Sentenza 2 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/07/2001, n. 8898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8898 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME DE889 8 / 01 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI Presidente R.G.N. 12925/98 PRESTIPINO Consigliere Cron.20358 Dott. Giovanni Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Rep. Dott. Guido VIDIRI Consigliere Ud. 21/11/00 Dott. Guglielmo SIMONESCHI- Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente 205 S ENTENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati STARNONI GIORGIO, PASSARO MARIO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
GN IA;
intimata 2000 avverso la sentenza n. 2/98 del Tribunale di PATTI, 4794 depositata il 07/02/98 R.G.N. 1576/92; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/00 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Patti, in funzione di giudice del lavoro, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda proposta da ON IA nei confronti dell'INPS per l'accertamento, in conseguenza di gravi patologie, del diritto all'assegno di invalidità. Esperita C.T.U., il Tribunale riteneva che le patologie accertate riducevano la capacità di guadagno dell'assicurata in occupazioni confacenti a meno di un terzo, e quindi che tali patologie erano da ritenersi invalidanti ai sensi di legge, fissando la decorrenza del trattamento al luglio 1995. Il Tribunale, in conseguenza dell'accoglimento della domanda, condannava l'istituto al pagamento, con decorrenza da tale data, degli interessi e rivalutazione monetaria. Avverso questa decisione ricorre per Cassazione l'INPS censurandola con un unico motivo per violazione di legge. L'intimata si è costituita per procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Deduce il ricorrente violazione dell'art. 16 della legge n. 412 del 1991, per la quale, a decorrere dall'entrata in vigore della nuova disciplina degli interessi e rivalutazione, 3 stabilita dalla stessa legge, è errato il cumulo degli interessi e rivalutazione, come effettuato agosto 1995. La dal Tribunale a decorrere dal 1° Corte accoglie il ricorso, richiamandosi al costante orientamento giurisprudenziale iniziato con Cass., Sez. Un. 26 giugno 1996, n. 5895, per la quale "dal rapporto assistenziale e da quello previdenziale non scaturisce una singola e complessa obbligazione avente ad oggetto una prestazione unitaria da assolvere ratealmente, ma obbligazioni a cadenza deriva una serie di periodica, ciascuna delle quali realizza l'intera prestazione dovuta in quel determinato periodo;
ne consegue che l'inadempimento di ciascun rateo della prestazione determina il diritto al relativo risarcimento da mora sulla base della legislazione vigente al momento della sua maturazione, per cui, nel caso in cui l'inadempimento si verifichi con riguardo ai ratei maturati dopo il primo gennaio 1992, deve applicarsi la norma di cui all'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 in base alla quale l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti al titolare della prestazione a titolo di risarcimento del maggior danno cagionatogli dalla diminuzione di valore del suo credito;
con l'ulteriore conseguenza che la nuova disciplina la quale, eliminando l'indicizzazione dei crediti in questione, ha modificato un carattere peculiare dei medesimi, quale risultava dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 156 del 1991 e 196 del 1993 non si applica ai ratei maturati prima del suddetto termine la cui mora si protragga oltre il 31 dicembre 1991". Pertanto la Corte accoglie il ricorso e decidendo nel merito dispone come da seguente dispositivo. Nulla per le spese ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara che l'INPS dovrà corrispondere sui ratei di pensione maturati la maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali sull'importo nominale del credito, con decorrenza dalla data di erogazione della prestazione. Nulla per le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 21 novembre 2000. E SUPRE T R O C ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533