Sentenza 24 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/10/2003, n. 15986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15986 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' 3 1 5 960 REPUBBLI ITALI POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO - Presidente R.G.N. 8078/01 Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere Cron..32535 ConsigliereDott. Antonio LAMORGESE Rep. Rel. Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO Ud.30/06/03 Consigliere C.C. Dott. Giancarlo D'AGOSTINO ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO MANLIO NARDI, GIOVANNA BIONDI, giusta delegaCERIONI, ¡ in atti;
· ricorrente
contro
CUSIMANO ANNA;
2003 - intimata 4142 avverso la sentenza n. 214/00 della Corte d'Appello di -1- PALERMO, depositata il 22/06/00 - R.G.N. 525/2000; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 30/06/03 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
lette le conclusioni scritte dal sostituto Procuratore Generale Dott. ORAZIO FRAZZINI, che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il ricorso per manifesta fondatezza, con le conseguenti pronunce di legge. -2- R.G. n. 8078/01 Fatto e diritto L'Istituto nazionale della previdenza sociale ricorre per cassazione sostenendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 155 e 434, cod.proc.civ., in relazio- ne all'art. 360, nn. 3, 4 e 5, cod.proc.civ., per avere la Corte d'appello di Paler- mo, con la sentenza qui gravata, erroneamente dichiarato l'inammissibilità dell'appello dell'Istituto, avendo provveduto a computare, ai fini della verifica del termine breve dell'impugnazione, anche il giorno della notifica della senten- za di primo grado (3 marzo 2000), incorrendo nell'ulteriore errore di non tener conto della natura festiva (domenica) del giorno di scadenza (2 aprile). Il Procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso per manifesta fon- datezza ex art. 375, cod.proc.civ. Poiché i denunciati elementi di fatto corrispondono a realtà in base al doveroso esame degli atti, la sentenza deve essere cassata e rimessa ad altro giudice pari ordinato, individuato nella Corte d'appello di Caltanissetta, cui è rimessa anche la liquidazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Caltanissetta anche per le spese di questo giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte, il 30 giugno 2003 Il Consigliere est. Il Presidente him. I A D 0 3 S , 1 CANCELLIERE S 3 . O 5 A L T T L R , . O Depositato in Cancelleri 2003. A A N ' B S L I E L 3 P D E S 7 - D I A 8 T I N - oggi, S S 1 G O 1 N O E IL CANCELLIERE P Cuore framele A S E M I I D G E A A G , D E O O T L E R T T T I S N A I R I E L G S L D E E E R O D