Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/02/2026, n. 7509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7509 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
07509-26
Composta da
TA De IC
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto: disposto d'ufficio a richiesta di parte imposto dalla legge
-Presidente-
Sent. n. sez. 100
AN TA
PU 19/01/2026
AN ZZ
Relatore -
R.G.N. 36514/2025
LA Di NI GL
OL Di RO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da RA RU, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/04/2025 della Corte di appello di Genova
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AN ZZ;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla recidiva.
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RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova, a seguito di gravame interposto dall'imputato RU RA avverso la sentenza emessa in data 8 novembre 2024 dal Tribunale di Savona, ha confermato la decisione con la quale il predetto imputato è stato riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 81, 387-bis cod pen. e condannato a pena di giustizia.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, con atto del difensore, deduce i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo inosservanza dell'art. 99, comma 2, n. 2 e 4, cod. pen. in relazione alla ritenuta recidiva in mancanza della valutazione della relazione qualificata tra il reato presupposto e quello per il quale si è proceduto, nonché per la ritenuta valenza di un precedente ormai estinto per esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale dell'imputato.
2.2. Con il secondo motivo vizio cumulativo della motivazione in relazione alla ritenuta recidiva in mancanza di adeguato apparato argomentativo a riguardo e per la valorizzazione di un precedente non valutabile.
2.3. Con il terzo motivo inosservanza dell'art. 99, comma 2 n. 2 e 4 cod. pen. in relazione alla ritenuta recidiva, essendosi la Corte limitata a richiamare i precedenti penali e fatti del tutto incongruenti rispetto al tema.
2.4. Con il quarto motivo, violazione dell'art. 20-bis cod. pen. e 58 I. n. 689/81 in relazione alla omessa sostituzione della pena sostitutiva in mancanza della valutazione della piena assunzione di responsabilità dell'imputato e della manifestazione da parte sua della disponibilità a dar seguito al percorso di disintossicazione e riabilitazione, in mancanza di ulteriori elementi ostativi.
3. In assenza di istanza di trattazione orale, il Procuratore generale ha concluso per iscritto come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è solo in parte fondato.
2. I primi tre motive di ricorso, avendo ad oggetto il medesimo tema della ritenuta recidiva, censurandone distintamente i singoli presupposti, possono essere esaminati congiuntamente. Essi sono fondati.
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Invero, come condivisibilmente osservato dal Procuratore generale, il mero richiamo all'esistenza di precedenti penali viene associato ad un generico giudizio di proclività a delinquere senza considerare la natura dei reati, la distanza temporale, l'intervenuta dichiarazione di estinzione da parte del Tribunale di Genova del precedente in materia di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti a fronte dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale e valorizzando una sentenza di condanna formalmente non utilizzabile ai fini della recidiva in quanto divenuta irrevocabile dopo la commissione del fatto per cui è processo.
4. Il quarto motivo è genericamente proposto per ragioni in fatto, rispetto all'incensurabile valutazione negativa svolta dalla sentenza impugnata basata sulla dimostrata trasgressività del ricorrente, che designa l'insufficienza della mera prospettiva di seguire i programmi terapeutici da parte dell'imputato.
5. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta recidiva, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova per nuovo giudizio sul punto;
nel resto il ricorso deve essere rigettato. Al sensi dell'art. 624, secondo comma, cod. proc. pen. deve essere dichiarata irrevocabile la affermazione di responsabilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Genova. Rigetta nel resto il ricorso e dichiara irrevocabile l'accertamento della responsabilità.
Così deciso il 19/01/2026.
Il Consigliere estensore AN ZZ
Il Presidente TA De IC
Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL
25 FEB 2026
FUNZIARIO GIUDIZIARIO SE IM
3
Il Presidente EM.4.