Sentenza 22 giugno 2001
Massime • 1
Non è configurabile il reato di tentata frode in commercio, di cui agli artt. 56 e 515 cod. pen., allorché in un esercizio commerciale si rinvengano prodotti alimentari congelati, atteso che, in assenza di ulteriori elementi circostanziali, non è individuabile nella mera detenzione una condotta idonea e non equivocamente diretta alla conclusione di una intesa contrattuale. (Fattispecie nella quale in un laboratorio di pasticceria erano state rinvenute alcuni chili di briosches in un congelatore)
Commentario • 1
- 1. Frode nell’esercizio del commercio: l’art. 515 c.p.Mariaelena D'Esposito · https://www.iusinitinere.it/
Il reato di frode nell'esercizio del commercio è regolato all'art. 515, capo II del titolo VIII del libro II del codice penale e rientra tra i delitti contro l'economia pubblica. E' posto a tutela della libertà, della produzione e dello scambio, nonché della fiducia nell'esercizio delle attività commerciali. Esso si configura ogniqualvolta in un'attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico viene consegnata all'acquirente una cosa mobile per un'altra ovvero diversa per origine, provenienza, qualità, quantità, da quella dichiarata o pattuita [1]. Nello specifico, la diversità per “l'origine” del prodotto riguarda il luogo geografico di produzione di cose che, nella mente dei …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/06/2001, n. 35743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35743 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TORIELLO FRANCESCO - Presidente - del 22/06/2001
1. Dott. ACQUARONE ANTONIO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. VITALONE CLAUDIO " N. 2291
3. Dott. MANNINO SAVERIO FELICE " REGISTRO GENERALE
4. Dott. TARDINO VINCENZO " N. 40398/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AM CE n. a Nuvolento il 14/7/1948
avverso la sentenza (11/7/2000) della Corte d'Appello di Brescia Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. V. Tardino
Udito il Pubblico Ministero in persona del P.G. Dott. V. Di Nunzio che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
CONSIDERAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte d'appello di Brescia, con sentenza in data 11/7/2000, confermava la decisione del Pretore di quella stessa città che, per tentata frode in commercio (art. 56.515 c.p.), aveva condannato AM CE - "che, nella qualità di titolare dell'omonimo laboratorio..., e pertanto nell'esercizio di un'attività commerciale, poneva in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a consegnare ai clienti cose diverse da quelle dichiarate..., detenendo nel suddetto laboratorio prodotti dolciari e da forno arbitrariamente congelati" - alla pena di L. 2000.000 di moneta.
Ricorreva per cassazione l'imputato, che eccepiva la violazione di legge, rilevando, tra l'altro, che "... non effettuava alcun tipo di vendita al dettaglio al consumatore occasionale, svolgendo attività di produzione finalizzata alla vendita dei propri prodotti da forno ai bar"; che si era trattato di una situazione di mera detenzione di prodotti congelati effettiva solo all'interno della sfera di pertinenza dell'agente; e senza che si fosse configurata un'ipotesi di offerta al pubblico, concretamente obiettivabile come proposta contrattuale.
1 - In punto di fatto, il solo elemento che risulta accertato nella sentenza impugnata è che, nel corso di un'ispezione da parte del NAS dei Carabinieri, presso il laboratorio di pasticceria dell'imputato erano stati trovati in un congelatore dieci chili di brioches cotte e due chili di pane. Da questo dato di fatto la Corte di merito - confermando la precedente decisione del Pretore di Brescia - ha desunto un tentativo di frode in commercio argomentando, in termini meramente congetturali, sul "rilevante quantitativo delle brioches"
2 - La sentenza impugnata è del tutto priva di motivazione sulla caratterizzazione dell'elemento oggettivo del reato: in ordine alla qualificazione del laboratorio dell'imputato come "spaccio aperto al pubblico" e alla tipicizzazione di una contrattazione idonea - chiaramente sottesa la ratio legis nel fatto di "consegnare" merce diversa a chi in concreto intenda acquistare una certa cosa mobile conforme ai requisiti della concordata pattuizione. I vizi logici della motivazione - che non può che dirsi "apparente" - sono manifestamente identificabili nell'avere apoditticamente omologato per "spaccio aperto al pubblico", ovvero per un negozio "aperto" a tutti i consumatori, un laboratorio privato con destinazione circoscritta - come risulta dal testo stesso della sentenza - ai soli titolari di esercizi di bar;
e nell'avere ritenuto un principio di contrattazione - che è alla base della presupposizione normativa - in una mera fattispecie di "posizione", del tutto avulsa da ragionevoli e concrete implicazioni negoziali. In sostanza, in tema di tentativo di frode in commercio l'offerta al pubblico - quando sia concretamente individualizzabile come proposta contrattuale, è condotta di per sè idonea e non equivoca alla conclusione di un'intesa contrattuale, e quindi alla consumazione della frode commerciale di cui all'art. 515 c.p., se ne sussistono i relativi requisiti oggettivi e soggettivi;
ma quando si è in presenza, come nel caso di specie, di una mera detenzione di prodotti alimentari congelati non suffragata da altri elementi circostanziali, non è possibile astrattamente enunciare il tentato delitto di cui all'art. 515 c.p.: appunto perché non risulta - come nel caso di specie - sufficientemente argomentato il requisito della concludenza di atti propedeutici ad un reale principio di negoziazione.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio, disponendosi la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia.
P.T.M.
annulla con rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2001