Sentenza 12 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/02/2003, n. 2080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2080 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2003 |
Testo completo
DA REGISTRAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LGCE 3-5-1967 N. 317" SEND REPUBBLICA ITALIANA LÅ € 0 2 0 8 0 / 0 3 IN NOME DEJ. POPOLO FRALIANO LA NE Oggetto of ION PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente R.G.N. 20466/0 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rel. Consigliere Cron.4759 Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Rep. Consigliere Od. 16/10/02 FELICETTI DOLL. Francesco - Consigliere NAPPI Dott. Aniello ha pronunciato la seguente SE NT ENZA eul ricorso proposto da: COMUNE DI CESENA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso 1'Avvocato BENITO PIKRO PANARITI, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avvocato ANTONIO MANUZZI, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente
contro
DO MA;
intimato avverso la sentenza n. 171/00 del Tribunale di FORLI' sek. distaccata dicesena.. 2002 emessa il 16/06/00; 1875 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 16/10/2002 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito рег il ricorrente, l'Avvocato PANARITI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per 1'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 16.6.2000 il Giudice Unico del Tribunale di Forli sezione distaccat.a Cesena - accoglieva il ricorso proposto da RO ON avversc vari verbali di accertamento della Polizia Municipale di Cesena relativi a soste vietate dell'autovettura di sua proprietà accertate i 17.1, il 21.4, il 24.4, il 27.4, 1 2.5, il 26.5 ed il 13.5.1999. Rilevava al riguardo che verbali, autenticatarisultando privi di sottoscrizione degli organi accertatori, dovevano ritenersi irrimediabilmente viziati ai sensi degli artt. 200 comma 3 Cod. Str. c 385 comma 3 del relativo Reg. ed improduttivi quindi di effetzi giuridici, nonostante fossero stati redalti con sistemi meccanizzati. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Comune di Cesena, deducendo due motivi di censura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso il Comune di Cesena denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 383 comma 4 e 30± comma 4 del Reg. al cod. Str. (D.P.R. 16.2.1992 n.495), de l'art. 6 3 11.6 e dell'art. 3 quater della Legge 12.1.1991 39. Janenta che il Comuna 2 del D.Lvo 22.2.1993 Tribunale non abbia considerato che nell' pocesi di atti creati in forma meccanizzata la recessità delia presenza di firme autografe non solc ΠΟΥ Ε prevista né dal Cod. Str. né dal relativo Reg. ma è csplicitamente esclusa dall'art.addirittura 6 quale della Legge 15.3.1991 1.50 e dal 'arl. 3 D.Lvo 1.39/93. Con il secondo motivo ricorrente, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, sos liene che erroneamente il Tribunale, nel richiamare gli artt. 200 Cod. Str. 385 comma 3 del relativo Regolamento, non si fatto carico di spiegare le ragioni che impedivano l'applicazione delle norme in materia di produzione atti meccanizzali da parte della Pubblica Amministrazione. Entrambi j mot vi di ricorso, ca esaminarsi congiuntamente per la loro intima connessione logica e giuridica, sono fondati. L'art. 385 Comma cel regolamento di esecuzione € di attuazione al codice della strada prevede espressamente, per verbali di accertamento redatti сол sistemi meccanizzati, _a notificazione con lin module prestampatu, redatto secondo l'apposito modello richiamato da precedente art. 383 COMT:a 4 e recante 1'intestazione dell'ufficio c del comando. Nessun obbligo di sottoscrizione è previsto, con la conseguenza che in tal caso la notifica del verbale privo della sottoscrizione autografa degli accertatori deve rilenera del tutto legittima. Tale del resto è 1'orientamento di questa Corte (Cass. 1923/99; Cass. 1949/99) la quale peraltro, nella seconda delle die citate sentenze, ha affermato che, prevedendo l'art. 201 del codice della strada, per il caso di mancata contestazione, la notifica degli estrem: deila violazione e топ ё proprio con la sua già de l verbale Vozo essenziale sottoscrizione, ulla cale notificazione costituisce una жела operazione amministraziva priva di requisiti formali. Le richiamate disposizioni in tems di sanzioni amministrative inflitte per violazioni al codice de la strada Lrovano peraltro I scontro nella normativa vigente in generale per gli atti delia Pubblica Amministrazione. L'art. 3 del D.L.vo 12.2.1993 n.39 prevede espressamente infatti, per 1'emanazione di atti 5 administrativi attraverso sistemi informatici 0 telemalici, che 1'apposizione delia autografa, qualora sia prevista, è sostituita dalla indicazione a stampa nel documento del nominativo del soggetto responsabile. Analoga previsione risulta, in relazione agli atti degli enti locali, nell'art. 6 quater della Legge 15.3.1991 n.80. Può quindi affermarsi, sia in generale per la Trasmissione di atti della 2.A. formati con sistemi meccanizzati e sia, più specificamente, ai Fini della notificazione ai sensi dell'art.. 20 del codice della strada degli estremi della violazione, che l'apposi-o modulo, 50 conforme a quello predisposto secondo il previsto modello contestala Mel Caso in (circostanza questa ΠΟΠ Пеcessariamente la firma esame) non richiede autografa degli accertatori, ma Ċ suf iciente che osso recni, cltre all'intestazione del 'ufficio 0 del comando, indicazione del nominativo del soggetto responsabile, come risulta dalla stessa impugnata sentenza. Evidenti del resto sono le finalità in tal modo perseguite dal legislatore, da Lavvisarsi nella necessità di assicurare בתנו maggiore G speditezza al servizio CON N'ausilio dei sistemi informatici senza pregiudicare nel contempo le esigenze della difesa, Lutelate ugualmente dalla conoscenza del cortenuto della contestazione nonché dell'ufficio o comando cui rivolgersi. I'impugnata sentenza, che ha ritenuto nullo l'atto notificato contenentc gli estremi de la violazione perché privo di firma autografa, deve essere pertanto câssala con rinvio, anche per le spese, al Tribunale di Forli - sezione distacca di Cesena - in persona di altro magistrato perché proceda all'esame dei motivi di ricorso.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso. Cassa ] a sentenza impugnata e rinvia, anche per le spose, al Tribunale di Forli in persona di diverso magistrato. Roma. 16.10.2002 Il Consiglier est. Il Pres ente Mgo Riven & Kauban Somendo flaulup AL CANCELLERS CORTE OUT Depooltip in Canogilaria 12 FEB. 2003 il IL CANO 7