Sentenza 17 gennaio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/01/2002, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITAL ANO10458/ 02 REPUBBLICA ITALIANA CORTE SUPREMADICA Oggetto Sezione Tributaria TRIBUTI Presidente Alfio FINOCCHIARO ACCERTAMENTO UTILIZZAZIONE DI ELEMENTI ACQUISITI IRRITUALMENTE Consigliere Enrico ALTIERI - R.G.N. 16701/98 Rel. Consigliere - Antonio MERONE Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA 1036 Consigliere - Cron. Dott. Antonino DI BLASI Rep. ha pronunciato la seguente Ud. 13/03/01 SE NTENZA sul ricorso proposto da: FALL BP TRAVERSO SAS, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE DELLE GIOIE 24, presso lo studio dell'avvocato SCHWARZEMBERG CLAUDIO, che lo difende unitamente all'avvocato UCKMAR VICTOR, giusta procura in calce;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
intimato Commissione avversO la decisione n. 3627/97 della tributaria centrale di ROMA, depositata il 04/07/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2001 udienza del 13/03/01 dal Consigliere Dott. Antonio 478 MERONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato MARONGIU (con delega), che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso;
assorbiti gli altri.
1. FATTO, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DEL RICORSO 1.1. Con avviso di accertamento del 17 settembre 1988, 1'Ufficio II DD. competente ha rettificato la di- chiarazione dei redditi, relativa all'anno 1984, della BP Traverso s.a.s. a seguito di verifica fiscale gene- rale effettuata dalla guardia di finanza, che aveva, tra l'altro, acquisito documentazione extracontabile sulla base della quale è stato poi ricostruito il mag- gior reddito della società. La società ha impugnato gli avvisi di rettifica, ottenendo in primo grado una riduzione del reddito ac- certato. La decisione di primo grado è stata impugnata sia dalla società che dall'Ufficio e la Commissione Tribu- taria di secondo grado, ha accolto l'appello della odierna ricorrente, ritenendo illegittima l'acquisizione della documentazione extracontabile e l'utilizzazione del metodo di accertamento induttivo. L'Ufficio, quindi, ha proposto vittoriosamente ri- 2 corso dinanzi alla Commissione Tributaria Centrale, la quale, con la pronuncia specificata in epigrafe, ha ri- tenuto legittimo l'operato dell'Ufficio.
1.2. La società hanno proposto ricorso contro il Ministero delle finanze per la cassazione della senten- za specificata in epigrafe, deducendo un unico artico- lato motivo, con il quale viene eccepita la violazione dell'art. 52 del d.p.r. n. 633 del 1973, in quanto la extracontabile, sulla quale è basato documentazione sarebbe stata rinvenuta in una borsa, l'accertamento aperta senza la preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria, così come dispone invece il comma 3 del citato art. 52. 1.3. Il Ministero non si è costituito e la società ha presentato momoria.
2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1. Il ricorso non può trovare accoglimento.
2.2. La censura relativa alla pretesa illegittima apertura coattiva della valigetta contenente la docu- mentazione extracontabile irrilevante. Infatti, "l'acquisizione irrituale di elementi rilevanti ai fini dell'accertamento fiscale non comporta la inutilizzabi- lità degli stessi in mancanza di una specifica previ- sione in tal senso. Pertanto, gli organi di controllo possono utilizzare tutti i documenti dei quali siano 3 venuti in possesso, salvo la verifica della attendibi- lità, in considerazione della natura e del contenuto dei documenti stessi e dei limiti di utilizzabilità de- rivanti da eventuali preclusioni di carattere specifi- CO" (Cass. 8344/2001). Allorquando il legislatore ha inteso stabilire il principio della inutilizzabilità degli elementi utili ai fini dell'accertamento, lo ha sancito espressamente. Infatti, nello stesso art. 52, comma 5, d.p.r. 633/72, dispone che "non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o conten- ziosa" i libri, le scritture e i documenti sottratti alla ispezione. Il fatto che talune violazioni non comportano la sanzione specifica della inutilizzabilità degli elemen- ti irritualmente acquisiti, non significa che la viola- zione sia priva di conseguenze e che, quindi, la norma sia tamquam non esset. In casi del genere, infatti, le conseguenze sanzionatorie ricadono direttamente sull'autore dell'illecito, sul piano disciplinare e, se del caso, sul piano della responsabilità civile e pena- le. Non sarebbe giusto che una prova oggettivamente am- missibile, non possa essere utilizzata a causa della negligenza di chi 1'ha acquisita. Questo ne dovrà ri- spondere nelle sedi competenti, mentre la prova non su- 4 bisce gli effetti della illegittimità, come conseguenza necessaria della eventuale illiceità della acquisizio- ne. Si tratta di due diversi profili (uno soggettivo e l'altro oggettivo) che non vanno confusi" (Cass. 8344/2001). Tale affermazione di principio assorbe tutte le al- tre eccezioni sulla eventuale sanatoria del consenso fornito dalla parte.
2.5. Conseguentemente, il ricorso devono essere ri- gettato. Nulla è dovuto per le spese, non essendosi Co- stituita la parte vittoriosa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 18 ottobre 2001. Il PresidenteS Il Consigliere estensore (dr. Antonio Merone) (dr. Alfio Finocchiaro) IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano AN DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 17 GEN 2002 IL CANCELLIERE C1 Arnalde Casana а ль 5