Sentenza 13 novembre 1997
Massime • 1
In caso di ricorso per cassazione per travisamento del fatto, il controllo deve essere esteso agli atti da cui dovrebbe emergere il vizio denunciato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/11/1997, n. 11199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11199 |
| Data del deposito : | 13 novembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
1) Dott. Ugo Dinacci Presidente del 13/11/1997
2) Dott. Pietro Giammanco Consigliere SENTENZA
3) Dott. Vincenzo Accattatis " N.2898
4) Dott. Guido De Maio " REGISTRO GENERALE
5) Dott. Alfredo Teresi " N.19562/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da NA TO.
Avverso la sentenza 12.2.1997 del pretore di Latina (sez. di Gaeta). Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Giammanco;
udito il P.G. che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
Udito il difensore: Casciani Claudio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NA TO ricorre avverso la sentenza 12.2.97 con cui il pretore di Gaeta lo ha condannato alla pena di L. 30.000.000 di ammenda, ritenendolo colpevole del reato di cui all'art. 21/3^comma della L. n.319/76, per avere - nella qualità di legale rappresentante della
P.I.A. (Prodotti ittici alimentari) - effettuato scarichi di acque reflue provenienti dall'insediamento industriale di Lungomare Caboto con superamento dei limiti di accettabilità di cui alla tabella A allegata alla citata legge per quanto contiene i parametri di cloro attivo.
A sostegno dell'impugnazione deduce, in primo luogo, violazione dell'art. 223 delle norme di coordinamento c.p.p., per omesso avviso del giorno e dell'ora in cui sarebbero state effettuate le analisi dei campioni prelevati, nonché per omessa acquisizione al fascicolo del dibattimento dei verbali di prelevamento e formazione dei campioni, delle successive operazioni di analisi dei risultati delle medesime.
Lamenta, altresi, violazione dell'art. 42 c.p. per evidente traviamento del fatto in ordine alla responsabilità soggettiva dell'imputato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il collegio che il ricorso è pienamente fondato e merita integrale accoglimento.
Relativamente al primo motivo va rilevato che effettivamente dagli atti non risulta che all'imputato sia stato comunicato, in qualsiasi modo, il giorno e l'ora in cui sarebbero state effettuate le analisi dei campioni prelevati.
Quanto al secondo motivo, come è noto, anche in base al nuovo codice, deve affermarsi l'ammissibilità del controllo sul c.d. travisamento del fatto nonché sul c.d. travisamento delle risultanze processuali (che si verifica quando il giudice attribuisce alla deposizione dei testi dichiarazioni che essi non hanno mai reso, ovvero non tiene conto - se non in parte - delle dichiarazioni fatte).
Ciò comporta che, in tali casi, il controllo non può essere limitato al solo contenuto del documento oggetto dell'impugnazione ma va esteso agli atti processuali da cui dovrebbe emergere il vizio denunciato.
Diversamente opinando si verrebbe a ridurre il controllo di legittimità sulla motivazione ad una verifica meramente formale della stessa, volta ad accertare solamente se la massima di esperienza adottata dal giudice di merito ed il canone del ragionamento siano idonei a dimostrare la verità; il che impedirebbe di rilevare errori nell'accertamento del dato di fatto e nella interpretazione delle risultanze processuali, nel caso in cui la motivazione sia apparentemente corretta, ma nei fatti incompatibile con gli elementi acquisiti al processo. Nel caso in esame il collegio osserva che, effettivamente, nel impugnato si rilevano erronee affermazioni che contrastano in modo palese con il contenuto delle risultanze processuali. Il pretore afferma, infatti, che la piena responsabilità del NA in ordine ai fatti addebitatigli sarebbe emersa dalla deposizione del teste mar. IN della Guardia di Finanza che, a seguito del controllo effettuato ha accertato che "la P.I.A. di cui l'imputato è legale rappresentante, effettuava scarichi..".
Orbene, dal verbale del dibattimento risulta, invece, che il teste mar. IN ha dichiarato: "in sede di prelievo e formazione dei campioni... era presente il responsabile della manutenzione ed il chimico dello stabilimento Dott. Nardone".
Il teste LO IG ha affermato: "Sono il responsabile degli impianti P.I.A. - Il NA è il presidente della società, si occupa della gestione finanziaria della società e vive a Montecatini.... Non ho un superiore a Gaeta per l'aspetto tecnico". Tale dichiarazione è stata confermata dal teste GN Silverio il quale ha dichiarato: "il Sig. LO è responsabile tecnico di tutti gli impianti. Il chimico è il Dott. Nardone. Il Sig. NA è proprietario di diversi stabilimenti con le stesse caratteristiche e vive a Montecatini.
Appare di tutta evidenza che il pretore ha macroscopicamente confuso la qualità di "legale rappresentante" dell'impianto con quella di "responsabile" della sua gestione.
La responsabilità penale del NA avrebbe potuto essere dichiarata nel caso che lo scarico delle acque reflue fosse dipeso da una qualsiasi inefficienza dell'impianto, segnalatagli dal responsabile della gestione, e non eliminata a causa della sua colpevole omissione nell'adottare i provvedimenti necessari. Di ciò non vi è alcuna traccia nella sentenza impugnata che, pertanto deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
La corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 1997