Sentenza 27 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/07/2001, n. 10308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10308 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2001 |
Testo completo
LO LIANO1 030 82 0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA COR E SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE madempm its Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: preliminarlo Scite R.G.N. 1220/99Dott. Franco Presidente PONTORIERI Cron.22321 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Rep. 3475 Dott. Giandonato NAPOLETANO Rel. Consigliere Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO Ud.04/04/01 Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZA IN, elettivamente domiciliato in ROMA IL SOLE 24 ORE PZZA ROBERTO MALATESTA 32, presso lo studio per dinth . 000 27 LUG. 2001 dell'avvocato ALBANESE FEDERICO, che lo difende, giusta delega in atti;
CANCELLERIA - ricorrente
contro
TO MA ER, elettivamente domiciliata in Mili ROMA VIA OSLAVIA 14, presso lo studio dell'avvocato DIECI UMBERTO, che la difende unitamente agli avvocati LUCIO, giusta delega in ACQUARONE CLAUDIO, FLORINO 2001 atti;
586 controricorrente- -1- nonchè
contro
TO IA, NA ER VED TO;
- intimati avverso la sentenza n. 839/97 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 19/11/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/01 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito 1'Avvocato Lucio FLORINO, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. . t u l l u G -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO BA ER, MA ER ER e IT GN, con atto di citazione Vincenzonotificato il 14 marzo 1992, convennero ZA innanzi al Tribunale di San Remo, chiedendo che fosse dichiarato legittimo il loro recesso dal contratto concluso in data 16 settembre 1991, in virtù del quale avevano venduto al convenuto un fondo esteso mq. 44 per il prezzo di £.200.000.000, ed essi fossero autorizzati а ritenere la caparra di £.50.000.000 con condanna rilascio dell'immobile ed al del convenuto al risarcimento dell'ulteriore danno. Esposero gli attori che l'acquirente si era on avendo inadempiente, n versata alcun'altra reso somma in conto al prezzo pattuito, nonostante la scadenza dei termini convenuti. giudizio per I l convenuto si costituì in che la stessa resistere alla domanda, chiedendo т и fosse respinta, previo accertamento che egli era о щ stato indotto in errore nella consistenza del р П fondo, poiché lo stesso risultava essere esteso oltre un ventesimo in meno della superficie di mq. 65 dichiarata dai venditori. accolse la domanda, L'adito tribunale 3 qualificando il contratto come preliminare di vendita а corpo ed osservando che il ZA non aveva provato che la misura reale del fondo era inferiore di 1/20 rispetto a quella dichiarata e che, comunque, la misura indicata nel contratto non era quella di mq.65 che il convenuto assumeva essergli stata dichiarata dagli attori, bensì di mq.44. Interpose appello il ZA, ma la Corte d'Appello di Genova, con sentenza resa in data 19 novembre 1997, ha rigettato il gravame, osservando, in primo luogo, che l'affermazione dell'appellante secondo cui il consenso gli era stato carpito con dolo era nuova e, quindi, non poteva essere esaminata. Quanto all'errore nella misura del fondo, il giudice d'appello Osserva che la qualifica di geometra del promissario acquirente rendeva . т е inattendibile 1'assunto, poiché non gli sarebbe щ potuto sfuggire che il bene oggetto del contratto и aveva un'estensione pari a circa la metà di quella ч indicata in contratto. E, comunque, l'appellante non ha neppure indicato con quale mezzo (gli era stato indotto in errore. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto 4 ricorso il ZA, affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso MA ER ER, mentre gli altri intimati, BA ER e GN, non hanno svolto attività IT difensive. V'è memoria difensiva della controricorrente. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso nei confronti di BA ER e di IT GN, MA ER sollevata dalla controricorrente nullità della sul rilievo della ER notificazione dell'atto di appello ai predetti, perché eseguita mediante consegna di un'unica copia dell'atto di impugnazione, e della mancata costituzione degli stessi nel giudizio d'appello. т L'eccezione è inammissibile, perché, essendo у stata sollevata dalla stessa MA ER ER т nel giudizio d'appello e respinta dal giudice di secondo grado, avrebbe dovuto costituire oggetto di ricorso incidentale, che, invece, la predetta controricorrente non ha proposto. Sicchè, la riproposizione dell'eccezione è ora preclusa. Col primo motivo il ricorrente censura per falsa applicazione 1'impugnata sentenza 5 dell'art. 2725 cod.civ., adducendo che erroneamente la Corte d'Appello ha ritenuto di non ammettere la prova per interpello e per testi da lui richiesta in primo grado al fine di dimostrare che i promittenti venditori ed il mediatore gli avevano assicurato che il fondo era esteso mq.65, ancorchè in contratto fosse indicata la minore misura di mq.44, e che tale assicurazione lo aveva indotto alla sottoscrizione del contratto. Sostiene, all'uopo, il ricorrente che la prova richiesta era ammissibile, perché diretta a provare, non già fatti contrari al contenuto del contratto, bensì circostanze idonee a chiarire la volontà dei contraenti € l'ambito oggettivo del contratto. La censura è inammissibile, perché vete su di - la mancata ammissione dei mezzi di prova un punto т и richiesti in primo grado sul quale l'impugnazione в и è preclusa, non avendo, il ZA, impugnata con ч l'atto di appello, mediante proposizione di specifico mezzo di gravame, l'analoga statuizione resa sul punto dal giudice di primo grado. Ulteriore ragione d'inammissibilità della censura Va individuata nell'omessa trascrizione nel ricorso dei capitali di prova, che era, invece, 6 necessaria in virtù del principio di autonomia del ricorso, volto ad assicurare al giudice di legittimità la possibilità di esaminare l'ammissibilità dei mezzi di prova e rilevanza senza la necessità di esaminare gli atti della fase di merito. Col secondo motivo il ricorrente denuncia falsa applicazione dell'art. 345 cod. proc. civ., adducendo il giudice d'appello hache erroneamente qualificato come domanda nuova la deduzione che il consenso gli era stato carpito con dolo, non aggiustamento essendo impediti all'appellante un ed una рій chiara esplicazione della propria posizione difensiva svolta avanti al Tribunale”. Sottolinea, comunque, il ricorrente che la tesi т del dolo era stata implicitamente svolta col deposito in primo grado dell'atto di querela per ут ы circonvenzione di persona incapace presentato in sede penale e delle copie delle perizie psichiatrica e tecnica svoltesi in detto giudizio. La censura è priva di fondamento. Correttamente la Corte d'Appello, sulla base del rilievo che in primo grado il convenuto aveva posto a fondamento della richiesta di riduzione del prezzo l'errore in ordine alla reale misura del 7 fondo, ha ritenuto che la deduzione in appello аdella tesi del dolo, questa volta, peraltro, posta a fondamento di una domanda riconvenzionale di annullamento del contratto (cfr. le conclusioni trascritte nell'epigrafe della sentenza impugnata), che in primo grado non era stata avanzata, desse corpo alla proposizione di una domanda nuova, in appello ai sensi dell'art. 345 inammissibile cod. proc. civ.. Non v'è dubbio, invero, che in primo grado non fosse stata proposta alcuna domanda riconvenzionale di annullamento, poiché la tesi dell'errore era stata sostenuta al solo fine di conseguire la riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 1538 cod.civ., rsultato, questo, che presupponeva la conservazione del negozio. si duole di Col terzo motivo il ricorrente in ordine alla domanda omessa motivazione subordinata, con la quale si chiedeva di darsi atto dell'offerta, da parte sua, del prezzo, ridotto, di £.130.000.000. inammissibile, perché, se tale La censura coincidesse con quella di riduzione del domanda prezzo ai sensi dell'art. 1535 cod. civ., già proposta in primo grado, la corte di merito avrebbe 8 adempiuto al dovere di esaminarla, avendo sufficientemente motivato in ordine all'inattendibilità della tesi dell'errore e, ordine alla mancanza della prova comunque, in relativa alle modalità con le quali l'errore si sarebbe verificato. E, poiché tale motivazione non viene specificamente censurata, risulterebbe evidente l'inammissibilità di una censura che evidenzia un preteso omesso esame della domanda. Se, invece, si trattasse di una diversa domanda, avente ad oggetto una sorta di proposta transattiva, sarebbe agevole osservare, in primo luogo, che l'omesso troverebbe esame giustificazione nel già divieto di ricordato proporre domande nuove in appello e, in secondo luogo, nel rilievo che una proposta transattiva, т pez и the produce effetti, dev'essere accettata щ dall'altra parte e che, pertanto, in difetto di и п accettazione, il giudice non può prenderla in considerazione. Conclusivamente, il ricorso va respinto e secondo l'ordinario criterio, il ricorrente va condannato rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate come 9 da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessive £.
5.250.000 di cui £.
5.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, addì 4 aprile 2001, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile. це Разходите Ge Courigliere exterror frames Fanfor d Арароветено 109T 250.000 456T 60000 IL CANCELLIERE C1 TOT. 310.000 Dott.ssa Donatella D'Anna 1057 129,11 DEPOSAA 4567 3099 8067 24,00 Roma L.. IL CA 184,10 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia deile Entrate di Roma 2 il 23.3.2011 serie 4 al n. 42078 versate € 18410 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115/del 30/5/2002) 10