Sentenza 9 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/2002, n. 1851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1851 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2002 |
Testo completo
01 85 1 / 02 Aula A: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G. n. 8682/99 Dott. Fernando LUPI Consigliere Cron. 4588 Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Consigliere Udienza 14 novembre 2001 Prof. Bruno BALLETTI Cons. relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: NI RO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Alibrandi e Antonio Pellegrini, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma alla via De Santis n. 15, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
4407
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO -I.N.A.I.L. -, in persona del suo legale rappr. pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonino Catania e Rita Raspanti e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma alla via IV Novembre n. 144, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia-Sezione Lavoro n. 92/99 del 25 marzo 1999 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 1931/96). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 novembre 2001 dal relatore cons. prof. Bruno Balletti;
Uditi gli avv.ti Antonio Pellegrini e Emilia Favata (per delega E dell'avv. Antonio Catania); Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Elisabetta Maria Cesqui, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore-Giudice del Lavoro di Pistoia PI IN conveniva in giudizio l'I.N.AI.L. chiedendo l'accertamento della natura professionale della malattia (ipoacusia bilaterale) di cui era affetto e, di conseguenza, la condanna dell'istituto convenuto relativa rendita alla corresponsione della lamentata ipomusia nella misura percentuale del 20%. 2 Si costituiva in giudizio l'I.N.A.I.L. che contestava la fondatezza della domanda e concludeva per il rigetto dell'avverso ricorso. L'adito Giudice del Lavoro dopo avere ammesso e fatto espletare consulenza tecnica - accoglieva la domanda attorea -adeterminando nel 20% il grado di invalidità del ricorrente, ma seguito di appello proposto dall'I.N.A.I.L. il Tribunale di Pistoia, quale Giudice del Lavoro di secondo grado, riformava integralmente la sentenza pretorile e rigettava la domanda giudiziale del IN, dichiarando non dovute dal soccombente le spese di entrambi i gradi di giudizio. Per quanto rileva ai fini del presente giudizio il Giudice di appello ha rimarcato che la consulenza tecnica di ufficio - rinnovata ل ل ا ه in grado di appello e ribadita in sede di chiarimenti dal dott. Pietragalla, ha escluso che la ipoacusia bilaterale da cui è affetto il IN abbia natura professionale: a tale conclusione il c.t.u. è giunto sulla base di una articolata motivazione priva di vizi di logici, cui integralmente ci si riporta, nella quale è stato opportunamente evidenziato che vuoi per la atipicità del tracciato audiometrico rispetto a quello proprio delle ipoacusie professionali, vuoi per l'esposizione ad una fonte di rumore inferiore alla soglia di otolesività, è da escludere 3 che la malattia in oggetto sia stata causata dall'attività lavorativa espletata dall'appellato>>. Per la cassazione della cennata sentenza PI IN propone ricorso sostenuto da un unico complesso motivo. L'I.N.A.I.L. resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE I Con l'unico articolato motivo il ricorrente denunziando - "violazione di legge (d.P.R. n. 1124/1965) ed erronea valutazione di fatti importanti ai fini di causa" - addebita al Giudice di appello di avere seguito in toto il ragionamento del c.t.u. errato per avere contrapposto un valore di 90 d BA (ritenuto universalmente otolesivo) al valore di 81,6 d BA al quale è stato esposto il IN per venti anni e di un possibile danno da attività venatoria esercitata per sei anni [per cui] il c.t.u. nell'incertezza diagnostica etiologica, anzichè seguire il filo logico della criteriologia medico legale e soprattutto non tenendo conto che per le malattie professionali tabellate si applica la presunzione di origine professionale, ha negato il nesso causale quasi a voler addossare all'assicurato l'onere della prova;
in ogni caso il c.t.u. avrebbe dovuto tenere presente che, ove l'infermità invalidante derivi da fattori concorrenti, sia professionali che extraprofessionali, avrebbe trovato applicazione il principio di equivalenza causale, sicchè a ciascuno di detti fattori avrebbe dovuto riconoscersi l'efficacia 4 causativa dell'evento, a meno che uno di essi avesse assunto caratteri di causa efficiente esclusiva, e, ancora, il rischio di malattia derivante da naturale predisposizione non valeva ad escludere del tutto il rischio professionale in quanto anche un ruolo di concausa andava attribuito anche ad un minimo fattore di accelerazione o aggravamento>>. II. Il ricorso come dinanzi proposto si appalesa infondato. Infatti nella sentenza impugnata, il Tribunale di Pistoia si è riportato espressamente al giudizio medico-legale del consulente tecnico di ufficio ove è stato opportunamente evidenziato che vuoi per l'atipicità del tracciatonidimetrico rispetto a quello proprio delle ipoacusie professionali, vuoi per l'esposizione ad una fonte di rumore inferiore alla soglia di otolesività, è da escludere che la malattia denunciata sia stata causata dall'attitività lavorativa espletata dal IN>> per cui a conferma dell'infondatezza delle censure - contenute nel ricorso in esame-vale riportarsi al principio (affermato costantemente da questa Corte) secondo il quale, ove il giudice del merito ritenga di dover aderire alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad una particolareggiata motivazione, ben potendo il relativo obbligo ritenersi assolto con l'indicazione, come fonte di convincimento, della relazione di consulenza, in quanto è sufficiente come è avvenuto nella specie - la ragionata accettazione - dei risultati della consulenza per ritenere implicitamente disattese, 5 senza necessità di specifica ed analitica confutazione, le contrarie argomentazioni delle parti (cfr., ex plurimis, Cass. n. 3519/2001). Comunque vale rimarcare che la norma nella specie applicabile (d. lgs. n. 277/1991) - che prescrive misure per la tutela e la sicurezza dei lavoratori definisce, per ciò che riguarda il rumore, il concetto di esposizione quotidiana e settimanale personale di un lavoratore al rumore e prevede a tal uopo livelli di rumorosità correlati all'adozione di misure di intervento variamente e diversamente ordinate fissando in 90 dBA la soglia di rischio (e, cioè, il danno al di sotto del quale non sussiste pericolo per la salute del lavoratore), tant'è vero, ove non si raggiunga tale soglia di 90 dBA (limite che, anche secondo quanto asserito dal ricorrente, non risulta essere stato superato nella specie), il datore di lavoro non ha l'obbligo di comunicazione all'organo di vigilanza, secondo la prescrizione dell'art. 45 del cennato decreto R D (Cass. n. 11024/1998; Cass. n. 11996/1997). In ogni caso, a conferma dell'infondatezza delle censure formulate dall'odierno ricorrente, si rimarca che: a) il giudice, che abbia disposto nuova consulenza tecnica qualora ne condivida i risultati, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento e può limitarsi a riportare il relativo parere, quando questo per la sua analiticità costituisca idonea riposta ai rilievi critici mossi dalla parte alla consulenza precedente, atteso che la decisione di 6 rinnovare la consulenza implica valutazione ed esame dei detti rilievi, mentre l'argomantata accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituiscono motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimià (Cass. n. 334/1998, Cass. n. 271/1995); b) il vizio di omessa o errata motivazione deducibile in sede di legittimità sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulti dalla sentenza, sia riscontrabile il deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può, invece, consistere in un apprezzamento in senso difforme da quello preteso dalla parte perchè l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non conferisce alla Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice R D del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le risultanze processuali, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le stesse, quelle ritenute più idonee per la decisione (Cass. n. 685/1995, Cass. n. 8653/1994, Cass. n. 10503/1993). Nella specie non si evince, nella disamina della sentenza impugnata, l'esistenza di un errato o deficiente esame di punti decisivi della controversia dato che il Tribunale di Pistoia, con chiara (anche se sintetica) motivazione in relazione alle risultanze processuali, è 7 correttamente pervenuto alla decisione a mente della quale ha escluso che la ipoacusia bilaterale da cui era affetto il IN avesse natura professionale>>. III Alla stregua delle considerazioni svolte si conferma - l'infondatezza del ricorso. Non sussistono le condizioni di cui all'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. per una pronunzia di condanna del ricorrente al rimborso delle spese del giudizio in favore dell'I.N.A.I.L..
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso, in Roma, il giorno 14 novembre 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente Gute M uzi estensonDr. Daler R нее I D I , S O S N L A . L T T O , R B A 9 FEB, 7 7 A I S ' E D L P L S A E I T 7 D . S N Dall I 8 1 O G S . P 2 O 1 N 8 1 M E A I S D I E A E A D G , O G E O T R E T T L N T S I I E R S G I A E E L D R L E O D 8