Sentenza 28 gennaio 2010
Massime • 1
All'esito del giudizio, la dichiarazione immediata di una causa di non punibilità prevale rispetto al proscioglimento nel merito nel caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, anche qualora il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado dichiarativa dell'estinzione del reato per prescrizione, abbia disposto il regolamento delle spese processuali in favore della parte civile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/01/2010, n. 6593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6593 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 28/01/2010
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 84
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 36979/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi, iscritti al numero del registro generale a margine indicato, proposti da:
1) ZE AO, nato a [...] il [...];
2) FI AO, nato Treviso il 21 luglio 1938;
AVVERSO la sentenza della Corte di appello di Roma 14 maggio 2009;
- Esaminati gli atti;
- Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal consigliere relatore, Dott. VECCHIO Massimo;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Dott. MONETTI Vito, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi e per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende;
udito il difensore della parte civile, avvocato Maurizio Giannone, il quale ha concluso per iscritto per la inammissibilità e, gradatamente, per il rigetto dei ricorsi, nonché per la rifusione delle spese del giudizio, giusta separata notula;
Udito il difensore dell'imputato, avvocato Giovan Vincenzo PLacco, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
RILEVA IN FATTO E DIRITTO
1. - Con sentenza, deliberata il 14 maggio 2009 e depositata l'11 giugno 2009, la Corte di appello di Roma, giudicando su rinvio di questa Corte - Sezione 5^, giusta sentenza 13 maggio 2008, n. 21972 (di annullamento - per quanto qui rileva - della sentenza della medesima Corte territoriale 27 febbraio 2007), ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma 4 febbraio 2005 di proscioglimento - essendo il reato estinto per prescrizione - degli appellanti, ZE AO e OT AO, dipendenti della Banca Nazionale del Lavoro, imputati del delitto di truffa in danno della Azienda di credito, in relazione alla concessione del mutuo di tre miliardi di lire alla società Villa Castello s.r.l., erogato sulla base di una falsa perizia estimativa degli immobili della mutuataria "attestante" un valore "di gran lunga superiore al reale".
La Corte di appello di Roma, colla sentenza annullata, aveva dichiarato, jure superveniente, inammissibile il gravame degli imputati, ai sensi della disposizione di diritto intertemporale di cui alla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10. La successiva declaratoria della illegittimità costituzionale (giusta sentenza del Giudice della L. 31 marzo 2008, n. 85) della ridetta norma, aveva comportato l'annullamento del capo della sentenza della Corte di appello recante la declaratoria della inammissibilità del gravame e il rinvio ad altra sezione della stessa Corte per "l'esame del merito" della impugnazione. In esito al giudizio di rinvio la Corte di appello di Roma ha motivato: la prescrizione è stata dichiarata de plano dal primo giudice;
in presenza della causa di estinzione del reato (già accertata) appaiono "impraticabili" le mozioni difensive degli appellanti per la rinnovazione della istruzione dibattimentale con espletamento di perizia per la stima degli immobili;
gli appelli volti a lucrare l'assoluzione sono infondati;
le condotte contestate ai giudicabili rientrano "sia in astratto che in concreto" nel "paradigma del reato di truffa"; priva di pregio è la tesi difensiva della esclusione del danno in dipendenza della garanzia assicurata alla Banca dalla ipoteca iscritta sugli immobili della debitrice mutuataria, a garanzia del credito;
infatti la "frode" consistette nella sopravvalutazione dei ridetti immobili, che, invece, non sono "congrui (capienti) rispetto al debito garantito dalla ipoteca", la considerazione della condotta "dei due imputati nella fase prodromica alla concessione del mutuo", alla stregua "delle risultanze presenti nel fascicolo", non solo non rende "evidente l'assenza di un ruolo positivo e rilevante" nella compartecipazione delittuosa truffaldina nonché l'assenza del "dolo generico di immutazione del vero da offrire alla Banca" (la stima "per eccesso" degli immobili risulta funzionale alla realizzazione delle aspirazioni fraudolente dei correi "di lauto e facile credito"), ma, addirittura, disvela "elementi di segno contrario alla evidenza della estraneità dei due imputati"; pacifici sono, infatti, i ruoli di costoro nella istruttoria del mutuo;
e, in proposito, costituiscono "elementi di grave peso indiziario" a carico dei funzionari infedeli gli "abusi estimativi" e "le quanto meno gravi negligenze e superficialità" asseverando "fasulle prospettazioni di milionarie locazioni degli immobili", stimati "in misura enormemente superiore al valore effettivo".
2. - Ricorrono per cassazione gli imputati, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Giovan Vincenzo Placco, mediante atto recante la data dell'11 ottobre 2009, col quale - previa ampia narrazione della vicenda processuale e illustrazione delle censure formulate con l'appello - sviluppa due motivi, dichiarando promiscuamente di denunciare, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), violazione dell'art. 129 c.p.p., nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ritenuta meramente apparente.
2.1 - Con il primo motivo, il ricorrente sostiene, richiamando il recente arresto delle Sezioni Unite, 15 settembre 2009, n. 35490, che il giudice deve privilegiare, nel concorso della causa estintiva, la pronuncia assolutoria, anche nel caso "della assoluta mancanza di prove di colpevolezza" (oltreché) "quando la valutazione (..) sia necessaria ai fini delle statuizioni civili". E, a tale riguardo, cita il dictum della pronuncia di questa Corte 17 marzo 2009, n. 14448 (non massimata), così testualmente riportandolo: "anche la condanna dell'imputato al pagamento delle spese del giudizio di appello in favore della (..) parte civile (..) è significativa della valutazione della (..) responsabilità". Il difensore prosegue, quindi, lamentando l'omessa valutazione delle deduzioni e delle censure formulate con l'appello (in precedenza diffusamene esposte) e ricapitolate nei termini che seguono: errori metodologici per aver, da un lato, accomunato "due vicende separate e distinte" e dall'altro "svilito" e "sminuzzato" con "esame parcellizzato" le emergenze contrarie all'accusa; denunzia di "inesattezze, imprecisioni, genericità omissioni", reputate "non prive di incidenza" (quali la errata attribuzione al consulente del Pubblico Ministero, Dott. Caprino, della qualità di funzionario della Banca;
la errata indicazione della Sezione autonoma di credito fondiario - anziché della filiale - come l'ufficio cui fu presentata la domanda di mutuo;
la omessa distinzione sul piano soggettivo di attività compiute da soggetti diversi;
i riferimenti a fatti successivi al supposto reato;
trascurata valutazione della condotta negligente e sprovveduta della parte civile); e, inoltre, la mancata "incoerenza" tra il riconoscimento della centralità del tema della stima del complesso di Laveno Mombello e lo stigmatizzato "superficiale svilimento" della consulenza del prof. Ferrerò e del giudicato sulla validità del mutuo intervenuto nella causa civile promossa contro la Banca Nazionale del Lavoro;
responsi dei consulenti della difesa, prof. Mattia e prof. Morano, colle "severe critiche" mosse alla "farneticante stima" del consulente del Pubblico Ministero, architetto Bignotti;
erronea applicazione retroattiva delle norme introdotte dalla riforma del credito fondiario;
confusione di regole e prassi tra credito ordinario e fondiario;
incompetenza di ZE (tecnica e funzionale) e di OT (istituzionale), rispettivamente, in ordine alla valutazione del preliminare e all'esame dei bilanci e all'apprezzamento della capacità reddituale del mutuatario richiedente;
fraintendimento del testimoniale (AM, RE, Di NI, AN e MA);
arbitraria formulazione di congetture e sospetti circa "ulteriori diffuse infedeltà interne" e "fiabesche supposizioni" in proposito;
errore "allucinante" nella indicazione della data della domanda di mutuo (15 settembre 1998, anziché 15 luglio 1988); esaurimento di ogni attività di ZE e di OT, rispettivamente, nella perizia estimativa (il primo) e nella proposta di concessione del mutuo e, peraltro, "con la aggiunta - rispetto alla modulistica - della garanzia bancaria" (il secondo); diversità e autonomia delle mansioni e dei compiti dei due giudicabili;
"erroneità valutativa" sul punto della ritenuta compartecipazione, per effetto della indistinta considerazione delle condotte;
assenza del danno in considerazione del giudicato intervenuto nella causa civile. 2.2 - Con il secondo motivo il ricorrente reitera la doglianza per l'omesso esame della censura degli appellanti, circa la carenza "del dolo di profitto", assertivamente risultante dal testo della sentenza appellata, e deduce: il Tribunale aveva eluso il tema supponendo il concorso, non accertato, di superiori e l'intento dei giudicabili di compiacerli per lucrare favori e benefici di carriera;
la Corte territoriale ha genericamente richiamato la motivazione dei primi giudici, che aveva travisato le dichiarazioni degli imputati;
inoltre, ha contraddittoriamente addebitato ai giudicabili il "dolo generico", "negligenze e superficialità" (espressione di colpa), mentre per la truffa la legge esige il dolo specifico;
e, così, ha palesato la carenza dell'elemento psicologico del delitto. 3. - Il ricorso è infondato.
3.1 - Questa Corte, a Sezioni Unite, peraltro ribadendo l'indirizzo della prevalente giurisprudenza, ha fissato - proprio con l'arresto citato dai ricorrenti - il principio di diritto secondo il quale "in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art.129 c.p.p., comma 2 soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione, ossia di percezione ictu oculi, che a quello di apprezzamento e sia, quindi, incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento" (28 maggio 2009, n. 35490, Tettamanti, massima n. 244274).
Le Sezione Unite hanno, nel contempo, affermato che il principio in parola trova, però, "due temperamenti" (nel senso che "il proscioglimento nel merito prevale sulla causa estintiva, pur nel caso di (..) contraddittorietà o insufficienza della prova"): a) nel caso in cui, in presenza di una causa estintiva del reato, il giudice di appello è chiamato a valutare il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, ai sensi dell'art. 578 c.p.p.; b) nel caso la causa estintiva del reato sopravvenga nel giudizio di appello promosso dal Pubblico Ministero avverso una sentenza assolutoria, ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2, e il giudice ritenga infondato nel merito il gravame (v. massima n. 244273).
3.1 - Orbene, è d'uopo chiarire in limine che nella specie non ricorre nessuna delle due ipotesi di deroga al principio della necessità della evidenza della innocenza dell'imputato - formula che compendia le distinte previsioni contemplate dall'art. 129 c.p.p., comma 2 - ai fini della prevalenza della formula assolutoria su quella di proscioglimento.
Gli imputati, odierni ricorrenti, vennero, infatti, prosciolti (essendo, appunto, il reato loro ascritto, estinto per prescrizione) già in prime cure.
Epperò, affatto privo di attinenza col caso in esame si prospetta il richiamo del difensore all'arresto della Sezione 4^ di questa Corte (17 marzo 2009, n. 14448, Marconi), di poco antecedente alla pronuncia delle Sezioni Unite, col larvato collegamento (appena insinuato) tra la circostanza del mero regolamento delle spese processuali a favore della parte civile nella pronuncia di proscioglimento dell'imputato (per estinzione del reato), in secondo grado, e la ipotesi di deroga (ex art. 578 c.p.p.) riconosciuta dalle Sezioni Unite.
Il precedente di legittimità citato dal difensore concerne il caso diverso - rispetto a quello in esame - di imputato condannato in prime cure e prosciolto in appello per la sopravvenuta prescrizione:
il giudice di appello aveva omesso di provvedere sulla impugnazione agli effetti delle disposizioni e dei capi concernenti gli interessi civili;
sul ricorso della parte civile, questa Corte, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata "limitatamente alla omessa pronuncia sulle statuizioni civili, confermando quelle stabilite in primo grado"; e, in proposito, ha motivato che la Corte territoriale aveva "dimostrato di avere verificato il fondamento della contestazione e la ricorrenza di tutti gli elementi per confermare la sentenza appellata, se non fosse trascorso il termine di prescrizione", aggiungendo - secondo quanto riportato nel ricorso - che "anche la condanna dell'imputato al pagamento delle spese del giudizio di appello in favore della costituita parte civile e attuale ricorrente - era - significativa della valutazione della ritenuta responsabilità".
Mentre nel giudizio, oggetto del presente scrutinio, la condanna inflitta dalla Corte territoriale agli imputati prosciolti alla rifusione delle spese del grado a favore della parte civile, trova diverso fondamento nella soccombenza degli appellanti in relazione alla reiezione della richiesta di assoluzione, assolutamente pregiudizievole per gli interessi della parte civile e dalla stessa vittoriosamente contrastata.
Conclusivamente il regolamento delle spese a favore della parte civile operato dal giudice a quo non implica la ricorrenza della ipotesi di deroga (ammessa dalle Sezioni Unite) al principio della necessità della evidenza della innocenza dell'imputato per la adozione della formula assolutoria in concorso con un causa di estinzione del reato.
3.3 - La denunzia della violazione dell'art. 129 c.p.p. è destituita di fondamento.
Il vizio della violazione di legge non ricorre:
- ne' sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a quo applicato la disposizione in relazione all'operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma e, cioè, la constatazione della innocenza degli imputati);
- ne' sotto il profilo della erronea applicazione, avendo la Corte territoriale esattamente interpretato la norma in questione, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte, ne', oltretutto, opponendo il ricorrente alcuna alternativa interpretazione a quella correttamente seguita nel provvedimento impugnato.
Priva di pregio è la mera asserzione difensiva circa la assoluta carenza di prova della colpevolezza degli imputati. Supposto che, ai fini della prevalenza della formula assolutoria ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2, la mancanza della prova della colpevolezza (ovvero il fallimento della accusa ex art. 530 c.p.p., comma 2) sia da assimilare alla positiva dimostrazione della innocenza (ovvero alla falsificazione della accusa ex art. 530 c.p.p., comma 1), come per obiter dieta non sembrano disconoscere le
Sezioni Unite in relazione ad alcuni richiami operati (pp. 8, 16 e 18 della sentenza), ebbene il prescritto criterio gnoseologico della constatazione - immediata e indiscutibile - della evidenza, in antitesi all'accertamento costituente epilogo di una sequela di argomentazioni, confutazioni e valutazioni (epperò epistemologicamente non immune dalla falsificazione), comporta che la evidenza della carenza probatoria possa essere affermata, ai fini in parola, solo se: a) nessuna prova a carico sia stata dedotta, ammessa ed acquisita nel giudizio;
b) oppure se le prove assunte siano risultate palesemente e pacificamente prive di alcuna inferenza, sul piano abduttivo, rispetto all'enunciato della responsabilità del giudicabile.
Ma nel caso in esame, come è reso evidente dal tenore delle argomentazioni dei ricorrenti (a tacere della mozione di rinnovazione della istruzione dibattimentale formulata con l'appello), la postulazione difensiva della mancanza di prova trae alimento da una argomentata e complessa sequenza di apprezzamenti, confutazioni e rilievi su punti, assolutamente controversi, oggetto delle difformi valutazioni dei giudici di merito, e rappresenta, per l'appunto, il prospettato approdo del costrutto motivazionale antagonista sviluppato della difesa.
Epperò risulta fuori discussione che la asserzione difensiva della mancanza di prova della colpevolezza non è enunciato che appaia fondato sulla "constatazione", pura e semplice, percepibile ictu oculi, della "manifestazione di una verità processuale così chiara ed obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione " (Sez. Un., 28 maggio 2009, Tettamanti, cit., p. 12). Tanto esclude in. radice la possibilità della applicazione dell'art.129 c.p.p., comma 2.
Infine è appena il caso di aggiungere che non hanno giuridico pregio le censure difensive, sviluppate nel secondo motivo del ricorso, in ordine ai riferimenti della Corte territoriale al dolo "generico" e alla "negligenza".
Le espressioni, in parola, riportate nel ricorso affatto avulse dai relativi contesti argomentativi, non suffragano la tesi difensiva del riconoscimento da parte dei giudici di merito - in contrasto col dispositivo - della mancanza dell'elemento psicologico del delitto di truffa.
La Corte territoriale non ha attribuito il dolo "generico" alla complessiva condotta truffaldina dei giudicabili, ma al particolare segmento della azione, consistito nella "immutazione del vero", funzionale alla induzione in errore della Banca.
Il riferimento alle "quanto meno gravi negligenze" (sotto il profilo meramente oggettivo della rilevata omissione dei controlli e delle valutazioni doverose), seppur con espressione indubbiamente non felice, è utilizzato dal giudice a quo non per connotare in termini di colpa la volontà dei giudicabili, bensì sul piano argomentativo, per inferire dalla oggettiva gravita delle omissioni, il concorso "di elementi di grave peso indiziario" i quali "impediscono di ritenere (..) evidente l'assenza dell'elemento psicologico del reato" contestato.
3.4 - Le residue censure, relative ai denunziati vizi di motivazione non possono essere prese in considerazione.
Soccorre, in proposito, il principio di diritto, recentemente ribadito dalle Sezioni Unite, secondo il quale "in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva" (28 maggio 2009, n. 35490, Tettamanti, massima n. 244275). 3.5 - Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - in solido - alla rifusione, a favore della parte civile, delle spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo nella somma ibidem indicata, comprensiva di spese e accessori.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Condanna, altresì, i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione, a favore della parte civile, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.038,50 (duemilatrentotto e centesimi cinquanta).
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010