Sentenza 28 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/06/2001, n. 8824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8824 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2001 |
Testo completo
ее 66661 E 6 8 N 9 1 O A 5 I REPUBBLICA ITALIANA / I . Z 4 R / N A 6 - R A 2 88 24 01 T . T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO B S R . U I P L . G B L E I D CORTE SUPREMA DI CASSAZI A R R L Oggetto E T B D A A I D xie. T S A 1 N E I E 3 T S 1 R N I . E E I l.n ig i Magistrati: Composta dag A T N S E A R.G.N. 21483/99 M Dott. Giovanni OLLA Presidente Dott. Mario CICALA Consigliere Cron.20181 Dott. Eugenio AMARI Consigliere Rep. Re Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA Ud. 23/03/01 Dott. Achille MELONCELLI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 66661 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente e da SECONDO UFF II DD ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA. difende ope GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e 2001 legis;
588 ricorrente 1
contro
SE IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 11, presso lo studio degli avvocati FRANCO GALLO, LIVIA SALVINI, che la rappresentano e difendono giusta delega a margine;
- controricorrente avverso la sentenza n. 91/99 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 08/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/03/01 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito per il resistente, 1'Avvocato BAFILE (con delega), che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sost tuto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.1 Con avviso n.2081/88, notificato il 20 dicem- bre 1988 а IO SE, l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Roma accertò la responsabilità personale della stessa, ai sensi dell'art.36 del d. P. R. -n. 602 del 1973, per il pagamento delle imposte R.M. cat. A e B ed imposta sulle società, relative agli eser- cizi sociali 1971 e 1972, iscritte nel ruolo di settem- bre 1979 lasciate insolute dal a Edilizia Sinon 2 S.r.l.: e ciò, sulla base del rilievo che la SE, nella sua qualità di amministratrice della Società, nel periodo precedente la deliberazione di scioglimento e di liquidazione di quest'ultima avvenuta in data 19 maggio 1972 aveva alienato il residuo compendio immo- biliare della Società stessa, conseguendo ricavi per £.85.000.000, omettendo di provvedere al previo paga- mento dei predetti tributi. Con ricorso del 10 febbraio 1989 alla Com- missione tributaria di 1° grado di Roma, la SE im- pugnò il predetto avviso, chiedendone l'annullamento e deducendo, in particolare: a) - l'intervenuta decadenza dell'Ufficio dal potere di accertamento, ai sensi dell'art.43 del d. P. R. n. 600 del 1973; b) - l'intervenuta prescrizione del diritto alla pretesa tributaria, fatta valere dall'Ufficio medesimo;
c) - la nullità dell'accertamento per carenza di titolo, in quanto alla fattispecie era applicabile, non già l'art. 36 del d.P.R. n.602 del 1973, bensì, ratione tem- poris, il combinato disposto degli artt.265 e 208 del d. P. R. 29 gennaio 1958 n. 645; c.) - nel merito, l'insussistenza della contestata responsabilità perso- nale. In contraddittorio con l'Ufficio- che instò per la reiezione del ricorso la Commissione tributa- 3 ria provinciale di Roma, con sentenza n.869/01/97 del 10 dicembre 1997, accolse il ricorso, osservando che n. 645 del 1958 prevedevasiccome l'art.265 del d. P. R. la responsabilità personale per le imposte non pagate dei liquidatori della società in carica e, in mancanza dei liquidatori, degli amministratori in carica all'atto dello scioglimento la ricorrente non rive- stiva la carica di liquidatrice all'atto dello sciogli- mento, tale risultando altra persona.
1.2 A seguito di appello dell'Ufficio cui resi- tutte le deduzioni stette la SE, riproponendo la Commissione tribu- svolte nel ricorso introduttivo - taria regionale di Roma, con sentenza n. 91/14/99 del 6 luglio 1999, respinse il gravame. In particolare, la Commissione ha così, te- stualmente, motivato: A) - "Non può essere condiviso l'asserto dell'Ufficio circa l'inapplicabilità dell'istituto della decadenza in materia di accertamen- to di responsabilità personale degli amministratori di società in quanto la debenza dell'amministratore o del liquidatore trae origine da atti e fatti diversi ed ul- teriori da quelli che integrano per la società il pre- supposto dell'imposizione fiscale. Tale costruzione ri- sulta confermata dalla circostanza che l'amministrazione necessita di un'att..vità di accerta- 4 mento diversa ed ulteriore nei confronti dell'amministratore, attività che si concreta in un ve- ro e proprio accertamento tributario che va notificato, ai sensi dell'art.36 DPR 602/73 nelle forme proprie de- gli accertamenti previste dall'art.60 DPR 600/73. La qualificazione dell'atto emesso dall'Ufficio come ac- certamento (tale peraltro è il suo nomen juris) fa ri- tenere che ad esso si applichi il regime decadenziale recato dall'art. 43 DPR 600/73 con riguardo a tutti gli atti di accertamento. Non si rinviene infatti nell'ordinamento alcuna previsione di termini di esau- rimento del potere accertativo divers da quelli ordi- nari in materia di responsabilità personale dell'amministratore о del liquidatore. Anche in questa fattispecie, quindi, come in tutte le ipotesi di rap- porti di credito tra fisco e contribuente che necessi- tano di un'attività di accertamento e liquidazione, la disciplina della decadenza coesiste con quella della prescrizione, applicandosi la prima ai poteri di accer- tamento dell'obbligazione, la seconda all'obbligazione stessa. Nella stessa giurisprudenza richiamata dall'Ufficio a sostegno della propria tesi, tutta in- centrata su termini prescrizionali di obbligazioni già perfezionate, non viene in alcun modo negata la conco- mitante applicabilità dei termini decadenziali secondo 5 il normale regime della coesistenza tra i due istituti. Da quanto precede deriva che l'Ufficio si è attivato nei confronti della SE ben oltre i termini di de- cadenza che scadevano rispettivamente nel 1977 (per l'esercizio 1971) e nel 1978 (per l'esercizio 1972)". B) "Peraltro anche gli invocati termini prescriziona- li, unici applicabili a detta dell'U ficio nella spe- cie, sono abbondantemente scaduti. Essi infatti non possono essere fatti decorrere.... dall'ufficializzazione del ruolo, in quanto con tale ricostruzione il dies a quo della prescrizione verrebbe ad essere posto dal me- ro arbitrio del creditore, il quale godrebbe di fatto di una moratoria di termini fino all'emissione del pri- mo atto di richiesta di riscossione del credito. Più correttamente il termine iniziale della prescrizione deve essere individuato dal compimento degli atti pre- giudizievoli per l'erario da parte dell'amministratore del liquidatore indicati nello stesso art.36 (trattamento preferenziale di crediti di ordine infe- riore a quelli erariali;
compimento di attività liqui- datorie di fatto od occulte volte a ridurre prima della liquidazione la garanzia patrimoniale posta in favore dell'erario). Alla luce delle precederti considerazioni quindi il termine iniziale della prescrizione deve es- sere fatto risalire al 31/12/1972, momento della chiu- 6 sura della liquidazione dalla quale si evidenziava la sottrazione all'Erario di ogni garanzia patrimoniale, per cui il termine finale della prescrizione cadeva il 31/12/1982. Ne deriva che l'accertamento notificato al- la contribuente il 20/12/89 risulta tardivo anche sotto questo profilo".
1.3 Avverso tale sentenza il Ministro delle finan- ze ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura, illustrato con memoria. Resiste, con controricorso, IO Ansel- mi. MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1 Con l'unico motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione dell'art.36 D. P. R. 602/73 - ove Occorre dell'art.265 de l T.U. 29.1.1958 n. 645 - nonché dell'art. 2946 C.C. Omessa, insufficien- contraddittoria motivazione su punti decisivi della te, controversia, in relazione all'art. 360 primo comma nn.3 e 5 c.p.c."), il ricorrente critica la sentenza impu- gnata, sostenendo che siccome l'obbligazione nascente dall'art.265 del d. P. R. n.645 del 1958, sostituito dall'art.36 del d. P. R. n.602 del 1973 non ha natura tributaria;
e siccome la responsabilità per fatto pro- prio di liquidatori e/o amministrator: ivi stabilita è autonoma e distinta da quella tributaria la prescri- 7 zione per far valere siffatta responsabilità sarebbe quella decennale, ai sensi dell'art.2946 cod. civ., de- corrente dalla formazione del ruolo nei confronti della società: termine, che, nella specie, sarebbe stato ri- spettato, posto che le imposte dovute dalla società so- no state iscritte a ruolo nel settembre 1979 e che l'avviso di accertamento impugnato è stato notificato in data 20 dicembre 1988. 2.2 La controricorrente rileva, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse a proporlo, in quanto tenuto conto che la sentenza impugnata si fonderebbe su due autonome rationes deci- dendi, relative, rispettivamente, alla affermata deca- denza dell'Ufficio dal potere di accertamento ed alla affermata prescrizione della pretesa tributaria fatta l'avviso di accertamento impugnato il ri-valere con - corrente avrebbe del tutto omesso di impugnare la prima ratio.
2.3 Il ricorso del Ministro delle Finanze deve es- sere dichiarato inammissibile, per carenza di interesse a proporlo. Come emerge chiaramente dall'analisi della struttura della motivazione della sentenza impugnata, dianzi (cfr., supra, n.
1.2 lett. A e B) integralmente riprodotta, la stessa si articola, sia formalmente che 8 sostanzialmente, in due distinte rationes decidendi, ciascuna della quali concretamente idonea, di per se sola, a sorreggere la decisione: formalmente, perché l'utilizzazione, all'inizio della seconda parte della motivazione, dell'avverbio "peraltro" introduttivo di un discorso fondato su diversi presupposti di fatto e di diritto e, soprattutto, alla fine, l'accertamento notifi-dell'espressione "ne deriva che cato alla contribuente il 20/12/89 risulta tardivo an- che sotto questo profilo" esprimono inequivocabilmente due distinte ragioni illegittimità dell'affermata sostanzialmente,dell'avviso impugnato;
e perché com'è del tutto evidente in ragione sia della diversità di scopo e di oggetto dei due istituti della decadenza e della prescrizione, sia della diversità di presuppo- sti di fatto e di diritto della disciplina dettata, ri- spettivamente, dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 36 del d. P. R. n.602 del 1973 altro è affermare l'illegittimità dell'avviso stesso pe intervenuta de- cadenza dell'Ufficio dal potere di adottarlo, ai sensi dell'art.43 del d. P. R. n. 600 del 1973 (a prescindere, com'è ovvio, dall'esattezza, о non, dell'affermazione medesima, con riferimento all'avviso di accertamento previsto dall'art.36 comma 5 del d. P.R. n. 602 del 1973: cfr. Cass. nn. 2079 del 1989, a s.u., e 9688 del 1995), 9 altro è affermarla per intervenuta prescrizione del di- ritto alla prestazione con esso fatto valere.
2.4 Tanto premesso, è sufficiente leggere lo scar- no ricorso dell'Avvocatura erariale, per rilevare che l'oggetto dell'impugnazione, in esso formulato, non considera affatto, neppure per implicato, la ratio de- cidendi relativa all'affermata, intervenuta decadenza (cfr., supra, n.
1.2 lett.A): infatti a prescindere, si ribadisce, dall'applicabilità, о non, all'adozione del provvedimento de quo, del termine di decadenza, stabilito dall'art. 43 del d.P.R. n.600 del 1973 per gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio dei redditi del contribuente non v'è il minimo dubbio che, а fronte del fondamento della sentenza impugnata anche su tale autonoma ragione di rigetto dell'appello questo era assoggettato all'ineludibile dell'Ufficio, di impugnarla in modo chiaro e distinto. Né, onere d'altro canto, vale sostenere che il richiamo alla co- T O M piosa giurisprudenza di questa Corte (cfr., e pluribus, 0 8 sentt. nn.2972 del 1977, 2820 e 2822 del 1985 а S. u., 2768, 3617 e 4765 del 1989. secondo cui, sia nella vi- genza dell'art.265 del d. P. R. n. 645 del 1958, sia in quella dell'art. 36 del d.P.R. n.602 del 1973, la prete- sa fatta valere dall'amministrazione finanziaria a tal titolo è esercitabile entro l'ordinario termine di pre- 10 scrizione decennale di cui all'art.2946 cod.civ. con- terrebbe, implicitamente, la critica all'applicazione, decadenziale, nella specie, del richiamato istituto sentenza impugnata si basa anche, proprio perché la esplicitamente e specificamente, sul disposto dell'art. 43 del d.P.R. n.600 del 1973: fondamento, que- sto, che avrebbe dovuto essere, altrettanto esplicita- mente e specificamente, impugnato.
2.5 Dalle considerazioni che precedono discende ove anche, per mera ipotesi, la critica formulata che alla ratio decidendi, relativa all'affermata illegitti- mità dell'avviso impugnato per intervenuta prescrizio- ne, fosse ritenuta meritevole di accoglimento la sen- tenza resterebbe pur sempre sorretta dalla ratio non impugnata;
dal che consegue la carenza di interesse del ricorrente a proporre l'impugnazione (incompleta) de qua.
2.6 Le spese seguono la soccombenza e vengono li- quidate in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ri- corrente alle spese, che liquida in complessive £.3.200.000, ivi comprese £.
3.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione Tributaria, il 23 marzo 200 11 Il relatore ed estensore Salvat Palma IL CANCELLIERE C1 AL IO CA D A TE B P U E N 6 8 O I 9 1 Z / 5 A 4 / R . 6 T N 2 S - I . R G . B P E . . R L D L L A A E . D D B I A E S T T N A E 1 N I S 3 E R I 1 S E A E . T N A M 12 Il Presidente Giovanni Olla proc. R. DEPOSITATO IN CANCELLERIA 28 GIU. 2001 Oggi. IL CANCELLIERE C1 AL IO A I R A T U B I R T