Sentenza 6 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/08/2001, n. 10855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10855 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2001 |
Testo completo
A ee. 6 E 8 N 9 1 5 O / I . A 4 Z / N I 6 A REPUBBLICA ITALIANA - R 2 R B . A T R . S T . I L P U . L IN NOME DEL POPOLO ITALIANO G B D E A I . L R R E B D T A A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE I T D Oggetto S Sezione Tributaria 1 N E A 3 E ACCERTAMENTO 1 S T I Presidente tt. Vincenzo CARBONE R I N . Consiglier1 0855/01 A E E N S SINTETICO T E A Dott. Enrico M Dott. Eugenio R.G.N. 17332/98 Rel. Consigliere Cron.23475 Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Rep. Dott. Salvatore DI PALMA ha pronunciato la seguente Ud. 23/02/01 S ENTENZA sul ricorso proposto da: NI RT, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA SALERNO 5, presso lo studio dell'avvocato SANTAMARIA BALDASSARRE, che lo difende, giusta procura a margine;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro E L I elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI tempore, V I 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO C PORTOGHESI S 6 9 7 5 4 N STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
O P M - controricorrente A C . avverso la sentenza n. 211/97 della Commissione N tributaria regionale di ROMA, depositata il 08/07/97; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 344 -1- udienza del 23/02/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito per il resistente, 1'Avvocato dello Stato DI CARLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P. M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo IN TO ha impugnato l'accertamento sintetico relativo al 1988, con il quale è stato accertato un maggior reddito di lire 22.064.000. La Commissione tributaria di primo grado ha accolto parzialmente il ricorso ed ha rideterminato il reddito in lire 16.000.000. La Commissione tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'ufficio. Avverso questa decisione ha proposto ricorso il IN deducendo due motivi. Il Ministero delle Finanze si è costituito soltanto. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto errata ed illegittima applicazione dell'art. 38 del d.p.r. n. 600/73 (art.360, n.3, c.p.c.) e omessa motivazione della sentenza (art. 360, n.5, c.p.c.), per avere il giudice di appello ritenuto nella sostanza che le presunzioni previste dal citato art. 38 sono assolute. non avendo tenuto conto che egli beneficiava dei redditi percepiti dalla madre, che faceva parte del suo nucleo familiare. Con il secondo motivo ha dedotto omessa motivazione della sentenza (art. 360, n.5, c.p.c.) non avendo il giudice di appello esaminato le argomentazioni riproposte da esso contribuente. Ritiene la Corte che le doglianze sono fondate dal momento che nella sentenza impugnata non sono stati indicati gli errori commessi dal giudice di primo grado (errori che hanno portato alla riforma della decisione) e non sono stati esaminati i documenti esibiti dal contribuente. L'appello dell'ufficio è stato accolto senza che venisse esplicitato l'iter logico seguito per confermare l'accertamento sintetico pur in costanza delle contestazioni fatte dal contribuente. L'accoglimento del ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata con altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio anche per le spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione dell mmissione ela camera di Tributaria Regionale del Lazio anche per le spese. Così deciso in Roma il 23.2.2001 consiglio della Sezione tributaria. Il cons. rel. Il Presidente Dr. Giuseppe Falcone Dr. Vincenzo Carbone IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO - 6 AGO. 2001 Oggi .344 IL CANCE