Sentenza 12 ottobre 2004
Massime • 2
In tema di protezione del diritto d'autore, il possesso di materiale utilizzabile per la decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato, previsto quale reato ex art. 171 octies della legge 2 aprile 1941 n. 633, introdotto dall'art. 17 della legge 18 agosto 2000 n. 248, e successivamente depenalizzato a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 15 novembre 2000 n. 373, configura nuovamente una fattispecie di reato attesa la applicabilità delle sanzioni penali e delle altre misure accessorie prevista a seguito della modifica dell'art. 6 del citato D.Lgs. n. 373 ad opera dell'art. 1 della legge 7 febbraio 2003 n. 22. (Conseguentemente la Corte ha ritenuto configurato il reato di cui agli artt.171 ter e 171 octies nell'ipotesi di possesso di apparecchiatura denominata "splitty" che consente, senza l'utilizzo della smart-card, l'accesso ai programmi di pay-tv)
In tema di protezione del diritto d'autore, il possesso di apparecchiature denominate "splitty", ed attraverso le quali viene trasferita a più "decoders" la chiave di decodifica per l'accesso a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato, configura il reato di cui all'art. 171 octies della legge 22 aprile 1941 n. 633, introdotto dall'art. 17 della legge 18 agosto 2000 n. 248, atteso che tale apparecchiatura costituisce parte integrante di un apparato atto alla abusiva decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato.
Commentario • 1
- 1. Diritto d'autore, marchi e brevettiAvv. Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/ · 14 luglio 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/10/2004, n. 43887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43887 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 12/10/2004
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - N. 1200
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 22282/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento;
avverso l'ordinanza emessa, in data 3/5/'04, dal detto Tribunale nel procedimento per riesame relativo agli indagati:
TE IU, nato a [...] il [...];
NN MI, nata a [...] il [...];
TE BE, nato a [...] il [...];
Letti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Grassi;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. PASSACANTANDO G., il quale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata;
OSSERVA
A seguito di decreto di perquisizione e sequestro emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento nel corso delle investigazioni preliminari a carico di IA e RT LE, nonché di AL TI, indagati in ordine ai reati previsti dagli artt. 171 ter lett. f) bis e 171 octies L. 22/6/41, n. 633, la Polizia di Stato sequestrava, il 9/4/'04, presso la "Show-
room" della DI IA & C. s.n.c." ubicata in Pinzolo, 614 apparecchi modello "Splitty" custoditi in scatoloni sigillati. In sede di riesame, chiesto dagli indagati, detto sequestro ed il decreto di perquisizione che lo aveva preceduto, sono stati annullati dal Tribunale di Trento, con ordinanza del 3/5/'04, essendo stati ritenuti non ipotizzabili i reati oggetto d'indagine. In particolare, il Tribunale ha - fra l'altro - affermato:
a) che l'art. 171 ter lett. f) bis L. 633/'41 è stato introdotto quale svolgimento dei criteri direttivi di cui alle lett. c) ed f) dell'art. 30 L. 39/'02;
b) che il diritto, dell'organismo di diffusione radiotelevisiva, di autorizzare la messa a disposizione del pubblico di opere cinematografiche ed audiovisive costituisce un "diritto connesso", trattandosi di una particolare modalità di utilizzazione del diritto di autore, sicché non rileverebbe la circostanza, invocata dalla difesa, che l'art. 1 co. 2 lett. c) della Direttiva C.E. 2001/29 escluda quella della "radiodiffusione via satellite" dal novero delle materie disciplinate, atteso che detta previsione concerne i soli prodotti per la radio e non anche quelli relativi alla diffusione televisiva, espressamente contemplati dall'art. 3 lett. d) della citata Direttiva nel novero dei diritti connessi a quello d'autore, oggetto di tutela;
c) che il detto art. 171 ter lett. f) bis L. 633/'41 riproduce fedelmente il disposto di cui all'art. 6 co. 2 lett. c) della Direttiva sopra richiamata, punendo la detenzione, a fini commerciali, di attrezzature principalmente progettate, adattate o realizzate con la finalità di rendere possibile o di facilitare la elusione di efficaci misure tecnologiche di protezione;
d) che la norma di legge in questione deve essere interpretata secondo il principio di legalità, con esclusione di applicazioni in via analogica;
e) che la "smart-card", quale dispositivo per l'accesso condizionato protetto, destinato a consentire la visione di un segnale satellitare che, altrimenti, non sarebbe visibile, deve essere ricompresa fra le misure tecnologiche di protezione, atte ad impedire o limitare atti su opere o altri materiali protetti, non autorizzati dal titolare dei diritti connessi a quello d'autore;
f) che l'apparecchiatura "splitty" non servirebbe a decodificare, essendo tale funzione assolta dalla "smart-card" - in cui è inserito il codice di decriptazione - senza la quale il sistema non sarebbe in grado di consentire la visione dei programmi protetti;
g) che, secondo il punto 48 del preambolo della Direttiva comunitaria su indicata, la protezione giuridica contro dispositivi e prodotti diretti all'elusione delle misure tecnologiche non dovrebbe comunque vietare i dispositivi o le attività che hanno finalità commerciali significative, ovvero un'utilizzazione diversa dalla elusione della protezione tecnologica;
h) che, quindi, laddove l'attrezzatura sia suscettibile di utilizzazione diversa dalla elusione, o possa assumere una finalità commerciale significativa, la detenzione di essa a fini di commercializzazione non può considerarsi idonea ad integrare, neppure in astratto, gli estremi del reato di cui all'art. 171 ter lett. f) bis L. 633/'41, anche perché la stessa non può essere definita quale prodotto realizzato con "principale finalità di elusione" della misura tecnologica;
i) che l'attrezzatura denominata "splitty" sarebbe suscettibile di utilizzazione diversa dalla "elusione" ed assolverebbe, nel contempo, ad una finalità commerciale significativa, essendo compatibile con eventuali offerte praticate da imprese operanti nel settore della diffusione televisiva satellitare sia a gruppi di utenze, quali quelle che fanno capo al condominio di un edificio che abbia stipulato un solo contratto di abbonamento collettivo fruibile, a mezzo di una sola "smart-card", presso le utenze individuali installate nelle singole proprietà, sia al titolare di un contratto individuale per uso domestico che, attraverso l'apparecchiatura di che trattasi, potrebbe visionare contemporaneamente programmi diversi su più televisori della propria abitazione;
j) che tali finalità, lecite perché non comportanti la lesione del diritto protetto dalla misura tecnologica, non potrebbero essere frustrate da un operatore il quale, agendo sul territorio nazionale quale sostanziale monopolista, non preveda formule commerciali della tipologia testè indicata, adottabili - tuttavia - da eventuali futuri gestori operanti sul territorio, ovvero da gestori satellitari europei che trasmettano un segnale ricevibile sul territorio italiano;
k) che, in conclusione, essendo lo "splitty" suscettibile di utilizzazioni diverse da quelle costituenti elusione della misura tecnologica, idonee a perseguire finalità commerciali significative e meritevoli di tutela, la loro detenzione a fini commerciali non integrerebbe gli estremi del reato di cui all'art. 171 ter lett. f) bis L. 633/'41;
1) che neppure il reato previsto dall'art. 171 octies della stessa legge sarebbe ipotizzabile in quanto tale norma punirebbe la sola vendita di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato e l'apparecchiatura in esame non provvederebbe a decodificare le trasmissioni televisive, essendo tale compito riservato alla "smart-card" nella quale è inserito il codice di decriptazione e senza la quale il sistema "splitty" non sarebbe in grado di consentire la visione di programmi protetti. Avverso l'ordinanza di riesame il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento ha proposto ricorso per Cassazione e ne chiede l'annullamento, per violazione di legge.
Il ricorrente, richiamato il tenore letterale delle norme di legge che si assumo violate dagli indagati, deduce:
1. che lo "splitty", una volta connesso con il decoder e la "smart- card" diviene parte integrante dell'apparato di decodificazione, tanto da rendere disponibili le "chiavi" di decodifica a più decoders, anziché solo a quello in cui deve essere inserita la detta "card";
2. che attraverso l'inserimento dello "splitty" nell'apparato principale, ogni decoder collegato, pur privo dell'apposita "smart- card", è in grado di ottenere la chiave di decodifica e consentire, così, la visione abusiva di programmi di "pay-tv" ai quali non avrebbe, altrimenti, accesso;
3. che sullo "splitty" è, infatti, montato un microprocessore che gestisce la comunicazione fra la "smart-card" Sky e le varie "splitty cards" col legate, dotate a loro volta di un microprocessore che consente di gestire la comunicazione da e verso l'unità centrale e da e verso il decoder;
4. che, quindi, il sistema "splitty" non fa altro che trasferire detta "chiave" a più decoders i quali, altrimenti, non sarebbero in grado di decodificare il segnale, cosicché la "smart-card' Sky, anziché dare l'autorizzazione alla decodifica al solo decoder autorizzato, la da a tutti quelli collegati con lo "splitty", consentendo la fraudolenta fruizione dei programmi ad un numero potenzialmente indeterminato di utenti non selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale;
5. che il Giudice del riesame non avrebbe indicato quali sarebbero o potrebbero essere le utilizzazioni dello "splitty" diverse dalla "elusione", non essendo sufficiente, al riguardo, la mera, astratta ipotesi dell'operatività in futuro, sul territorio nazionale, di altri gestori, diversi da Sky, i quali potrebbero consentire condotte ad oggi non ammesse;
6. che, in realtà, lo "splitty" avrebbe, quale finalità unica o prevalente, quella di eludere il sistema di cifratura del segnale emesso da Sky e di consentire, così, anche a chi non ha sottoscritto un regolare abbonamento, di vedere i programmi dalla stessa trasmessi;
7. che a riprova dell'illiceità dell'uso degli apparecchi in sequestro, occorre ricordare come il contratto che Sky stipula con i propri clienti prevede che l'abbonato s'impegni ad usufruire del servizio esclusivamente presso l'indirizzo indicato, tramite l'uso di un solo apparecchio televisivo e nell'ambito familiare e domestico. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento, perché fondato.
Questa Corte Suprema ha già affermato il principio secondo cui il sequestro probatorio deve essere ritenuto legittimo non solo quando la condotta ipotizzata sia riconducibile ad una precisa fattispecie criminosa, ma anche quando tale riconducibilità sia discutibile sotto il profilo giuridico, sia nel senso della possibile esclusione di tale condotta dall'area dell'illecito penale, sia nell'ipotesi della configurabilità, in astratto, di fattispecie criminose diverse da quelle indicate nel decreto di sequestro e ciò perché il mezzo di prova in cui esso si sostanzia può rendersi necessario per stabilire gli esatti termini del fatto e della condotta denunciata (v. conf. Cass. sez. 3^ pen., 6/5/'99, n. 1716).
Ciò premesso, occorre evidenziare che:
- l'art. 171 ter lett. f) bis L. 22/4/'41, n. 633, punisce colui il quale "fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti, ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater, ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure...."; e che:
- l'art. 171 octies L. 633/'41 punisce la condotta di colui il quale "a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza, per uso pubblico e privato, apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato, effettuate via etere, via satellite o via cavo, in forma sia analogica, che digitale". I fatti previsti dalla norma di legge da ultimo riportata, introdotta dall'art. 17 L. 18/8/'00, n. 248, depenalizzati dalla successiva emanazione del D.Lgs. 15/11/'00, n. 373 (entrato in vigore il 30/12/'00), hanno riacquistato rilievo penale a seguito della modifica apportata, dall'art. 1 L. 7/02/'03, n. 22, all'art. 6 co. 1 del detto decreto legislativo, con la previsione dell'applicabilità anche delle sanzioni penali e delle altre misure accessorie di cui agli artt. 171 bis e 171 octies L. 633/'41 e successive modifiche. Nel corso ulteriore delle indagini preliminari occorrerà, evidentemente, approfondire l'indagine sulla caratteristiche tecniche e le diverse, possibili utilizzazioni delle apparecchiature "splitty" di che trattasi, ma - allo stato - entrambi o, almeno, uno dei reati oggetto d'investigazione debbono ritenersi legittimamente ipotizzati. Non può, infatti, negarsi che lo "splitty" - il quale per funzionare deve essere connesso con un decoder che utilizzi una "smart-card" - costituisce parte integrante di un apparato atto alla decodificazione di trasmissioni televisive e che l'art. 181 octies L. 633/'41 vieta anche la messa in vendita e l'utilizzo, per uso pubblico o privato, di apparati o parti di apparati idonei alla decodificazione di trasmissioni televisive ad accesso condizionato.
Per questo occorrerà accertare:
- se, attraverso l'inserimento di uno "splitty" nell'apparato principale, ogni decoder collegato, per quanto privo di regolare, autonoma "smart-card" Sky, possa ottenere una "chiave" di decodificazione che consenta la visione di programmi di "pay-tv" ai quali non avrebbe, altrimenti, accesso;
- se lo "splitty" abbia come finalità principale quella di eludere il sistema di "cifratura" del segnale oggi trasmesso da Sky;
- se, al di là delle congetture al riguardo formulate nel provvedimento impugnato, esistano finalità diverse dalla "elusione" delle misure tecnologiche, per le quali lo "splitty" sia suscettibile di concreta utilizzazione commerciale.
Essendosi, il Tribunale di Trento, limitato ad esaminare e valutare il "fumus" dei reati oggetto d'indagine, ritenendo erroneamente non ipotizzabili i reati per i quali si procede, l'ordinanza, impugnata deve essere annullata, con rinvio, affinché il Giudice del riesame valuti se sussistono adeguate esigenze probatorie legittimanti il disposto sequestro.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla l'ordinanza emessa dal Tribunale di Trento, in data 3/5/'04,
nel procedimento a carico di IA e RT LE, nonché di AL TI e rinvia allo stesso Tribunale per nuova valutazione dell'istanza di riesame.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2004