Sentenza 4 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/02/2002, n. 1452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1452 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2002 |
Testo completo
REPUBBLIC IT01452 /02 OR AL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE CONDOMINIO SOTTOTETTO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE Presidente A R.G.N. 14810/99 Dott. Antonio VELLA Consigliere- Cron.3773 Rep. 414 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere - Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO Ud. 10/10/01 Rel. Consigliere Dott. Carlo CIOFFI - ha pronunciato la seguente SENTENZA CAGGATIONE!CORTE SUPREMA DI CASS UFFICIO CC sul ricorso proposto da: Richiesta copia stud IL SOLE 24 O ST ID NN AR, elettivamente domiciliato in dal Sig. 155 per diritti ROMA VLE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio 4. FEB 2002 IL CANCELLIERE dell'avvocato MA CAPPELLERI, che lo difende, giusta delega in atti;
€155 13000 -- ricorrente CANCELLERIA
contro
COPPA AMPELIO, CARBONI COPPA AURORA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo 24611 studio dell'avvocato GUGLIELMO PERICOLI, che li difende unitamente all'avvocato ANTONIO BORGOGNONI, 2001 giusta delega in atti;
controricorrenti 1340 -- i -1- nonchè
contro
CH MA;
- intimato avverso la sentenza n. 417/98 della Corte d'Appello di ANCONA, depositata il 06/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/01 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito l'Avvocato CAPPELLERI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato PERICOLI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 24 aprile 1981 i coniugi PE CO e RA ON, proprietari di un appartamento sito al quarto piano dell'edificio contraddistinto con il civico 58 della via Giordano Bruno di Ancona, convennero innanzi al Tribunale di tale città AN IA TO, proprietaria di un appartamento sito al pia- no attico, che aveva intrapreso la trasformazione di un sottotetto adiacente la sua unità immobiliare, e sovrastante il loro, e chiesero che fosse condannata alla riduzione in pristino stato dei luoghi. Il Tribunale accolse la domanda. La Corte d'appello di Ancona con la sentenza indicata in epigrafe (6 novembre 1998) l'ha invece rigettata, avendo accertato che il sottotetto per cui è causa, “non era accessibile per nessuno dei condomini, consisteva nello spazio esistente tra il soffitto in cannuc- ciaia dell'appartamento di PE CO e RA ON ed il tet- to" dell'edificio, nel mentre l'appartamento-mansarda della TO confinava con tale sottotetto da un muro maestro condominiale"; ed avendo quindi ritenuto che esso, “per la sua caratteristica strutturale e per il suo posizionamento, fungeva da isolamento termico solo al piano sottostante di proprietà di PE CO e RA ON, e ne costituiva pertanto una pertinenza”. AN IA TO ha proposto ricorso chiedendo la cas- sazione di tale sentenza, per tre motivi. PE CO e RA ON hanno resistito con con- troricorso, che hanno anche illustrato con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del suo ricorso AN IA TO sostiene che il sottotetto per cui è causa ha caratteristiche tali da escludere che esso assolve esclusivamente la funzione esclusiva di isolare e proteggere la sottostante unità immobiliare di PE Cop- pa e RA ON o stesso dal caldo, dal freddo e dall'umidità mediante la creazione di una camera d'aria; e che non è applicabile nella specie dunque il principio giurisprudenziale in virtù del quale la Corte di merito ha affermato che esso è una pertinenza di quest'ultimo. La ricorrente sostiene in particolare che la preesistente "cannucciaia", di cui si è detto in narrativa, è stata sostituita da un solaio impermeabile, che ha fatto venir meno la funzione coibente del sottotetto. La censura è inammissibile, perché suppone una ricostru- zione dei fatti di causa, ed una valutazione degli stessi, diverse e contrapposte a quelle affermate dal giudice del merito, e delle quali quest'ultimo ha dato adeguato conto, avendo al riguardo esposto, nella motivazione della sua sentenza impugnata, le ragioni del deci- dere, che la ricorrente non ha specificamente censurato;
ed inoltre perché non tiene conto della circostanza che la sostituzione della co- siddetta cannucciaia con una struttura più consistente, anche se ha determinato il venir meno della sua funzione coibente rispetto all'appartamento sottostante, non ha certamente fatto venir meno il 2 diritto di proprietà del sottotetto in precedenza acquisito dai proprieta- ri di quest'ultimo appartamento. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Ancona ha omesso di esaminare non meglio specificati "atti di acquisto", suoi e dei suoi danti causa, dai quali a suo dire risulterebbe che l'intero pia- no sottotetto è di sua proprietà. La ricorrente, infatti ha sostenuto di aver esibito tali atti, ma non ha precisato quando ed come, e non ha allegato che la sua appena innanzi riferita argomentazione è stata, anche questa quan- do e come, prospettata ai giudici del merito. Con il terzo motivo del suo ricorso la ricorrente ripropone la tesi, condivisa dal giudice di primo grado, e secondo la quale la funzione coibente del sottotetto in questione sarebbe relativa all'appartamento dell'ultimo piano, e nel caso di specie quindi non all'appartamento sottostante, ma a quello che è ad esso laterale. Tale tesi stravolge il principio giurisprudenziale più volte affermato da questa Corte (secondo la quale il sottotetto, quando non è condominiale, e per struttura e caratteristiche ha esclusiva- mente funzione coibente relativamente all'appartamento sottostante, come è stato accertato nella specie dal giudice del merito, costituisce pertinenza di tale appartamento), ed a ragione è stata disattesa dal giudice d'appello. Le spese seguono la soccombenza. 3
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso, e condanna AN IA TO a rifondere ad PE CO e RA ON le spese del giudizio di legittimità, che liquida in lire 278400 (€ 143,78) oltre lire (€ 154938) 3.000.000 per onorari. Roma, 10 ottobre 2001 Il presidente (Mario Spadone) врахми L'estensore (Carlo Cioffi IL CANCELLIERE C1 PA Marico DEPOSITATO IN CANCELLERIA 4 FEB. 2002 Roma IL CANCELLIERE C1 Tolerico 1037 129,11 LOT 10,33 N 7002 тот. 13944 AGENZIA 11 23 Registra 1 17330 (euro... ACCICHIN 4