Sentenza 14 giugno 2002
Massime • 1
La mancanza del titolo di studio o altro requisito analogo previsto per l'attribuzione di una qualifica superiore non esclude l'acquisibilità della medesima e, di regola, delle corrispondenti mansioni, ai sensi dell'art. 2103, primo comma, cod. civ., nel caso di effettivo esercizio delle relative mansioni per il periodo minimo prescritto; tuttavia l'esercizio delle mansioni corrispondenti alla qualifica superiore conferita resta precluso qualora il titolo di studio o altro requisito analogo sia richiesto, da norme inderogabili, per lo svolgimento di determinate attività. (Nella specie la Suprema Corte nel confermare la sentenza di merito che aveva escluso il diritto di alcuni dipendenti delle ferrovie dello stato, inquadrati nel profilo di macchinisti, a svolgere le relative mansioni, per essersi rifiutati di acquisire l'abilitazione prescritta, per l'esercizio di tali mansioni, dal D.M. n. 11 agosto 1972 n. 9207, posta a tutela della sicurezza dei trasporti ferroviari, ha precisato che tale normativa regolamentare non risulta incompatibile con la privatizzazione delle ferrovie dello stato, ne' può essere derogata dalla contrattazione collettiva).
Commentario • 1
- 1. Qualifica superiore: esercizio effettivo delle mansioni e titolo di studio richiestoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 10 ottobre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/06/2002, n. 8606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8606 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Presidente -
Dott. MICHELE DE LUCA - rel. Consigliere -
Dott. AN VIGOLO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN LI, AL LO, FU EA, OC IA, GL AN, NT LO, HI TO, NO LA, ME AR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA F. SIACCI 2B, presso lo studio dell'avvocato CORRADO DE MARTINI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato EZIO MENZIONE, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 806/98 del Tribunale di LIVORNO, depositata il 24/11/98 - R.G.N. 3994/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/02 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito l'Avvocato LOLLINI per delega DE MARTINI;
udito l'Avvocato FIORILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Livorno confermava la sentenza del Pretore della stessa sede in data 29 giugno 1994, che aveva rigettato le domande di SS NI e degli altri attuali ricorrenti - volte ad ottenere dal datore di lavoro, Ferrovie dello stato S.p.a., l'adibizione alle mansioni ed altre pronunce consequenziali al loro inquadramento nel profilo di "macchinisti" - in base al rilievo che i medesimi lavoratori si erano rifiutati di acquisire l'abilitazione prescritta per l'esercizio delle mansioni pretese, mentre aveva accolto la domanda riconvenzionale delle Ferrovie dello stato, volta ad accertare l'inadempimento dei lavoratori all'obbligo di collaborazione per non avere accolto il proprio invito ad acquisire, appunto, l'abilitazione prescritta.
Osservava, infatti, il giudice d'appello:
- dalla sentenza del Pretore di Firenze n. 588/1988, passata in giudicato, "non è lecito desumere anche l'attribuzione delle concrete mansioni come conseguenza del riconoscimento del diritto ex articolo 2103 c.c. alla superiore qualifica" (5^ categoria - profilo macchinisti), ma soltanto "l'inquadramento e la retribuzione costituzionalmente spettantegli" senza tuttavia "esimere" il datore di lavoro "dall'applicazione, per il futuro, della normativa complementare atta a salvaguardare esigenze di natura metaprivatistica, quale, appunto, l'interesse pubblico alla sicurezza dei trasporti e dei terzi";
- "a tali esigenze assolve, appunto, il DM 11 agosto 1972 n. 9207, che condiziona l'affidamento effettivo delle mansioni di guida al superamento di esami ad hoc" - al fine di acquisire "la prescritta abilitazione per potere essere adibiti, iure, alla conduzione di ogni tipo di treno senza che ne possa derivare alcuna "violazione dell'ordine delle fonti (....) dall'applicazione del suddetto regolamento, tantopiù che l'inquadramento e le differenze retributive sono stati già riconosciuti e corrisposti". Avverso la sentenza d'appello, i soccombenti propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La società intimata resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
1. Con il primo motivo di ricorso - denunciando vizio di motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.) - si censura la sentenza impugnata per avere, immotivatamente, confermato la sentenza di primo grado, anche laddove qualifica infrazione disciplinare il rifiuto dei lavoratori di sottoporsi all'esame di abilitazione per macchinisti. Con il secondo motivo di ricorso - denunciando violazione di norme di diritto (art. 2103 c.c., l. 17 maggio 1985, n. 210, d.l. n. 333, conv. in l. n. 359 del 1992) e vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - si censura la sentenza impugnata per avere ritenuto, contraddittoriamente, che l'attribuzione di una qualifica superiore non comporti l'esercizio delle mansioni corrispondenti ed avere, peraltro, attribuito rilievo a normativa regolamentare del 1972 - così trascurando, da un lato, il principio di gerarchia delle fonti e, dall'altro, la sopravvenuta privatizzazione dei dedotti rapporti di lavoro e la disciplina contrattuale relativa - ed omesso di considerare, infine, che proprio il "regime dell'orario di lavoro dei macchinisti in disponibilità" - al quale i ricorrenti sono assoggettati, in dipendenza dell'adibizione a mansioni non corrispondenti alla qualifica - dà luogo proprio quel rischio per la sicurezza dei trasporti che si pretende di evitare.
Il ricorso non è fondato.
2. È ben vero, infatti, che, in linea generale, il titolo di studio, al pari di qualsiasi altro requisito analogo, non rileva - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 2365/86 delle sezioni unite, n. 8767/92, 7770/90, 7101, 5219/86 della sezione lavoro) - ai fini della promozione automatica (ai sensi dell'art. 2103 c.c.) alla qualifica superiore, in dipendenza dell'esercizio effettivo delle mansioni corrispondenti. Del pari non rileva, coerentemente, ai fini dell'esercizio delle mansioni corrispondenti alla qualifica superiore, che ne risulti conseguita.
Tuttavia le regole generali prospettate - secondo la stessa giurisprudenza (vedi, per tutte, Cass. n. 7770/90, 7101, 5219/86, cit. e, con riferimento ai macchinisti, sia pure implicitamente, n. 15557/2000) - subiscono eccezioni (oltreché nel caso, che qui non interessa, in cui una determinata qualifica risulti dalla disciplina collettiva attribuita, in dipendenza esclusiva del titolo di studio, a prescindere dalle mansioni esercitate: vedi sez. un. n. 2365/86, cit., anche) nelle ipotesi in cui il titolo di studio, od altro requisito analogo, sia richiesto, da norme inderogabili, per l'esercizio di determinate attività (quali medico, ingegnere, vigilatrice d'infanzia ed, appunto, macchinista, nei casi considerati dalla ricordata giurisprudenza).
È proprio quest'ultima ipotesi che si è verificata nella dedotta fattispecie.
Gli attuali ricorrenti, infatti, non sono in possesso dell'abilitazione prescritta (dal decreto ministeriale 11 agosto 1972, n. 9207) per l'esercizio delle mansioni di macchinista, quale la guida di locomotori.
La normativa regolamentare ricordata (decreto ministeriale 11 agosto 1972, n. 9207, cit., appunto) - posta, inderogabilmente, a tutela della sicurezza dei trasporti ferroviari - non risulta, infatti, incompatibile con la privatizzazione delle ferrovie dello stato e del rapporto di lavoro delle stesse con i propri dipendenti (d.l. n. 333, conv. in l. n. 359 del 1992, cit.), ne' può essere comunque derogata dalla contrattazione collettiva. Tuttavia il difetto della prescritta abilitazione, nella specie, non ha impedito agli attuali ricorrenti di ottenere - con sentenza passata in giudicato - la promozione automatica alla qualifica di macchinista, ne' risulta contestato il loro diritto al trattamento economico relativo (sullo specifico punto, vedi Cass. n, 15557/2000, cit.).
Preclude, quindi, soltanto l'esercizio delle mansioni (di macchinista, appunto) corrispondenti a quella qualifica - in difetto della prescritta abilitazione - con le implicazioni e gli effetti che ne derivano (quale la soggezione, prospettata dai ricorrenti, al regime di orario prescritto per le mansioni diverse, effettivamente esercitate).
Del resto, la normativa regolamentare in materia (decreto ministeriale 11 agosto 1972, n. 9207, cit.) riguarda, esclusivamente,
l'esercizio delle mansioni di macchinista - in relazione al quale, soltanto, si pone l'esigenza di tutela della sicurezza dei trasporti ferroviari che ne risulta perseguita - essendone una mera conseguenza la prospettata incidenza sull'inquadramento (nella specie, preclusa dal giudicato).
Pertanto - mentre il primo motivo investe un punto, all'evidenza "non decisivo", della controversia (ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.) - il secondo motivo non è fondato.
Infatti, la sentenza impugnata non si discosta dai principi di diritto enunciati - come applicabili alle dedotte fattispecie, in dipendenza della preclusione del giudicato - e non merita, quindi, le censure che le vengono mosse, appunto, con il secondo motivo di ricorso.
3. Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato. Le spese del presente giudizio di cassazione seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
Condanna i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in euro 11,00 oltre euro 2.000 (duemila) per onorario. Così deciso in Roma, il 13 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2002