Sentenza 13 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/02/2001, n. 2026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2026 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA $0 2 0 2 6 /0 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO, LA CORTE S AZIONE Oggetto reintegra udl SEZIONE SECONDA CIVILE possesso Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PONTORIERI - Presidente Dott. Franco R.G. N. 8314/98 6262 Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Cron. 640 Dott. BE Michele TRIOLA Consigliere Rep. SCHERILLO Consigliere Dott. Giovanna Ud.02/06/00 TROMBETTA Rel. Consigliere Dott. Francesca ha pronunciato la seguente SENTENZA F12 sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ET ERNESTO, elettivamente domiciliato in ROMA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE VLE MAZZINI 9/11, presso lo studio dell'avvocato dal Sig. giusta delega in per diritti 3000 VOTANO STEFANIA, che lo difende, + IL CANCELLIERE atti;
ricorrente LIRE 1500 CANCELLE
contro
FO RT, NI RI, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE PARIOLI 12, difeso 0975548. dall'avvocato PISANI MASSIMO, giusta delega in atti;
0975549 controricorrenti +2000 avverso la sentenza n. 131/97 del Tribunale di 1098 CIVITAVECCHIA, depositata il 23/04/97; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica | udienza del 02/06/00 dal Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 7.8.'92 davanti al pretore di Civitavecchia Ernesto ET, dedu- cendo di aver detenuto in locazione con contratto verbale di durata annuale l'appartamento mobiliato sito in Ladispoli, via Venezia n. 3 scala B int. 14, di proprietà di BE ET e di MA SA, per il canone di £. 270.000 mensile elevato a £. 800000 nei mesi di luglio ed agosto di ciascun anno;
di aver ricevuto, nel febbraio 92, Fπ2 dal ET richiesta di rilascio dell'immobile per la fine di maggio 1992; di aver subito, dopo una inutile richiesta di proroga della locazione fino al novembre '92, effettuata dal proprio avvo- cato, lo spoglio dell'immobile ad opera del loca- tore che introdottosi nell'appartamento aveva asportato i beni di esso istante oltre ad una somma in contanti di £. 2.500.000; chiedeva, nei confron- ti del ET e dell'SA, di essere reintegrato nel possesso dell'immobile con termine per il giudizio di merito volto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti. I convenuti, costituitisi, contestavano la domanda attrice assumendo: che la locazione era stata pattuita per i soli mesi estivi (da giugno a 3 settembre di ciascun anno, dal 1987 al 1991) con canone di £.
3.200.000 gradatamente aumentato a £. e che solo per amicizia avevaw consen- 4.300.000 - tito al ET di trattenere le chiavi anche durante i mesi invernali;
che, avendo necessità di acquistare un appartamento più grande, avevano concordato con il ET il rilascio dello immobile per il settembre '91 con impegno del ricorrente ad asportar i suo beni entro il febbraio 1992; che impossibilitato quest'ultimo a tenere FT2 fede all'impegno suddetto a causa della grave malattia della moglie, essi convenuti, con il consenso del ET, avevano provveduto allo sgombero dell'appartamento de quo, per consegnarlo all'acquirente NO UR. Chiedevano, pertanto, che la domanda di reintegra fosse dichiarata inammissibile, per non essere il ET attuale detentore dell'immo- bile, e nel merito che fosse respinta, per essere il consenso del stato lo sgombero effettuato con conduttore. Negato l'interdetto possessorio, il pretore, con sentenza 10.5.'94 rigettava la domanda compen- sando le spese del giudizio. Su impugnazione del ET, il Tribunale di 4 Civitavecchia con sentenza 23 aprile 1997, respingeva l'appello. Ritenuta, conformemente all'opinione del pre- tore, l'esistenza di un rapporto di locazione annuale e quindi la sussistenza della legitti- mazione del ET a proporre l'azione; afferma il Tribunale che la censura dell'appellante relativa alla dichiarata dal pretore inesistenza dell'animus spoliandi è infondata. Essendo pacifico fra le parti che le condizioni di salute della moglie del ET impedivano FTL allo stesso di occuparsi della liberazione dello appartamento (promessa per il maggio del '92 già dal febbraio dello stesso anno, come confermato dal secondo le puntuali teste LO), il ricorrente, dichiarazioni dello stesso teste, presente, nel negozio gestito dagli appellati, nella secondo metà del mese di aprile '92, acconsenti a che i suoi fossero posti in un deposito al fine di mobili liberare l'immobile per consentire i locatori di consegnarlo al nuovo acquirente. Nessuna rilevanza può avere la lettera, datata 18.5.'92, ma inviata 1'1.6.92, con la quale il ET chiedeva la proroga della locazione in quanto, con altra lettera, ricevuta il 27.5.'92, i coniugi ET avevano già comunicato di avere trasferito i beni in un deposito come da precedenti accordi. Le risultanze probatorie escludevano, quindi, l'animus spoliandi. Avverso tale sentenza ricorre in Cassazione il ET. Resistono con controricorso ET BE ed SA MA. MOTIVI DELLA DECISIONE Deduce il ricorrente a motivo di impugnazione: l'erronea ed insufficiente motivazione su un FTL punto decisivo della controversia per avere il Tribunale, NON valutando allo STESSO MODO le prove fornita da ciascuna delle parti, erroneamente ritenuto sussistente il con- senso del ET allo sgombero, da parte dei resistenti, dei mobili dell'appartamento de quo, sulla base della sola testimonianza del LO, teste nei confronti del quale pende un giudizio penale per falsa testimonianza, e, quindi, inatten- dibile, OMETTENDO ogni valutazione in ordine: A) - alla circostanza dell'invio, proprio in data 19.5.'92 (e non in quella successiva della rispedizione 1.6.92) della lettera con la quale era ET la proroga dellastata chiesta dal 6 locazione;
circostanza che manifestava, anterior- mente alla missiva con la quale il ET lacomunicava di avere eseguito 10 sgombero, volontà del ET di voler restare nell'im- mobile in contrasto, quindi, con l'asserito con- B) alla senso affermato dai giudici di merito;
circostanza relativa alla dichiarata (dal N- ET) mancata conoscenza da parte sua del teste LO e delle ragioni di tale mancata conoscenza;
C) alla circostanza secondo la quale il ET, con numerose telefonate aveva insistito per Fπ2 ottenere il rilascio dell'appartamento, offrendosi di prendere le chiavi, personalmente, al domicilio dei resistenti all'Aquila; D) alla circostanza relativa alla mancata indicazione del teste LO nella comparsa di costituzione in I° grado ed alle dichiarazioni degli altri testicontrastanti indicati in comparsa di costituzione. Il ricorso è infondato. Premesso, invero, che, secondo l'interpreta- dazione del principio della libera valutazione, parte del giudice, delle prove acquisite, espresso dall'art. 116 c.p.c., interpretazione di recente ribadita dalle S.U. di questa corte (v. sent. 898/99), l'apprezzamento che porta il giudice ad 7 attribuire valore preminente a certe prove rispetto ad altre, è censurabile in sede di legittimità solo ove si traduca in una attribuzione illogica ed incoerente di valore agli elementi di prova prescelti;
nella presente fattispecie concretiz- zandosi il vizio di motivazione dedotto, nell'aver il Tribunale ritenuto provato il consenso del ET allo sgombero dell'appartamento condotto in locazione, sulla base delle sole dichiarazioni del teste LO (che, secondo la sentenza impu- gnata, ha riferito di essere stato presente nel FTV negozio gestito dagli appellati quando il N- ET acconsenti a che i suoi mobili fossero messi in un deposito onde rendere possibile ai locatori la consegna dell'immobile vuoto al nuovo acqui- rente), la censura, ponendo come elemento indica- tivo dell'illogicità ed incoerenza della scelta di tale testimonianza, quale prova decisiva, l'inat- tendibilità del teste LO [fondata sulla dichiarata (dal ricorrente) pendenza a suo carico della imputazione per falsa testimonianza, 0 sul fatto di non aver il ricorrente mai visto il teste LO, o sul non essere questi stato indicato nella comparsa di costituzione], si manifesta in tutta la sua infondatezza, essendo corretto l'implicito 8 giudizio del Tribunale di inidoneità delle asser- zioni di parte a fondare un giudizio di inatten- dibilità del teste. Né attribuisce illogicità о incoerenza alla scelta operata dal Tribunale in ordine alle prove acquisite, la valutazione da esso data alla lettera con cui il ET aveva chiesto la proroga della locazione, essendo rilevante ai fini del consenso di cui si discute, la data in cui la lettera è stata spedita;
né le insistenze del ET per ottenere il rilascio dell'appar- Fπ tamento si pongono come comportamento illogico ed incoerente rispetto al consenso dato dal ET allo sgombero;
dal momento che, il tentativo di evitare l'onere di un trasloco ben può essere stato giustificativo di quel comportamento,ritenuto senza perciò far venir meno il consenso del N- ET. Quanto, infine, alle asserite, contrastanti dichiarazioni degli altri testi escussi (profilo sub D) del motivo), la deduzione è inammissibile, mancando la specificazione dei testi e delle relative deposizioni, nonché delle ragioni del carattere decisivo di esse;
elementi sui quali il controllo del giudice di legittimità deve esple- 9 tarsi sulla base delle sole indicazioni contenute nel ricorso (v. sent. 11386/99). Il ricorso va, pertanto, respinto ed il ricor- rente, soccombente, va condannato, in favore dei resistenti, al pagamento delle spese del presente F12 giudizio, nella misura che si liquida in dispo- sitivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei resistenti, delle spese del presente giudizio 173. 600 liquidate in £. Oltre £.
2.000.000 di onorari. Franco ON Così deciso in Roma il 2 giugno 2000 Francesca MB, est. IL CONCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA 13 FEB. 2201 60000 Roma 310000 Alania HY ara ng sap vizuašy 10