Sentenza 9 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/03/2001, n. 3499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3499 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUP03 4 0 9 01 ONE D getto SEZIONE SECONDA CIVILE risoluzio jubi Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: vención - Rijore- dla run Dott. Vincenzo BALDASSARRE Presidente R.G.N. 538/99 Cron.7236 Dott. Ugo RIGGIO Consigliere Rep. 1174 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Consigliere Ud. 29/11/00 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Matteo IACUBINO Rel. Consigliere UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal $ig.IL SOLE 24 ORF per diritti 3.000 SENTENZA sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE LU EO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA M CLEMENTI 74, presso lo studio dell'avvocato MOSCATO " & FASSARI, difeso dall'avvocato CESTRA MARIA A, giusta Locy delega in atti;
- ricorrente CANCELLERIA
contro
RESIDENZA DEL GALLO SRL, in persona dell'Amm.re e leg. rapp. p.t. BERNARDINO SAVARESE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 250, presso CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE lo studio dell'avvocato CORRADI MARCELLO, che 10 UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva 2000 difende, giusta delega in atti;
dal Sig. SELGAVE per diritti €8.27x2 1952 controricorrente 102/02/10 - IL CANCELLIERE -1- 1. avversO la sentenza n. 1952/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 09/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/00 dal Consigliere Dott. Matteo i IACUBINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. увила -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza n. 492/92 il Tribunale di Latina dichiarava risolto per l'inadempimento di AL GA il contratto preliminare di vendita, intervenuto tra questo e l'attrice s.r.l. Residenza del Gallo, di cui alle scritture private del 28 giugno 1980 e 29 giugno 1982, condannando il AL al rilascio dell'appartamento sito in Cisterna alla Via Monti Lepini 149/21 e a risarcire alla società i danni nella misura di £. 20.000.000 (in quanto parzialmente compensati con la somma di £.
5.000.000 dovute in restituzione al AL). Avverso detta sentenza quest'ultimo propose appello avanti la Corte di Roma;
la società resistè, proponendo impugnazione incidentale. Con sentenza depositata il 9 giugno 1998 la territoriale adita ha rigettato l'appello Corte principale e, in accoglimento di quello inciden- tale, ha condannato il AL al risarcimento dei danni verificati successivamente alla sentenza di primo grado, liquidati in £.
4.000.000. Spese secondo soccombenza. Avverso tale decisione e per la sua cassazione il AL con atto fondato su due motivi. La società "Residenza del Gallo" ha depositato rituale 3 controricorso. Il ricorrente ha illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c. le ragioni del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 307 n. 3 c.p.c. e sostiene, ritornando su questione già proposta al giudice di appello, che questi aveva disatteso la motiva- zione>> sulla inammissibilità e improcedibilità del giudizio per esser stata, in primo grado, la causa riassunta oltre il termine di cui alla norma invocata. Trattavasi della stessa causa di quella estinta giacchè con il medesimo "petitum" e la stessa 'causa petendi". 1.1) - Il motivo generico e palesemente infondato. Generico perché, prescindendo dall'argomen- tazione della Corte di appello (circa la ritenuta novità del giudizio instaurato dalla società con Your citazione notificata al domicilio reale del AL, in forza di nuova procura alla lite >>: pag. 4 s.i.) le fa a torto carico di avere disatteso la motivazione>> sul punto. Infondato, sulle sue stesse premesse perché suppone l'estinzione del primo giudizio che in realtà non figura esser mai stata dichiarata. Né a tanto poteva provvedere il giudice di appello atteso che l'estinzione per tardiva riassunzione del processo può esser dichiarata dal giudice solo se eccepita dalla difesa della parte interessata si sono nel medesimo grado di giudizio in cui luogo alla verificati i fatti che hanno dato istanza od estinzione, prima di ogni sua altra eccezione (ex plurimis v. sentenze nn. 6111 e 1752 del 1997; 8566/98; 4037/99; 699/00). Nella specie la stessa parte ricorrente, nella esposizione delle vicende processuali, (v. "fatto" nel ricorso), assume che sollevò la questione solo con l'appello (pag. 3, primo aliyeo quindi quanto ne era decaduta. -2) Con il secondo mezzo di ricorso il AL denuncia il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. per avere, il giudice di appello, omesso di fornire la Merry "esatta motivazione" sulle critiche mosse con il gravame attraverso la produzione di un elaborato peritale (per geom. Ospizio) alla C.T.U. espletata in primo grado, in tema di calcolo dei danni. Inoltre "ingiustificata” era la motivazione della sentenza sulla liquidazione forfetaria di alcuni danni, giacchè tale indicazione avrebbe dovuto 5 "semmai" darla il giudice di primo grado. 2.1)- La censura è generica e, come tale Essa invero non entra nel merito inammissibile. argomentazioni date sul punto dalla Corte delle romana - che ben ha preso in esame la relazione del tecnico di parte in relazione a quella del C.T.U. ed ha già evidenziato le omissioni della prima in ordine alla rivalutazione monetaria del credito (v. pagg. 8 9 sentenza impugnata) ma le definisce - immotivatamente non "esatte". La Corte di merito, poi, ben aveva il potere di integrare con proprie osservazioni la motivazione del giudice di primo grado sui criteri a base della liquidazione di alcune voci di danno. 3) Per le svolte considerazioni il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato alle spese ulteriori, da liquidare come in dispositivo a favore della società controricorrente (Ari.385 c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna AL GA al pagamento, in favore della s.r.l. "Residenza del Gallo", sedeute in Roma, delle spese di questo giudizio, liquidate in £. 2.000.000= per ' per esborsi. onorari ed il £. 133,400 Così deciso in Roma il 29 Novembre 2000. Il conservers Часен Vinap АТ и, роJoun IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri 9 MAR 2001 HOME IL hotoo 1 290000. 1971-2010 10000086 Iscritta ruin it Art A... ILDIRETTORE Gabriella Mutini 7