Sentenza 2 dicembre 2010
Massime • 1
Spetta soltanto al giudice la decisione in ordine alla revoca dell'indulto in precedenza concesso, sicché è illegittimo l'ordine di carcerazione del P.M. che, in assenza di un formale provvedimento di revoca, abbia a computare nel cumulo la relativa pena.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/12/2010, n. 8756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8756 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VECCHIO Massimo Presidente del 02/12/2010
Dott. BONITO Francesco M.S. rel. Consigliere SENTENZA
Dott. BARBARISI Maurizio Consigliere N. 2873
Dott. CARTA Adriana Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO P.M. Severina Consigliere N. 19384/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TI AN, N. IL 04/11/1970;
avverso l'ordinanza n. 33/2010 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 09/04/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
lette le conclusioni del PG Dott. Mazzotta Gabriele, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Corte:
OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 9 aprile 2010 la Corte di Appello di Bologna rigettava gli incidenti in executivis proposti da LL UC, il primo relativo all'ordine di esecuzione del Procuratore Generale presso detta Corte distrettuale del di 11.1.2010, relativo alla competenza del giudice dell'esecuzione ed il secondo concernente altro ordine di esecuzione, quello datato 26.1.2010, con il quale si contestava sia la competenza funzionale del P.G. ad adottare un provvedimento di revoca dell'indulto, sia la legittimità comunque della revoca stessa, della quale in conclusione si chiedeva dichiararsi la nullità e l'inefficacia.
2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per Cassazione LL UC, assistito dal difensore di fiducia, che ne chiede l'annullamento perché viziato da violazione di legge anche processuale.
Deduce in particolare la difesa ricorrente che:
- competente a disporre la revoca del beneficio dell'indulto è, a mente dell'art. 674 c.p.p., il giudice dell'esecuzione;
- nel caso di specie si configura un provvedimento di cumulo che comprende altresì la pena condonata in assenza di un formale provvedimento di revoca, pratica giustificata dalla Corte distrettuale sul rilievo che tratterebbesi di revoca di diritto;
- il cumulo disposto dal P.G. si risolve pertanto in una implicita revoca del condono;
- l'ordine di carcerazione, comprensivo della pena condonata nonostante l'indulto relativo non sia mai stato revocato, deve ritenersi illegittimo.
3. Il P.G. in sede, con motivata requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto della doglianza.
4. Il ricorso è fondato.
4.1 La questione giuridica sottoposta a questa Corte dalla difesa ricorrente in relazione a provvedimento del giudice a quo, di non felicissima forma semantica quanto di incerta tenuta logica, sta nella legittimità di una revoca implicita di un precedente provvedimento di condono ovvero, se nell'adozione di un ordine di carcerazione, nella determinazione della pena da eseguire, possa comprendersi, altresì, la parte di pena in precedenza condonata, allorché ricorra una causa certa di revoca del beneficio.
4.2 In tali termini la questione non può trovare che un'unica soluzione, attenta al riparto funzionale delle competenze ed addirittura allo stesso riparto delle funzioni giurisdizionali. La revoca del beneficio dell'indulto a suo tempo legittimamente concesso perché intervenute cause che ne impongono la revoca, non può che essere affidata ad una decisione di natura giurisdizionale, che, nel nostro sistema, è affidata solo ed esclusivamente al giudice, individuato secondo le regole della competenza, funzionale, per materia e territoriale.
Ne consegue che ricorre una palese ed evidente ipotesi di travisamento di potestà giudiziarie nel caso in esame, in cui un organo giudiziario di parte, il P.M., al quale l'ordinamento affida il compito (la competenza) in ordine all'esecuzione di titoli formati dagli organi giudiziari investiti del giudizio, adotti implicitamente un provvedimento di revoca, in tal guisa dovendosi intendere l'ordine di carcerazione esecutivo della pena condonata, se non revocato il relativo beneficio, rimesso, per la sua natura e caratterizzazione giuridica e processuale, alla decisione di un organo giudicante, nella fattispecie il giudice dell'esecuzione, attraverso modalità processuali precisamente definite dal codice di rito, per assicurate che la decisione venga assunta nel contraddittorio anche della parte interessata e nel rispetto dei suoi rilevanti ed incomprimibili diritti difensivi.
5. Alla stregua delle esposte considerazioni si appalesa illegittimo il provvedimento del giudice dell'esecuzione che non abbia tenuto conto di tali fondanti questioni processuali e di sistema, di guisa che esso va irrimediabilmente cassato, senza rinvio, in riferimento alla parte di sanzione condonata ed irritualmente considerata nell'ordine di carcerazione impugnato davanti ad esso giudice in executivis, investito con l'incidente processuale di cui in premessa.
P.Q.M.
La Corte, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla pena condonata di mesi sette e giorni ventotto di reclusione, che esclude.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011