Cass. pen., sez. III, sentenza 22/06/2001, n. 35743
CASS
Sentenza 22 giugno 2001

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Massime1

Non è configurabile il reato di tentata frode in commercio, di cui agli artt. 56 e 515 cod. pen., allorché in un esercizio commerciale si rinvengano prodotti alimentari congelati, atteso che, in assenza di ulteriori elementi circostanziali, non è individuabile nella mera detenzione una condotta idonea e non equivocamente diretta alla conclusione di una intesa contrattuale. (Fattispecie nella quale in un laboratorio di pasticceria erano state rinvenute alcuni chili di briosches in un congelatore)

Commentario1

  • 1Frode nell’esercizio del commercio: l’art. 515 c.p.
    Mariaelena D'Esposito · https://www.iusinitinere.it/

    Il reato di frode nell'esercizio del commercio è regolato all'art. 515, capo II del titolo VIII del libro II del codice penale e rientra tra i delitti contro l'economia pubblica. E' posto a tutela della libertà, della produzione e dello scambio, nonché della fiducia nell'esercizio delle attività commerciali. Esso si configura ogniqualvolta in un'attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico viene consegnata all'acquirente una cosa mobile per un'altra ovvero diversa per origine, provenienza, qualità, quantità, da quella dichiarata o pattuita [1]. Nello specifico, la diversità per “l'origine” del prodotto riguarda il luogo geografico di produzione di cose che, nella mente dei …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 22/06/2001, n. 35743
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35743
Data del deposito : 22 giugno 2001

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