Sentenza 21 febbraio 2008
Massime • 1
In tema di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, la prova liberatoria della finalità del rientro in patria dello straniero extracomunitario, il quale dall'Italia sia diretto in un Paese confinante dell'area Schengen e di cui non è cittadino o rispetto al quale non ha titolo di residenza permanente non può essere desunta dal mero fatto che lo straniero sia in uscita dall'Italia o dalle sue stesse dichiarazioni, ma va desunto da altri elementi di particolare pregnanza tali da dimostrare la finalità e la direzione immediata del viaggio, come i titoli, in possesso dell'interessato, e i motivi del viaggio. (La Corte ha precisato che l'imputato ha l'onere di allegare gli elementi circostanziali a sostegno della finalità di rientro in patria del viaggio, e che il giudice ha il dovere di verificare l'effettività della prospettazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/02/2008, n. 9520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9520 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 21/02/2008
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 266
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 030133/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.G. presso LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE;
nei confronti di:
GR OR ON, N. IL 08/12/1977;
avverso SENTENZA del 07/06/2007 TRIBUNALE di TOLMEZZO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sostituto Dott. PASSACANTANDO G., che ha concluso per annullamento con rinvio. Udito il difensore Avv. DONESALVI che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 07.06.2007 il Tribunale monocratico di Tolmezzo assolveva, con formula d'insussistenza del fatto, il rumeno GR FL IO dall'addebito di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 1, contestato in imputazione come commesso il
27.03.2004.
Il giudice assumeva come certo in fatto che l'anzidetto GR stesse trasportando in auto due cittadini rumeni, risultati essere moglie e fratello dell'anzidetto imputato, al solo fine di raggiungere la Romania, con ciò peraltro necessariamente dovendo attraversare altri Stati (Austria ed Ungheria) per i quali detti due rumeni non avevano titolo di soggiorno.
Escluso dapprima che il recente ingresso della Romania nella UE fosse scriminante, esaminando i divergenti indirizzi giurisprudenziali in tema di transito al fine di rientro nel Paese d'origine, il Tribunale optava per quella linea interpretativa che negava che tale fatto potesse integrare il contestato reato di favoreggiamento, così pervenendo alla detta assoluzione.
2. Avverso tale sentenza, chiedendone l'annullamento, proponeva ricorso immediato per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Trieste che formulava le seguenti deduzioni per violazione di legge: l'interpretazione accolta dal Tribunale in realtà svuota di ogni significato la norma;
finisce per pretendere nell'accusa un'impossibile dimostrazione della volontà, nell'imputato, di procurare un ingresso in Stati comunitari per fini di permanenza e non di mero transito;
lo stesso concetto di "transito momentaneo e provvisorio" sarebbe di difficile comprensione, in relazione alla finalità della normativa in esame.
MOTIVI DELLA DECISONE
3. Il ricorso è fondato. L'impugnata sentenza deve invero essere annullata con rinvio alla Corte d'appello territoriale per il giudizio conseguente, ex art. 569 c.p.p., comma 4. In ordine al punto di diritto investito dal ricorso, deve confermare questa Corte l'indirizzo giurisprudenziale di legittimità espresso in modo ormai conforme dalle più recenti decisioni che hanno affrontato tale argomento (si vedano: Cass. Pen. Sez. 1 n. 42117 in data 26.10.2006, RV 235581, Unica;
Cass. Pen. Sez. 1 n. 7349 in data 20.12.2006, RV 236237, Sandu;
Cass. Pen. Sez. 1 n. 33232 in data 15.06.2007, Hranai). Pertanto va qui ribadito che il mero transito all'interno di aree comprese nell'ambito comunitario, anche se appartenenti a Stati diversi, non costituisce il reato in parola. Peraltro la circostanza che trattasi effettivamente di mero transito è situazione in fatto che deve essere sottoposta a vaglio probatorio particolarmente rigoroso, al fine di poter sempre tenere distinta la parallela situazione - in fatto assai contigua - dell'ingresso clandestino in uno Stato comunitario al fine di soggiornarvi illegalmente, condotta che di contro costituisce reato. Vale dunque riprodurre la massima della sopra citata sentenza 15.06.2007, Hranat, che ben illustra il punto "In tema di reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, la prova liberatoria della finalità del rientro in patria dello straniero extracomunitario che dall'Italia sia diretto in un Paese confinante dell'area Schengen, di cui non è cittadino o rispetto al quale non ha titolo di residenza permanente, non può essere desunta dal mero fatto che lo straniero sia in uscita dall'Italia o dalle sue stesse dichiarazioni, ma deve desumersi da altri elementi di particolare pregnanza tali da dimostrare la finalità e la direzione immediata del viaggio, come possono essere i titoli già in possesso dell'interessato ed i motivi del viaggio". In sostanza l'imputato ha l'onere non solo di allegare la sua destinazione ma anche di rendere noti gli elementi circostanziali che sostengono tale sua diretta finalità di viaggio, ed il giudice ha il dovere di verificare - eventualmente anche in via di riscontro logico - l'effettività di tale prospettazione. E poiché nel caso di specie il giudice di primo grado ha accettato in modo acritico e pressoché apodittico l'affermazione difensiva, di essere esclusivamente in transito, senza alcuna ulteriore verifica che non sia il dato di fatto trattarsi di familiari stretti di esso imputato, si impone annullamento con rinvio alla Corte d'appello competente che, nell'applicare il principio di diritto qui affermato, procederà alla concreta, rigorosa, verifica della sussistenza di quegli elementi di particolare pregnanza che possano realmente convincere in ordine alla veridicità dell'asserita finalità del viaggio.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza e rinvia alla Corte d'appello di Trieste per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2008