Sentenza 24 ottobre 2008
Massime • 1
In tema di reati edilizi, integra il reato di cui all'art. 44, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 la realizzazione di un terrazzo a tasca in assenza del permesso di costruire, in quanto si tratta di un intervento di ristrutturazione edilizia che comporta una modificazione della sagoma e delle superfici utili dell'edificio ai sensi dell'art. 10, comma primo, lett. c) d.P.R. citato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/10/2008, n. 42892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42892 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2008 |
Testo completo
R Sent. N. 456 P.U. del 24.10.2008 AP N. 18213/2008 Reg. G.
42892/08 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
III SEZIONE PENALE
composta dagli Ill.mi Signori:
Presidente Dott. Ernesto Lupo 65 Alfredo Maria Lombardi Consigliere GE Aldo Fiale 46 Margherita Marmo
Silvio Amoresano
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da IA OS, n. a Avellino il 30.5.1936, e da IE RE, n. a
Alghero il 14.5.1941, avverso la sentenza in data 29.11.2007 della Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con la quale, a conferma di quella del Tribunale di Alghero in data
10.4.2006, vennero condannati alla pena di mesi due di arresto ed € 16.000,00 di ammenda ciascuno, quali colpevoli dei reati: a) di cui all'art. 44 lett. c) del DPR n. 380/2001; b) di cui all'art. 163 del D. Lgs n. 490/99, unificati sotto il vincolo della continuazione.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Mario Fraticelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha confermato la pronuncia di colpevolezza di IA OS e IE RE in ordine ai reati:
a) di cui all'art. 44 lett. c) del DPR n. 380/2001; b) di cui all'art. 163 del D. Lgs n. 490/99, loro ascritti per avere, in zona sottoposta a vincolo ambientale, rimosso parzialmente la copertura in tegole di un immobile, realizzando un terrazzino a tasca, senza il permesso di costruire e senza l'autorizzazione dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo.
La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali gli appellanti avevano eccepito la nullità della sentenza di primo grado per essere intervenuto in dibattimento un vice procuratore onorario con funzioni di P.M.; contestato l'affermazione di colpevolezza e l'accertamento della data del commesso reato, nonché chiesto la sospensione del processo in attesa della definizione della richiesta di condono. Su tale ultimo punto la sentenza ha osservato che l'intervento edilizio non è suscettibile di sanatoria essendo escluso dalla possibilità di condono ai sensi dell'art. 32, comma 27 lett. d), del D.L. n. 269/03, convertito in L. 326/03.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati, che la denunciano per violazione di legge e vizi della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con vari mezzi di annullamento i ricorrenti, premesso che l'intervento edilizio è consistito nella rimozione di sessanta tegole, che costituiscono cose mobili, denunciano:
1) Violazione della L. n. 47/85 e successive modificazioni per avere i giudici di merito affermato che l'intervento edilizio di cui alla contestazione doveva essere approvato mediante un atto concessorio, in quanto non era stato realizzato alcun incremento di volume o della superficie utile, ma anzi un decremento di quella preesistente, sicché i lavori potevano essere eseguiti mediante la sola denuncia di inizio attività.
2) Violazione di legge per essere stata fondata l'affermazione di colpevolezza di entrambi gli imputati esclusivamente sul dato della appartenenza ad entrambi dell'immobile, senza tener conto di altri elementi di valutazione quale la presentazione della richiesta di condono edilizio da parte del solo IA, da cui si doveva desumere che solo a quest'ultimo era da attribuirsi la responsabilità delle opere eseguite.
3) Violazione di legge per essere state applicate le norme attualmente vigenti a fatti commessi in precedenza e per non essere stata dichiarata la prescrizione dei reati. Tali deduzioni si basano sull'assunto che l'opera risultava essere stata realizzata e portata a compimento fin dalla data del 7.12.2000, in cui per la prima volta era pervenuta ai VV.UU. una comunicazione in ordine all'apertura di una finestra sulla copertura dell'immobile.
4) Violazione di legge per essere state applicate nei confronti degli imputati sanzioni più afflitive rispetto a quelle previste dalle leggi vigenti alla data del fatto, nonché per non essere stato applicato l'art. 32 della L. n. 47/85, come sostituito dall'art. 32, comma 43, della L. n. 326/03, ai sensi del cui disposto possono formare oggetto di sanatoria anche gli interventi che determinano un aumento di volumetria in zona vincolata, con il conseguente effetto estintivo anche del reato per la violazione del vincolo, a seguito dell'accoglimento della domanda di condono. Si aggiunge che l'intervento edilizio di cui alla contestazione la doveva essere inquadrato nell'ipotesi di cui al n. 6) dell'allegato 1 al D.L. n. 269/03, richiamato dall'art. 32, comma 26, del predetto decreto, ovvero tra gli interventi di restauro e di risanamento conservativo;
che, infine, inquadrato l'intervento edilizio tra quelli di
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restauro o risanamento conservativo, la configurabilità della fattispecie penale doveva essere esclusa, con riferimento alla violazione del vincolo, anche in applicazione della L.
15.12.2004 n. 308.
5) Violazione di legge per non essere stata disposta la sospensione del processo in attesa della definizione della domanda di condono edilizio, risultando, tra l'altro, che gli imputati avevano già corrisposto la somma dovuta a titolo di oblazione e la stessa era stata ritenuta congrua dal responsabile dell'Ufficio Edilizia del Comune.
6) Violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla mancata ammissione della prova costituita dalla richiesta di escussione del responsabile dell'Ufficio Tutela del
Paesaggio.
7) Violazione di legge per non essere stata dichiarata la estinzione del reato per la violazione urbanistica, essendo decorso il termine per la formazione del silenzio assenso in ordine al rilascio del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'att. 35 della L. n. 47/85.
8) Nullità assoluta ed insanabile della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 178 c.p.p. determinata dalla partecipazione al dibattimento di un P.M. onorario.
Preliminarmente la corte rileva che non è stata ritenuta valida la delega per la difesa dei ricorrenti conferita dall'Avv. Stefano Carboni, già difensore degli imputati, all'Avv. Sergio Blasi, comparso in udienza, non risultando il predetto Avv. Carboni iscritto nell'Albo speciale della Corte di cassazione.
Pertanto, il predetto Avvocato non è abilitato ad esercitare le funzioni di difensore dinanzi a questa
Corte e, per l'effetto, a nominare un sostituto che le eserciti in sua vece.
Tanto premesso, la Corte rileva che il motivo di ricorso della IE, afferente alla affermazione di responsabilità personale della medesima, si palesa fondato.
Secondo l'ormai consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte la responsabilità del comproprietario, qualora non risulti committente o esecutore dei lavori, deve essere desunta da indizi precisi e concordanti, quali l'accertamento della concreta situazione in cui è stata svolta l'edificazione abusiva, i rapporti di parentela con l'esecutore dell'opera, ovvero il committente o il proprietario, mentre non è sufficiente il generico riferimento alla predetta qualità dell'imputato.
(cfr. sez. III, 200424319, Rizzato ed altro, RV 229428 ed altre)
Orbene, la contestazione da parte della IE della sua qualità di responsabile dei lavori eseguiti aveva formato oggetto di uno specifico motivo di gravame nell'atto di appello.
La sentenza impugnata, nel rigettare detto motivo di appello, si è, però, limitata a rilevare genericamente la qualità della IE di comproprietaria dell'immobile, senza aggiungere alcun ulteriore elemento di valutazione da cui è stata desunta la partecipazione della stessa all'attività на edilizia illecita;
ulteriori elementi di valutazione necessari ai fini dell'affermazione di colpevolezza della medesima.
E, invece, infondato il ricorso del OS.
3 Stante il carattere pregiudiziale, deve essere in primo luogo rilevata la manifesta infondatezza dell'ultimo motivo di gravame, con il quale è stata riproposta l'eccezione di nullità assoluta del dibattimento di primo grado, per avere partecipato allo stesso un vice procuratore onorario.
L'art. 72 dell'Ordinamento giudiziario, come sostituito dall'art. 23 del D. Lgs 19.2.1998 n. 51, invero, espressamente prevede che le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte nel dibattimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica, su delega del procuratore della
Repubblica, da vice procuratori onorari, sicché la predetta eccezione di nullità è stata correttamente respinta dalla sentenza impugnata.
Anche il terzo motivo di gravame è manifestamente infondato.
L'accertamento dell'epoca di commissione dell'abuso edilizio ha formato oggetto di motivazione assolutamente esaustiva nella sentenza impugnata.
In particolare i giudici di merito hanno evidenziato che la precedente denunzia citata dai ricorrenti si riferisce al mero tentativo di iniziare i lavori abusivi di cui alla contestazione, cui fece seguito la desistenza dalla prosecuzione dell'attività edilizia, ripresa solo in occasione della successiva segnalazione pervenuta ai VV.UU..
Né l'accertamento sul punto può formare oggetto di censura in sede di legittimità sulla base di argomentazioni di fatto.
Pertanto, i giudici di merito hanno correttamente escluso che si fosse verificata la prescrizione dei reati ascritti agli imputati, né vi è stata applicazione di una normativa meno favorevole rispetto a quella vigente all'epoca dei fatti.
Peraltro, la pena pecuniaria per la violazione di cui all'art. 44 lett. c) del DPR n. 380/2001 è stata applicata in misura corrispondente a quella prevista dalla norma prima della modifica introdotta dall'art. 32, comma 47, del D.L. n. 269/03, convertito in L. n. 326/03.
Gli ulteriori motivi di gravame, con i quali si contesta la qualificazione giuridica dei lavori eseguiti e si deduce la suscettibilità di sanatoria dell'intervento in applicazione della normativa sul condono di cui al decreto legge citato, sono infondati.
L'attività di trasformazione dell'immobile preesistente posta in essere dall'imputato, invero, rientra nell'ipotesi degli interventi di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3, comma primo lett. d), del
DPR n. 380/2001, essendo compresi in detta previsione gli interventi di trasformazione che possono portare ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente, realizzati anche mediante la eliminazione di elementi preesistenti.
Detto intervento, pertanto, risultava subordinato al rilascio del permesso di costruire, ai sensi dell'art. 10, primo comma lett. c), del DPR n. 380/2001, oltre che dell'autorizzazione paesaggistica, la avendo portato alla realizzazione di un organismo edilizio in parte diverso dal precedente, con modificazione della sagoma dell'edificio, nonché delle superfici utili dello stesso. Così qualificati i lavori abusivi di cui alla contestazione deve essere altresì esclusa la suscettibilità di sanatoria degli stessi in applicazione dell'art. 32, comma 25 e ss., del D.L. n. 269/03, convertito in L. n. 326/03.
Gli interventi edilizi di cui all'art. 3, comma primo lett. d), del DPR n. 380/2001, invero, rientrano nella tipologia 3 dell'allegato al D.L. n. 269/03 (Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio).
Orbene, secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, tale tipologia di intervento edilizio, allorché venga eseguito su immobili sottoposti da vincolo, non è suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 269/03, potendo essere sanati solo gli interventi edilizi di minore rilevanza (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria), previo parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo (sez. III, 24.9.2004 n. 37865, Musio, RV
230030 e giurisprudenza successiva conforme).
Per effetto di quanto rilevato in ordine all'aumento di superficie utile determinato dall'intervento edilizio deve essere altresì esclusa la possibilità di inquadrare lo stesso nell'ipotesi prevista dall'art. 181, comma 1 ter, della L. n. 42/04, introdotto dalla L. n. 308/04.
Correttamente, pertanto, i giudici di merito hanno affermato che l'intervento edilizio di cui alla contestazione doveva essere approvato mediante il permesso di costruire ed escluso la suscettibilità di sanatoria dello stesso in applicazione della normativa sul condono.
Tali rilievi implicano necessariamente la infondatezza delle doglianze del ricorrente per la mancata ammissione di ulteriori mezzi istruttori sul punto ovvero dell'effetto estintivo sui reati previsto dalle normativa sul condono.
Per completezza di esame deve essere, infine, rilevato che tuttora non si è verificata la prescrizione dei reati per essere rimasto sospeso il decorso del relativo termine per effetto del rinvio del dibattimento per astensione degli avvocati dalle udienze per il complessivo periodo di mesi tre e giorni 14.
Per effetto di quanto osservato la sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio relativamente alla pronuncia di condanna della IE, mentre va rigettato il ricorso dello
IA.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. segue a carico del ricorrente lannuzzi la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata relativamente a IE RE con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Cagliari. Rigetta il ricorso di IA OS, che condanna al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 24.10.2008.
S IL CANCELLIERE
IL PRESIDENTE
Еммит игро IL CONSIGLIERE RELATORE
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 1 8 NOV. 2008
LIL CANCELLIERE CERA IO
(Paolo Mensura