Cass. pen., sez. I, sentenza 21/02/2008, n. 9520
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Sentenza 21 febbraio 2008

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In tema di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, la prova liberatoria della finalità del rientro in patria dello straniero extracomunitario, il quale dall'Italia sia diretto in un Paese confinante dell'area Schengen e di cui non è cittadino o rispetto al quale non ha titolo di residenza permanente non può essere desunta dal mero fatto che lo straniero sia in uscita dall'Italia o dalle sue stesse dichiarazioni, ma va desunto da altri elementi di particolare pregnanza tali da dimostrare la finalità e la direzione immediata del viaggio, come i titoli, in possesso dell'interessato, e i motivi del viaggio. (La Corte ha precisato che l'imputato ha l'onere di allegare gli elementi circostanziali a sostegno della finalità di rientro in patria del viaggio, e che il giudice ha il dovere di verificare l'effettività della prospettazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 21/02/2008, n. 9520
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9520
    Data del deposito : 21 febbraio 2008

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