Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/02/2026, n. 7509
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Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Accolto
    Inosservanza dell'art. 99, comma 2, n. 2 e 4, cod. pen.

    I primi tre motivi di ricorso sono fondati. Il mero richiamo all'esistenza di precedenti penali viene associato ad un generico giudizio di proclività a delinquere senza considerare la natura dei reati, la distanza temporale, l'intervenuta dichiarazione di estinzione da parte del Tribunale di Genova del precedente in materia di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti a fronte dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale e valorizzando una sentenza di condanna formalmente non utilizzabile ai fini della recidiva in quanto divenuta irrevocabile dopo la commissione del fatto per cui è processo.

  • Accolto
    Vizio cumulativo della motivazione in relazione alla ritenuta recidiva

    I primi tre motivi di ricorso sono fondati. Il mero richiamo all'esistenza di precedenti penali viene associato ad un generico giudizio di proclività a delinquere senza considerare la natura dei reati, la distanza temporale, l'intervenuta dichiarazione di estinzione da parte del Tribunale di Genova del precedente in materia di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti a fronte dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale e valorizzando una sentenza di condanna formalmente non utilizzabile ai fini della recidiva in quanto divenuta irrevocabile dopo la commissione del fatto per cui è processo.

  • Accolto
    Inosservanza dell'art. 99, comma 2 n. 2 e 4 cod. pen. in relazione alla ritenuta recidiva

    I primi tre motivi di ricorso sono fondati. Il mero richiamo all'esistenza di precedenti penali viene associato ad un generico giudizio di proclività a delinquere senza considerare la natura dei reati, la distanza temporale, l'intervenuta dichiarazione di estinzione da parte del Tribunale di Genova del precedente in materia di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti a fronte dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale e valorizzando una sentenza di condanna formalmente non utilizzabile ai fini della recidiva in quanto divenuta irrevocabile dopo la commissione del fatto per cui è processo.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 20-bis cod. pen. e 58 l. n. 689/81

    Il quarto motivo è genericamente proposto per ragioni in fatto, rispetto all'incensurabile valutazione negativa svolta dalla sentenza impugnata basata sulla dimostrata trasgressività del ricorrente, che designa l'insufficienza della mera prospettiva di seguire i programmi terapeutici da parte dell'imputato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/02/2026, n. 7509
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7509
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

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