunzione nei confronti del IT, erano valorizzate nell'ordinanza resa ex art. 299 cod. proc. pen. dal Tribunale di Torre Annunziata in data 13/8/2021 e allegate e documentate nell'istanza difensiva. L'impugnata ordinanza non si sarebbe confrontata con tali circostanze. Chiede pertanto che questa Corte annulli con rinvio l'ordinanza impugnata. 3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 dl. 137/2020), il P.G., che ha chiesto rigettarsi il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e pertanto il proposto ricorso va rigettato. 4 Il provvedimento impugnato appare contrassegnato da motivazione che, secondo il perimetro di cognizione del giudice di legittimità in sede cautelare, con- tiene l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determi- nato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni ri- spetto al fine giustificativo del provvedimento (anche con riferimento alla puntuale analisi delle specifiche doglianze difensive), oltre ad essere corretto in diritto. 2. Va ricordato che nel sistema processualpenalistico vigente, così come non è conferita a questa Corte di legittimità alcuna possibilità di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né dello spessore degli indizi, non è dato nemmeno alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche del fatto o di quelle soggettive dell'indagato in relazione all'apprezzamento delle stesse che sia stato operato ai fini della valutazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate. Si tratta, infatti, di apprezzamenti rientranti nel compito esclu- sivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, non- ché, in sede di gravame della stessa, del tribunale del riesame. Quanto alle esigenze cautelari ed alla loro attualità, l'art. 274, co. 1, lett. c), cod. proc. pen. come novellato dalla legge n. 47/2015 stabilisce, dunque, che le misure cautelari personali possono essere disposte - con riferimento al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede (evenienza rav- visata nel caso in esame) - soltanto quando il pericolo medesimo presenta i carat- teri della concretezza e dell'attualità, ricavabili dalle specifiche modalità e circo- stanze del fatto e dalla personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'im- putato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali;
con l'ulteriore precisazione - ancora introdotta dalla I. n. 47 del 2015 - per cui le situa- zioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell'imputato, non possono essere comunque desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede. Ricordato, come fa il tribunale partenopeo a pag. 2 del provvedimento im- pugnato, che per il reato associativo in contestazione vige la doppia presunzione ex art. 275 co. 3 cod. proc. pen. per cui va applicata la custodia cautelare in car- cere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure, e che tale presunzione è relativa, ma non risulta contrastata nel caso che ci occupa da alcun elemento introdotto nel procedimento da cui concretamente inferire l'assenza di attualità delle esigenze cautelari o la possibilità di salvaguardare le stesse con una misura meno afflittiva, l'ordinanza impugnata appare avere assolto al suo onere motivazionale, anche in relazione 5 all'intenso pericolo di recidiva che, come correttamente ravvisato nel provvedi- mento genetico della misura, si desume ampiamente dall'ambito di operatività dell'organizzazione criminale di cui lo stesso faceva parte, impegnata in una plu- ralità di episodi di detenzione ai fini di cessione e di cessione di diversi quantitativi di droga, posti in essere anche in un brevissimo arco temporale e nonostante gli arresti e i sequestri subiti, e dal ruolo tutt'altro che marginale rivestito dall'odierno ricorrente nell'ambito di detta struttura associativa, trattandosi del capo, promo- tore e organizzatore. I giudici partenopei evidenziano anche che, alla luce degli elementi di prova raccolti che lasciano trasparire un'attività illecita svolta quotidianamente, nonché organizzata e delle dichiarazioni rese dal IT in sede di interrogatorio di garanzia (ove lo stesso ha dichiarato di essere disoccupato), è verosimile ritenere che l'im- putato abbia assurto a "mestiere" la commissione di reati in materia di sostanze stupefacenti, traendo dagli stessi la fonte per il suo sostentamento. Viene anche considerato, a sostegno della sussistenza di concreti e specifici profili cautelari, che l'odierno ricorrente è gravato solo da un precedente penale per guida in stato di ebbrezza, ma è altresì vero che lo stesso è gravato da ben due carichi pendenti per artt. 74 e 73 DPR 309/1990 e da un carico pendente per arti. 10 e 12 L. 497/1974, aggravato ex art. 416 bis 1, comma 1, c.p., per i quali, tutti, è stato in regime cautelare. 3. Il tribunale partenopeo si confronta criticamente anche con la circo- stanza, riproposta in questa sede, che i fatti in contestazione abbracciano l'arco temporale che va fino all'aprile 2020, e, quindi, trattasi di un dato temporale vicino a quello attuale, ma, comunque, ad avviso dei giudici del gravame cautelare, la gravità dei fatti in contestazione, dal momento che il IT è stato ritenuto parte- cipe di un'associazione, articolata e collaudata, dedita a traffici ingenti di droga, sia per quanto concerne i quantitativi commerciati che il valore d'affari generato, con un ruolo stabile e fondamentale per la sopravvivenza del sodalizio delinquen- ziale, le modalità di svolgimento dei fatti in contestazione che sono sintomatiche di una certa abitualità criminosa, la pervicacia criminale dimostrata dall'indagato, la sua professionalità acquisita nel crimine, l'insussistenza di elementi che depon- gano nel senso di un effettivo mutamento della condotta di vita da parte dello stesso e la sussistenza, di contro, di elementi che depongono nel senso che l'ap- pellante abbia ormai optato per un scelta delinquenziale fortemente radicata e consolidata, rispetto alla quale alcuna efficacia deterrente sono stati in grado di esercitare i periodi detentivi già sofferti e le condanne già inflitte sono, tutti, ele- menti che danno conto della continuità del periculum libertatis nella sua dimen- sione temporale. 6 I giudici napoletani prendono atto anche della circostanza loro sottoposta che il IT in relazione a un altro procedimento penale pendente presso il Tribu- nale di Torre Annunziata ha già chiesto e ottenuto la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari in un comune diverso e lontano da quello di svolgimento dei fatti in contestazione e precisamente in La Spezia ove la moglie è riuscita a trovare una sistemazione e un lavoro, che l'odierno ricorrente dal maggio 2020, allorquando è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la sua abitazione in Castellammare di Sta- bia nell'ambito di ulteriore procedimento penale pendente presso il Tribunale di Catania, ha cessato le sue condotte illecite e che ha sempre rispettato le prescri- zioni inerenti alle misure cautelari applicategli, ivi comprese quelle relative agli arresti domiciliari e quella che lo stesso è incensurato. Con motivazione priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto i giudici partenopei reputano, tuttavia, che tali circostanze non incidono sulle esigenze cau- telari al punto di farle ritenere scemate la circostanza che Ciò in quanto trattasi di argomenti, tutti, non nuovi, ma già valutati e rite- nuti non ostativi al mantenimento della misura cautelare di massimo rigore con l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli, adito sempre ex art. 310 c.p.p., del 21 luglio 2022, la cui motivazione, ove si fa riferimento al fatto che la sostitu- zione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari è stata disposta in un momento antecedente all'emissione del secondo titolo caute- lare relativo a condotte illecite poste in essere in epoca successiva ai falli di cui al primo titolo cautelare, in tal modo denotando un'aumentata pericolosità sociale del IT viene ribadita e trascritta a pag. 4 del provvedimento impugnato In quella si ricordava, tra l'altro, essere accertato che il sodalizio promosso da IT UR utilizzava proprio l'abitazione dello stesso, adeguatamente mu- nita di sistema di videosorveglianza, quale base dell'attività di spaccio di sostanze stupefacenti, circostanza questa che per i giudici partenopei denota l'oggettiva inidoneità della misura detentiva domiciliare a garantire la salvaguardia del peri- colo di recidiva specifica. 4. In ultimo, nell'ordinanza impugnata si dà conto motivatamente che non incide sulle esigenze cautelari neppure l'argomentazione difensiva alla cui stregua il IT è in regime cautelare da un lasso temporale lungo. Ciò in quanto per i giudici partenopeo il tempo trascorso dallo stesso in regime cautelare è breve in sé e se raffrontato alla pena che gli sarà irrogata all'esito del giudizio e, comunque, è fisiologico all'esecuzione della misura cautelare. Per quanto concerne infine la possibilità per l'odierno ricorrente di essere posto agli arresti domiciliari in un luogo diverso e lontano da quello di svolgimento 7 dei fatti in contestazione e precisamente presso l'abitazione della moglie in La Spezia -anche questo tema riproposto nel presente ricorso senza alcun reale con- fronto critico con l'ordinanza impugnata- per i giudici del gravame cautelare mo- tivatamente inadeguato appare il meno grave presidio cautelare degli arresti do- miciliari, anche se seguito in un luogo, diverso e lontano, da quello di commissione dei fatti in contestazione e anche se eseguito con il presidio del cd braccialetto elettronico, perché non assicurerebbe una sicura separazione del IT dal conte- sto criminale di riferimento, né impedirebbe come tale la reiterazione dei reati, in considerazione della mancata emersione di qualsiasi elemento che possa deporre nel senso di una recisione dei suoi legami con l'associazione di appartenenza, e della emersione, per contro, di elementi dai quali si desume che lo stesso ha ormai optato per un scelta delinquenziale fortemente radicata e consolidata, rispetto alla quale alcuna efficacia deterrente sono stati in grado di esercitare i periodi detentivi già sofferti e le condanne già inflitte e della circostanza che l'imputato sembra aver tratto sinora le fonti del proprio sostentamento proprio da tale attività illecita, as- surgendo a "mestiere" il traffico di sostanze stupefacenti, sicché è verosimile rite- nere che Io stesso continui a svolgere tale attività illecita anche ove sottoposto ad una misura detentiva domiciliare, ovunque quest'ultima si trovi. Peraltro, costituisce ius receptum, che, per reati quale quello di cui all'art. 74 DPR 309/90 vi è un più intenso obbligo di motivazione sul punto del giudice della cautela solo quando l'indagato abbia dedotto elementi idonei a dimostrare l'insussistenza di esigenze cautelari o la possibilità di tutelare le stesse con altre misure (così questa Sez. 4, n. 21086 del 6.4.2018, Morabito, non mass., che ri- chiama le con-formi Sez. 1, n. 30734 del 09/01/2013, Scarfo, Rv. 25638801; Sez. 1, n.29530 del 27/06/2013, De Cario, Rv. 25663401). 5. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali. Vanno dati gli avvisi di cui all'art. 94 c. 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso un Roma il 2 marzo 2023 Il C sigliere est nsore Il Presidente