Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/06/2002, n. 8606
CASS
Sentenza 14 giugno 2002

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La mancanza del titolo di studio o altro requisito analogo previsto per l'attribuzione di una qualifica superiore non esclude l'acquisibilità della medesima e, di regola, delle corrispondenti mansioni, ai sensi dell'art. 2103, primo comma, cod. civ., nel caso di effettivo esercizio delle relative mansioni per il periodo minimo prescritto; tuttavia l'esercizio delle mansioni corrispondenti alla qualifica superiore conferita resta precluso qualora il titolo di studio o altro requisito analogo sia richiesto, da norme inderogabili, per lo svolgimento di determinate attività. (Nella specie la Suprema Corte nel confermare la sentenza di merito che aveva escluso il diritto di alcuni dipendenti delle ferrovie dello stato, inquadrati nel profilo di macchinisti, a svolgere le relative mansioni, per essersi rifiutati di acquisire l'abilitazione prescritta, per l'esercizio di tali mansioni, dal D.M. n. 11 agosto 1972 n. 9207, posta a tutela della sicurezza dei trasporti ferroviari, ha precisato che tale normativa regolamentare non risulta incompatibile con la privatizzazione delle ferrovie dello stato, ne' può essere derogata dalla contrattazione collettiva).

Commentario1

  • 1Qualifica superiore: esercizio effettivo delle mansioni e titolo di studio richiestoAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 10 ottobre 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/06/2002, n. 8606
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8606
Data del deposito : 14 giugno 2002

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