Sentenza 26 luglio 2001
Massime • 1
Poiché il risarcimento del danno da licenziamento annullato ha natura retributiva, sono pignorabili per la soddisfazione del relativo credito le somme accreditate in favore del datore di lavoro - ente svolgente attività di formazione professionale - presso un istituto di credito a seguito dell'erogazione di sovvenzioni della Regione Sicilia con vincolo di destinazione per "le competenze da corrispondere al personale impegnato nell'attività formativa".
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/2001, n. 10257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10257 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - rel. Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
E. F. A. L.
Ente per la Formazione e l'Addestramento dei OR, in persona del legale rapp.te p.t., rag. Carmelo La Mantia, rapp.to e difeso dall'avv. Sergio D'Alessandro, presso il quale elett.te domicilia in Agrigento, via De Gasperi, n. 1/A, giusta procura speciale a margine del ricorso, e dom.to di ufficio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione,
- ricorrente -
contro
IZ IN EZIO
rapp.to e difeso dagli avv.ti. Antonino Cremona e Roberto Sparti, presso il secondo dei quali elett.te domicilia in Palermo, via P.pe di Belmonte, n. 94, giusta procura speciale a margine del controricorso, e dom.to di ufficio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione,
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 00024/2000 del 24.03/09.05.2000, R.G. n. 00021/2000, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 maggio 2001 dal Relatore Cons. Dott. Giovanni Mazzarella;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con sentenza n. 00569/99 del 15 ottobre - 04 dicembre 1999 il Tribunale di Agrigento accoglieva la opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dall'E.F.A.L. - Ente per la Formazione e l'Addestramento dei OR (in appresso Efal)
contro
ZZ NA ZI, e dichiarava che il ZZ NA non aveva diritto a procedere nell'azione esecutiva di cui al pignoramento del 02 marzo 1998 presso terzi (all'epoca Sicilcassa S.p.A., oggi Banco di Sicilia S.p.A.) per il recupero del credito vantato dallo stesso contro l'Efal per risarcimento danni per effetto di illegittimo licenziamento. La Corte di Appello di Palermo, in riforma della sentenza appellata, rigettava l'opposizione promossa dall'Efal; spese del grado a carico dell'Ente appellato.
Osservava la Corte di Appello, per quanto ancora di interesse, che il vincolo di destinazione delle sovvenzioni della regione all'Efal per "le competenze da corrispondere al personale impegnato nell'attività formativa" non consentiva di distinguere tra competenze del personale aventi natura risarcitoria e competenze aventi natura retributiva, sicché, e in tali termini andava riformata la sentenza appellata sulla contraria statuizione, satisfattibile su tali somme si poneva il credito del ZZ NA.
Ricorre per cassazione l'Efal con unico motivo di censura, illustrato anche da successiva memoria.
Il ZZ NA si è costituito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso l'Efal denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 514 c.p.c. in relazione agli artt. 830, secondo comma, e 828, secondo comma, in riferimento agli artt. 1, 4, ecc., della legge regionale 06 marzo 1976, n. 24, 23 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, come sostituito prima dall'art. 17 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, e poi dall'art. 7 della legge regionale 1^ settembre 1993, n. 25, alla circolare attuativa dell'assessore regionale al lavoro, alla previdenza sociale e alla formazione e all'emigrazione dell'08 settembre 1995, n. 9, e al capo VII^ di essa: l'inciso di cui alla normativa invocata in titolazione "competenze da corrispondere al personale docente" non consentiva altre interpretazioni all'infuori di quella, desumibile dalla chiara lettura, secondo cui dette competenze erano riferibili ed attuabili soltanto al personale che svolge l'attività formativa prestando effettivo servizio e non ad altre forme indirettamente collegabili alla detta, ma precedente, prestazione. Il ricorso è infondato.
Il giudice di appello, nel riportare l'intera normativa inerente l'organizzazione, le modalità di finanziamento e quelle di erogazione dei fondi da parte della Regione Sicilia in favore degli enti che si prefiggono finalità di formazione professionale, con specifico riferimento ai fondi messi a disposizione dalla Regione riporta l'art. 23 della legge Regione Sicilia del 21 settembre 1990, come modificato e integrato, prima, dalla legge n. 27 del 15 maggio 1991, e poi, dalla legge n. 25 del 1^ settembre 1993 - peraltro tutte citate nella titolazione del motivo di ricorso dall'Efal - che, al secondo comma, prevede "Le somme (occorrenti alla copertura delle spese di gestione fino al massimo del 90% dei costi globali da sostenere, n.r.) saranno versate su due appositi conti correnti destinati, rispettivamente, al pagamento delle competenze da corrispondere al personale impegnato nell'attività formativa, compresi gli oneri riflessi, e alle spese di gestione", e, più oltre, "I pagamenti relativi alle spese del personale sono disposte mensilmente dagli Enti previa apposizione, sui prospetti contenenti l'indicazione delle somme da erogare, del visto da parte degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, i quali verificheranno preventivamente l'avvenuto pagamento delle somme dovute al personale ed il versamento dei relativi oneri riflessi riguardanti il mese precedente".
Le espressioni usate dal legislatore regionale non lasciano margini di dubbio sulla corretta interpretazione del Tribunale. Va premesso che costituisce principio consolidato di questa Corte, secondo cui "il cosiddetto risarcimento del danno spettante, ex art. 18 legge n. 300 del 1970, al lavoratore illegittimamente licenziato,
per la parte non eccedente la misura di quanto allo stesso lavoratore sarebbe stato erogato a titolo retributivo se non fosse intervenuto il licenziamento, ha natura sostanziale di retribuzione, sicché da esso il datore di lavoro è legittimato a trattenere contributi previdenziali ed accessori" (Cass. nn. 0 5412 del 1998, 0 1094/92). Ed allora, premesso ancora pacifiche fra le parti le circostanze che la somma richiesta in via esecutiva da parte del ZZ NA era costituita dal risarcimento del danno per effetto del licenziamento annullato, "commisurato a cinque mensilità della retribuzione globale ed a quant'altro conseguenziale", e che la somma pignorata presso la Sicilcassa S.p.A., oggi Banco di Sicilia S.p.A., riguardava il contributo accreditato all'Efal dalla Regione Sicilia "per la specifica destinazione della gestione dei corsi di Formazione Professionale", comprensivo delle somme destinate alle competenze del personale, attesa la natura sostanziale di retribuzione del cd. risarcimento danni da licenziamento annullato, non v'è ragione - ne' se ne indica alcuna altra dall'Efal al di fuori di quella fondata sulla natura giuridica del credito posto in esecuzione - di differenziare per qualsiasi altro motivo la esecuzione in esame da qualsiasi altra che abbia il fine satisfattivo del recupero di retribuzioni non erogate.
Il ricorso, pertanto, va rigettato, e, per il principio della soccombenza, l'Efal va condannato al rimborso in favore del ZZ NA delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la CORTE rigetta il ricorso, e condanna l'E.F.A.L. - Ente per la Formazione e l'Addestramento dei OR al rimborso in favore di ZZ NA ZI delle spese del giudizio di cassazione in lire 10.000=, oltre a lire 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2001