Sentenza 23 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/03/2001, n. 4198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4198 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2001 |
Testo completo
E N O I Z A . R 9 T 41.98/0.1 . S I 1 T G $ R E . A ' R N L L A 7 E D 6 9 D 1 E I - T 5 S - N N IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 3 E E S E S E G I " G LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A E L 1 sezione civile oggetto composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: sanzioni amministrative, dr. Alessandro Criscuolo Presidente difesa atecnica e spese. dr. Mario Rosario Morelli Consigliere R.G. N. 11359/98 dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. dr. Luigi Macioce Consigliere Cron.3038 Consigliere Rep.dr. Paolo Giuliani ha pronunciato la seguente: Ud. 12.12.2000 S EN TE NZA su ricorso iscritto al n° 11357 del Ruolo Generale de- gli affari civili dell'anno 1998, proposto DA CA IM, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cola di Rienzo n. 190, presso l'avv. Luigi Favino, che lo rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso. RICORRENTE CONTRO 1) SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI di PADOVA, in conces- sione alla Cassa di risparmio di Padova e Rovigo s.p. a., in persona del collettore in carica. 2) COMUNE DI PADOVA, in persona del sindaco p.t., già 2344 2000 - 2 - rappresentato, nel giudizio di merito, dal Col. Aldo Zanetti e dai Ten. Giacomo Madalosso e Gianni Schia- von, del Comando Polizia Municipale di Padova. INTIMATI avverso la sentenza del Pretore di Padova, n.372, del- 1'8 maggio - 27 giugno 1997. Udita all'udienza del 12 dicembre 2000 la relazione del Cons.dr. Fabrizio For- te. Sentito il P.M. dr. Orazio Frazzini, che conclude per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Padova del 7 dicembre 1996, LO AM si opponeva alla cartella esattoria- le, emessa dal locale Servizio Riscossione Tributi su sollecitazione del comune di Padova, per esigere somme dovute per sanzioni amministrative pecuniarie derivate da due violazioni del Codice della Strada. Costituitisi in giudizio a mezzo di propri funzionari, il comune e la concessionaria del Servizio, Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo s.p.a., chiedevano di ri- gettare l'opposizione, dichiarata inammissibile dall' adito Pretore con sentenza del 27 giugno 1997, la qua- le condannava il AM a rimborsare le spese di causa, liquidate in £. 400.000 in favore del comune e in £. 150.000 per il Servizio Riscossione Tributi. 3 Per la cassazione di questa sentenza ricorre il Casa- massima con unico articolato motivo. Il comune di Padova e il Servizio Riscossione Tributi di Padova non svolgono attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 91 c.p.c. inapplicabile al caso, perchè il comune e il Servizio Riscossione Tributi non sono stati difesi da avvocati ma da propri funzionari e non hanno subito costi spe- cificamente inerenti all'attività giudiziale nè hanno dato indicazione e dimostrazione dell'esatta quantifi- cazione degli oneri sopportati. Ingiustificata è la condanna alle spese in favore del Servizio Riscossione Tributi che, quale delegato alla riscossione delle sanzioni, erroneamente si è ritenuto estraneo al giudizio, rientrando i costi sostenuti dal comune tra le spese generali insuscettibili di essere imputate al singolo rapporto processuale.
2. Non sussiste la dedotta violazione di legge, perchè l'art. 23 della L. 24 novembre 1981 n. 869, al quale rinvia l'art. 205 cpv. del D.lgs. 30 aprile 1992 n.285 (Codice della Strada), espressamente sancisce che, nei giudizi d'opposizione alle sanzioni amministrative, il "pretore può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento" che, quindi, - possono liquidarsi anche se l'autorità che ha irrogato la sanzione sia stata difesa da un proprio funzionario e non da un avvocato, come consentito dalla norma. Come già affermato da questa Corte, in questi giudizi, "l'Autorità amministrativa che ha emesso il provvedi- mento sanzionatorio, quando sta in giudizio a mezzo di un funzionario appositamente delegato, non può ottene- re la condanna dell'opponente che sia soccombente al pagamento dei diritti di procuratore ed agli onorari di avvocato, in difetto delle relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, ma ha solo diritto alla rifusione delle spese, diverse da quelle generali, che essa abbia concretamente affron- tato per lo svolgimento della difesa, da indicarsi in apposita nota" (Cass. 23 settembre 1997 n. 9365 e 6 maggio 1996 n. 4213). In ordine poi alla condanna in favore dell'esattore concessionario, il pretore ne afferma l'estraneità sostanziale al giudizio per non avere la ricorrente indicato vizi propri della cartella esattoriale nella sua opposizione. Il pretore non ha liquidato diritti ed onorari, ma le sole spese erogate specificamente per "un'attività di- fensiva resa complessa dalla pluralità delle violazio- ni, per giunta non recenti e ... dunque presumibilmente 5 dispendiosa" (pag. 7 sentenza), con una motivazione immune da vizi logici, che fa riferimento alla speci- fica vicenda processuale e copre una parte solo delle spese sostenute, escludendo che il relativo onere"deb- ba gravare interamente sulla comunità", a carico della quale quindi rimangono le spese generali, dovendo il soccombente rimborsare gli oneri sostenuti per i soli "atti necessari al processo" (art. 90 c.p.c.), che il giudice del merito richiama nei motivi, avendoli evi- dentemente individuati, liquidando il dovuto d'uffi- cio e senza nota, come è consentito in genere nella condanna al rimborso delle spese processuali (così la recente Cass. 9 febbraio 2000 n. 1440, tra molte). Infine le censure del ricorrente sull'ammontare delle spese, generiche e relative al fatto che la liquida- zione è avvenuta in assenza dell'indicazione e dimo- strazione di esse, sono superate dalla richiamata mo- tivazione della sentenza impugnata, da cui emerge l'e- same dal pretore della "attività difensiva svolta", de- finita "complessa e dispendiosa", dalla quale egli ha desunto di ufficio l'entità delle spese, comunque li- quidate in misura così modesta da escludere che esse abbiano ecceduto i costi specifici degli atti proces- suali concretamente sostenuti dagli opposti e accer- tati dal pretore. - 6 - Esclusa la violazione di legge dedotta dal ricorrente, per l'an debeatur e rilevata la genericità e insuf- ficienza della censura sul quantum, in rapporto alla logica motivazione sul punto della determinazione del- 1'ammontare del dovuto nella sentenza impugnata, il ricorso deve essere rigettato.
3. Non deve provvedersi sulle spese del giudizio di cassazione, per la mancata resistenza degli intimati.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso nella Camera di consiglio del 12 dicembre 2000. Il presidente Il consigliere estensoreHR Ansigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE Prima S Civile Andrea Bianchi ellerla Deposi 23/MOR 2001 11 CANCELLCANCELLIERE E A N L L O I E Z D " A 7 R 9 1 T . 3 S T I . R G N A E ' 7 L R 6 L 9 E A 1 - D D 5 - I E 3 S T N E N E E G S S G I E E " A L E